Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/878

Regolamento delegato (UE) 2025/878 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2059, al regolamento delegato (UE) 2022/2060 e al regolamento delegato (UE) 2023/1577 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite, i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio e il trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci all’esterno del portafoglio di negoziazione

Normativa europea32025R0878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua tre regolamenti delegati della Commissione alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2024/1623, con l’obiettivo di riallineare le norme tecniche alle nuove disposizioni sul rischio di mercato. Interviene sui criteri dei test retrospettivi e dell’assegnazione di profitti e perdite, sui requisiti documentali per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio e sulle regole per il trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci relativi a posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Il testo chiarisce inoltre alcuni profili di classificazione delle unità di negoziazione e sopprime una formula di aggregazione non più necessaria.

Modifica le norme tecniche UE sui test retrospettivi, l’assegnazione di profitti e perdite, la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio e il trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci fuori dal portafoglio di negoziazione, nell’ambito del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato mediante il metodo alternativo dei modelli interni, nonché alle autorità competenti chiamate a valutare e vigilare su tali modelli. Incide sui regolamenti delegati (UE) 2022/2059, (UE) 2022/2060 e (UE) 2023/1577, quindi opera nel contesto dei requisiti prudenziali bancari dell’Unione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento delegato, integra e modifica atti tecnici già vigenti; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica delle norme tecniche sul rischio di mercato nel metodo alternativo dei modelli interni

Il regolamento delegato (UE) 2025/878 della Commissione interviene per adeguare tre atti tecnici di secondo livello al nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2024/1623 nel regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento ha natura essenzialmente di coordinamento tecnico, ma incide su profili operativi rilevanti per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, in particolare per i test retrospettivi, l’assegnazione di profitti e perdite, la modellizzabilità dei fattori di rischio e il trattamento delle posizioni fuori dal portafoglio di negoziazione.

Contesto e finalità dell’intervento

Dai considerando emerge che il regolamento mira a riflettere nel diritto derivato le modifiche del pacchetto bancario introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623, che ha recepito ulteriori elementi degli standard del Comitato di Basilea e chiarimenti su requisiti già vigenti. La Commissione precisa che le deleghe richiamate nell’atto base sono strettamente collegate dal punto di vista tematico e che, per ragioni di coerenza sistematica, le modifiche vengono riunite in un unico regolamento.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2022/2059: test retrospettivi e P&L attribution

Il regolamento riscrive l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2059, chiarendo che, ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono calcolare per il portafoglio di una determinata unità di negoziazione il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov, applicando poi i criteri di classificazione previsti dal regolamento stesso.

L’articolo 9 è profondamente rivisto. Le unità di negoziazione vengono classificate in quattro fasce: verde, arancione, gialla e rossa. A seconda della fascia, varia il giudizio di prossimità tra variazioni teoriche e variazioni ipotetiche del valore del portafoglio:

  • fascia verde: le variazioni sono considerate prossime;
  • fascia gialla: sono considerate sufficientemente prossime, ma non prossime;
  • fascia arancione o rossa: non sono considerate né prossime né sufficientemente prossime.

L’articolo 10 è sostituito per disciplinare il calcolo del requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il calcolo si fonda su una formula che combina PLA maggiorazione, ASA aima, AIMA e un coefficiente k. Quest’ultimo è determinato sulla base dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle unità di negoziazione classificate come fascia gialla e delle unità cui si applica il metodo alternativo dei modelli interni. L’articolo 16 è abrogato, con soppressione della formula di aggregazione in esso contenuta e richiamata dalla disciplina primaria.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2022/2060: documentazione sulla modellizzabilità

Nel regolamento delegato (UE) 2022/2060 viene soppresso l’articolo 2, paragrafo 4. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 1, è integrato con un nuovo obbligo documentale quando l’ente utilizza fornitori esterni tra le fonti di prezzi verificabili. In tal caso, per ciascun fornitore esterno devono essere documentati:

  • il numero dei fattori di rischio classificati come modellizzabili sulla base dei prezzi forniti;
  • una valutazione della rilevanza di tali fattori di rischio.

La modifica è finalizzata ad aiutare le autorità competenti nella decisione sull’eventuale autorizzazione a utilizzare dati di mercato di fornitori esterni nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2023/1577: rischio di cambio e rischio di posizione in merci fuori dal portafoglio di negoziazione

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/1577 è integrato con un nuovo paragrafo 6. Nel calcolo consolidato dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi dell’articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono poter identificare nei loro sistemi interni le posizioni incluse nell’esposizione al rischio di cambio per effetto del rischio di conversione derivante dalla conversione delle posizioni delle entità del gruppo nella valuta usata per le segnalazioni.

