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Risoluzione

Risoluzione n. 71 del 1/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come applicare la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni annuali per i soggetti ISA e assimilati, indicando anche le regole di rateizzazione, le scadenze e gli effetti della maggiorazione dello 0,40%.

Proroga dei versamenti e nuovi criteri di rateizzazione

Proroga dei versamenti e nuovi criteri di rateizzazione

La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla proroga dei termini di versamento introdotta dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. L’obiettivo è definire con precisione a quali soggetti si applica la proroga e come devono essere gestiti i versamenti in unica soluzione o rateizzati.

Ambito soggettivo della proroga

La proroga al 30 settembre 2019 riguarda i contribuenti che, contemporaneamente:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun ISA dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La risoluzione precisa, richiamando la risoluzione n. 64/E del 28 giugno 2019, che la proroga si applica a tutti i contribuenti che esercitano tali attività in forma di impresa o di lavoro autonomo, anche se non applicano materialmente gli ISA. La disciplina si estende inoltre ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i medesimi requisiti.

Rientrano quindi nella proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono in altre cause di esclusione dagli ISA.

Significato della proroga e riferimenti ai termini ordinari

La risoluzione interpreta il tenore letterale della norma, che proroga al 30 settembre 2019 i versamenti in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ciò riguarda il termine del 30 giugno per il saldo e il primo acconto; per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si intendono i termini di versamento che cadono nel medesimo arco temporale.

Viene richiamato l’articolo 17 del d.P.R. n. 435/2001, che disciplina il versamento del saldo e la possibilità di effettuare il pagamento entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento in unica soluzione

Per tutti i soggetti che beneficiano della proroga, titolari o non titolari di partita IVA, il versamento in unica soluzione può avvenire:

  • entro il 30 settembre 2019;
  • entro il 30 ottobre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%.

Rateizzazione per i titolari di partita IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA, la risoluzione indica il seguente piano di rateazione ordinario:

  • 30 settembre 2019: prima rata, senza interessi;
  • 16 ottobre 2019: seconda rata, con interessi;
  • 18 novembre 2019: terza rata, con interessi.

Se intendono avvalersi del beneficio previsto dall’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435/2001, possono invece versare:

  • 30 ottobre 2019: prima rata, con maggiorazione dello 0,40% e senza interessi;
  • 18 novembre 2019: seconda rata, con maggiorazione dello 0,40% e con interessi.

Rateizzazione per i non titolari di partita IVA partecipanti a società, associazioni e imprese

Per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, il piano ordinario è il seguente:

  • 30 settembre 2019: prima rata, senza interessi;
  • 31 ottobre 2019: seconda rata, con interessi;
  • 2 dicembre 2019: terza rata, con interessi.

Se si applica il beneficio di cui all’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435/2001, restano ferme le indicazioni già fornite e i versamenti diventano:

  • 30 ottobre 2019: prima rata, con maggiorazione dello 0,40% e senza interessi;
  • 31 ottobre 2019: seconda rata, con maggiorazione dello 0,40% e senza interessi;
  • 2 dicembre 2019: terza rata, con maggiorazione dello 0,40% e con interessi.

Tabella riepilogativa delle scadenze e degli interessi

La risoluzione riporta una tabella riepilogativa che distingue tra titolari e non titolari di partita IVA.

Per i titolari di partita IVA:

  • 1ª rata: 30 settembre, interessi 0%;
  • 2ª rata: 16 ottobre, interessi 0,18%;
  • 3ª rata: 18 novembre, interessi 0,51%;
  • con maggiorazione dello 0,40%: 1ª rata 30 ottobre, interessi di rateazione 0%; 2ª rata 18 novembre, interessi di rateazione 0,18%.

Per i non titolari di partita IVA:

  • 1ª rata: 30 settembre, interessi 0%;
  • 2ª rata: 31 ottobre, interessi 0,33%;
  • 3ª rata: 2 dicembre, interessi 0,66%;
  • con maggiorazione dello 0,40%: 1ª rata 30 ottobre, interessi di rateazione 0%; 2ª rata 31 ottobre, interessi di rateazione 0%; 3ª rata 2 dicembre, interessi di rateazione 0,33%.

Facoltà di usare i piani ordinari di rateazione senza proroga

La risoluzione chiarisce che resta ferma la possibilità di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute seguendo gli ordinari piani di rateazione, senza beneficiare della proroga.

In tal caso, entro il 30 settembre 2019 devono essere versate:

  • per i soggetti titolari o non titolari di partita IVA, le prime quattro rate, senza interessi;
  • se si utilizza il beneficio dell’articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 435/2001, le prime tre rate, senza maggiorazione né interessi.

Indicazioni operative sui versamenti

In tutti i casi è necessario indicare nella delega di pagamento il numero della rata versata. Inoltre, se entro il 30 settembre 2019 vengono effettuati più versamenti con scadenze e importi liberamente scelti, senza ricorrere ad alcun piano di rateazione, resta l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo entro il 30 settembre 2019 e senza interessi.

Vigilanza e osservanza delle istruzioni

La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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