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Risoluzione

Risoluzione n. 72 del 1/08/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che le fatture ricevute dal Gruppo IVA con l’indicazione della partita IVA del singolo partecipante, invece della partita IVA di Gruppo, sono irregolari e vanno regolarizzate per consentire la detrazione. Tuttavia, per i comportamenti tenuti prima della risoluzione possono essere fatti salvi, in presenza di obiettive incertezze, gli effetti senza sanzioni se non vi è danno erariale.

Chiarimenti sulla regolarizzazione delle fatture intestate alla partita IVA ante adesione nel Gruppo IVA

Chiarimenti sul Gruppo IVA e sulle fatture di acquisto intestate alla partita IVA del partecipante

La risoluzione affronta il coordinamento tra la disciplina del Gruppo IVA e le regole generali sulla fatturazione ai fini IVA, con particolare riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo che riportano ancora la partita IVA del singolo aderente ante adesione anziché quella del Gruppo. Il documento precisa quando tali fatture possano essere considerate regolari e quali siano gli obblighi di regolarizzazione.

Quesito presentato dal contribuente

La società istante, Alfa S.p.A., ha costituito il Gruppo IVA "Alfa" come rappresentante del Gruppo e ha comunicato ai fornitori la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 2018. L’interpello chiede se siano validi, ai fini della registrazione e della detrazione IVA, le fatture ricevute per beni e servizi resi al Gruppo IVA che non riportano la partita IVA del Gruppo ma quella del singolo partecipante ante adesione.

La società evidenzia inoltre di aver emesso, in via prudenziale, autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471 del 1997 per correggere il riferimento alla partita IVA precedente, e chiede che non vengano irrogate sanzioni per i comportamenti tenuti prima della risposta, in ragione dell’incertezza normativa.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, le fatture intestate alla partita IVA ante adesione del partecipante dovrebbero comunque essere considerate corrette e registrabili nei registri IVA del Gruppo, senza necessità di correggere l’intestazione formale del documento. La società richiama in analogia la risoluzione n. 183/E del 13 luglio 1995 in materia di scissione, nella quale era stata ritenuta irrilevante l’intestazione delle fatture passive alla società scissa anziché alla beneficiaria, in presenza di successione nei rapporti IVA.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide l’assimilazione tra il caso della scissione e quello del Gruppo IVA. Viene chiarito che nella scissione opera un vero effetto successorio nelle posizioni giuridiche attive e passive, anche ai fini IVA, mentre nel Gruppo IVA tale effetto non si verifica: il Gruppo è un regime opzionale che fa venir meno la soggettività passiva individuale dei membri solo ai fini IVA e per la durata dell’opzione.

Di conseguenza, le società aderenti al Gruppo IVA non possono essere equiparate alle società beneficiarie di una scissione ai fini della validità delle fatture passive intestate con dati diversi da quelli del Gruppo.

Regole sulla corretta intestazione della fattura

L’Agenzia richiama l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2018, secondo cui, per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente. Richiama inoltre l’articolo 21, comma 2, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, che richiede l’indicazione della partita IVA del cessionario o committente quale elemento necessario per la regolarità della fattura.

La corretta indicazione degli estremi del cessionario/committente è anche condizione formale per l’esercizio della detrazione, che presuppone sia l’esigibilità dell’imposta sia il possesso di una fattura valida ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, come chiarito anche dalla circolare 1/E del 17 gennaio 2018.

Obbligo di regolarizzazione delle fatture irregolari

Quando il Gruppo IVA riceve una fattura con l’indicazione della partita IVA del singolo aderente ante adesione, anziché la partita IVA di Gruppo, la fattura è considerata irregolare. Per poterla registrare ed esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, il Gruppo deve procedere alla regolarizzazione.

La regolarizzazione deve avvenire secondo l’articolo 6, comma 8, lettera b), del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 chiarisce che, per tale regolarizzazione, il cessionario/committente trasmette l’autofattura al Sistema di Interscambio compilando il campo “TipoDocumento” con il codice convenzionale TD20 e indicando i dati del fornitore e i propri dati nelle sezioni anagrafiche. La trasmissione al SdI sostituisce l’obbligo di presentazione in formato analogico all’ufficio territorialmente competente.

Incertezze operative e salvezza dei comportamenti pregressi

Pur affermando la necessità della regolarizzazione “a regime”, l’Agenzia riconosce l’esistenza di obiettive incertezze, anche operative, legate alla novità della disciplina del Gruppo IVA, di derivazione comunitaria, nel sistema italiano. Viene inoltre osservato che le partite IVA dei singoli aderenti restano attive anche dopo l’adesione e che, in ambito doganale, è stato chiarito che i partecipanti continuano a presentare le dichiarazioni doganali individualmente, pur perdendo la soggettività IVA autonoma, potendo utilizzare il plafond nei limiti spettanti al Gruppo.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e ammette che possano essere fatti salvi eventuali comportamenti difformi tenuti prima della pubblicazione della risoluzione, purché non abbiano comportato danno erariale per omesso versamento dell’imposta dovuta.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • le fatture ricevute dal Gruppo IVA con partita IVA del singolo partecipante ante adesione sono irregolari;
  • tali fatture devono essere regolarizzate per consentire la registrazione e la detrazione IVA;
  • per i comportamenti precedenti alla pubblicazione della risoluzione, in presenza di obiettive condizioni di incertezza, possono essere fatti salvi gli effetti senza sanzioni, se non vi è danno all’Erario.

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