L’articolo 3 è integrato con i paragrafi 7 e 8. Gli enti devono documentare, nelle politiche interne previste dall’articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio siano assegnate:

  • a un’unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, ai sensi dell’articolo 104 ter, paragrafo 6;
  • oppure a un’unità che gestisce sia posizioni del portafoglio di negoziazione sia posizioni esterne.

Quando coesistono entrambe le soluzioni allocative, le politiche interne devono indicare criteri e motivazioni delle assegnazioni. È inoltre previsto l’obbligo, nel calcolo consolidato, di individuare le posizioni incluse nell’esposizione al rischio di cambio per effetto del rischio di conversione.

L’articolo 4 è completato con un paragrafo 4, che estende un analogo obbligo di documentazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci, o sia al rischio di posizione in merci sia al rischio di cambio. Anche qui devono essere chiarite le modalità di assegnazione alle unità di negoziazione e, in caso di soluzioni miste, i criteri e le ragioni della scelta.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Adeguamento delle regole su test retrospettivi e P&L attribution

Nel regolamento delegato (UE) 2022/2059, l’articolo 6, paragrafo 1, è riscritto per prevedere che gli enti, ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolino per il portafoglio di una determinata unità di negoziazione il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov, applicando poi i criteri di classificazione dell’articolo 9.

Classificazione delle unità di negoziazione e prossimità delle misure di P&L

L’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2022/2059 è modificato: le unità di negoziazione sono classificate come fascia verde, arancione, gialla o rossa. Per le unità di fascia verde, le variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio sono considerate prossime; per le unità di fascia gialla sono considerate sufficientemente prossime, ma non prossime; per le unità di fascia arancione o rossa non sono considerate né prossime né sufficientemente prossime.

Calcolo del requisito aggiuntivo di fondi propri

L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2059 è sostituito. Viene disciplinato il calcolo del requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all’articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, mediante una formula che utilizza PLA maggiorazione, ASA aima, AIMA e un coefficiente k. Il coefficiente k è a sua volta calcolato sulla base dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle unità di negoziazione classificate come fascia gialla e delle unità cui si applica il metodo alternativo dei modelli interni.

Soppressione della formula di aggregazione

L’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2022/2059 è soppresso, con conseguente eliminazione della formula di aggregazione che era ivi prevista e richiamata nell’articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Documentazione sui fattori di rischio modellizzabili e uso di fornitori esterni

Nel regolamento delegato (UE) 2022/2060, l’articolo 2, paragrafo 4, è soppresso e l’articolo 7, paragrafo 1, è integrato. Se le fonti di prezzi verificabili comprendono fornitori esterni, l’ente deve documentare, per ciascun fornitore esterno, il numero dei fattori di rischio classificati come modellizzabili sulla base dei prezzi forniti e una valutazione della rilevanza di tali fattori di rischio.

Trattamento delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione per il rischio di cambio

Nel regolamento delegato (UE) 2023/1577 è aggiunto all’articolo 1 un paragrafo 6, che impone agli enti, nel calcolo consolidato dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi dell’articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, di essere in grado di individuare nei propri sistemi interni le posizioni incluse nell’esposizione al rischio di cambio a causa del rischio di conversione derivante dalla conversione delle posizioni delle entità del gruppo nella valuta usata per le segnalazioni.

Politiche interne e assegnazione delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione

L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/1577 è integrato con due paragrafi: gli enti devono documentare nelle politiche interne, ai sensi dell’articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono attribuite a un’unità di negoziazione che gestisce solo posizioni esterne o a un’unità che gestisce sia posizioni di negoziazione sia posizioni esterne. Se vi sono assegnazioni miste, le politiche devono indicare criteri e motivazioni.

Posizioni esterne soggette al rischio di posizione in merci e controllo sul rischio di conversione

Sempre nel regolamento delegato (UE) 2023/1577, l’articolo 4 è integrato con un paragrafo 4 che estende l’obbligo di documentazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci sia al rischio di cambio, con regole analoghe di attribuzione alle unità di negoziazione e di motivazione delle scelte allocative.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprudenziale bancariarischio di mercatovigilanza bancariamodelli internirequisiti di fondi propri

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.