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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/288

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/288 della Commissione, del 5 febbraio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Melon de Cavaillon (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive l’IGP "Melon de Cavaillon" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto dà seguito alla domanda francese, già pubblicata, in assenza di opposizioni, applicando la nuova disciplina del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta "Melon de Cavaillon" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione, dell’indicazione geografica "Melon de Cavaillon" (IGP) per il prodotto agricolo interessato, con efficacia in tutti gli Stati membri. Riguarda una domanda presentata dalla Francia e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non risultano opposizioni presentate nei termini previsti dalla nuova disciplina. Non disciplina altri prodotti o settori oltre alla specifica IGP registrata.

Iscrizione dell’IGP "Melon de Cavaillon"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/288 della Commissione iscrive l’indicazione geografica protetta "Melon de Cavaillon" nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo sistema europeo delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Francia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura di opposizione

La Commissione precisa che, per la domanda in questione, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla fattispecie in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione è ritenuta meritevole di accoglimento.

Effetti dell’iscrizione nel registro

Con l’articolo 1, l’indicazione geografica "Melon de Cavaillon" (IGP) viene iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Ciò comporta il riconoscimento ufficiale della denominazione a livello unionale e l’operatività della tutela prevista dal sistema delle IG.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’IGP "Melon de Cavaillon"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Melon de Cavaillon" come IGP nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Base procedurale e assenza di opposizioni

I considerando richiamano che la domanda di registrazione, presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliregimi di qualitàmercato interno

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