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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/196

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/196 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 per quanto riguarda l’accreditamento degli organismi di certificazione e rettifica l’allegato VII di tale regolamento

Normativa europea32025R0196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le regole di accreditamento degli organismi di certificazione che operano nell’ambito dei sistemi volontari e nazionali previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001, introducendo una valutazione preventiva dell’idoneità all’accreditamento delle metodologie, regole e protocolli adottati da tali sistemi. Per evitare discontinuità operative, viene riconosciuto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 per gli organismi di certificazione già attivi per sistemi riconosciuti entro tale data. Il regolamento corregge inoltre un errore materiale nell’allegato VII del regolamento (UE) 2022/996 relativo ai valori di emissione dei fertilizzanti azotati e dei fertilizzanti a base di urea.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 in materia di accreditamento degli organismi di certificazione nel quadro della direttiva (UE) 2018/2001 e rettifica un errore nell’allegato VII sui valori di emissione dei fertilizzanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi di certificazione che operano per conto di sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafi da 4 a 6, della direttiva (UE) 2018/2001, nonché ai sistemi volontari e nazionali stessi nella parte relativa alle metodologie, regole e protocolli da sottoporre a valutazione di idoneità all’accreditamento. Incide inoltre sui soggetti che utilizzano le regole di calcolo dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, con particolare riferimento alle emissioni dei fertilizzanti azotati e dei fertilizzanti a base di urea. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’articolo 11, paragrafo 1, come modificato, si applica dal 1° gennaio 2027, mentre è previsto un periodo transitorio per taluni organismi di certificazione fino al 31 dicembre 2026.

Modifica del regime di accreditamento degli organismi di certificazione e rettifica dell’allegato VII

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/196 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/996, che disciplina la verifica dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 per biocarburanti, bioliquidi e altri combustibili rinnovabili. L’intervento risponde all’esigenza di rendere più chiaro e applicabile il sistema di accreditamento degli organismi di certificazione, tenendo conto dei tempi necessari agli Stati membri e agli organismi nazionali di accreditamento per predisporre i relativi programmi.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, la certificazione armonizzata è essenziale per assicurare che i combustibili rientranti nel perimetro della direttiva (UE) 2018/2001 siano correttamente verificati dai sistemi volontari. L’esperienza di attuazione ha mostrato che gli obblighi in materia di accreditamento richiedono tempi più lunghi rispetto a quelli inizialmente previsti, tanto da rendere necessario un ulteriore rinvio, già precedentemente intervenuto con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/805. Il regolamento introduce inoltre una verifica preventiva dell’idoneità all’accreditamento delle metodologie, regole e protocolli dei sistemi volontari e nazionali, da svolgersi con il coinvolgimento della Cooperazione europea per l’accreditamento.

Definizione di organismo di certificazione

L’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2022/996 viene riscritto per chiarire che l’organismo di certificazione è un organismo indipendente accreditato di valutazione della conformità che opera sulla base di un accordo con un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione. La sua funzione è fornire servizi di certificazione delle materie prime o dei combustibili, effettuare controlli sugli operatori economici e rilasciare certificati per conto del sistema stesso.

Obblighi di accreditamento e requisiti tecnici

Il nuovo articolo 11 stabilisce che gli organismi di certificazione debbano essere accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065. Se svolgono attività di verifica tramite risorse interne o altre risorse sotto il loro controllo diretto, devono rispettare anche i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. L’utilizzo di risorse esterne è consentito soltanto se tali risorse provengono da organismi già accreditati conformemente a tali standard. L’accreditamento deve essere rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 e deve coprire lo specifico ambito di certificazione del sistema volontario o nazionale.

Valutazione dell’idoneità all’accreditamento dei sistemi

La Commissione è tenuta a verificare, nell’ambito del riconoscimento dei sistemi volontari e nazionali ai sensi dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, se le metodologie, regole e protocolli adottati siano idonei all’accreditamento. Tale verifica deve essere effettuata previa consultazione della Cooperazione europea per l’accreditamento e deve essere riportata nelle relazioni di valutazione tecnica presentate agli Stati membri. Per i sistemi già riconosciuti prima o alla data del 24 febbraio 2025, la Commissione deve completare la valutazione entro il 31 dicembre 2025.

Regime transitorio e decorrenza

Per evitare discontinuità nel mercato della certificazione, il regolamento prevede che gli organismi di certificazione che operano per sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione entro la fine del periodo transitorio possano continuare a svolgere la loro attività senza il nuovo accreditamento fino al 31 dicembre 2026. Coerentemente con tale transizione, l’articolo 11, paragrafo 1, si applica soltanto dal 1° gennaio 2027.

Rettifica dell’allegato VII

Il regolamento corregge infine un errore manifesto dell’allegato VII del regolamento (UE) 2022/996. Nel punto 1.4.1, la seconda frase viene sostituita per distinguere correttamente i valori di emissione: 0,806 kg CO2/kg N per i fertilizzanti azotati nel suolo e 0,783 kg CO2/kg N per i fertilizzanti a base di urea.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riformulazione della definizione di organismo di certificazione

L’articolo 2, punto 14), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è sostituito per precisare che l’organismo di certificazione è un organismo indipendente accreditato di valutazione della conformità che stipula un accordo con un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafi da 4 a 6, della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di certificare materie prime o combustibili, effettuare controlli sugli operatori economici e rilasciare certificati per conto del sistema.

Obbligo di accreditamento e requisiti tecnici

L’articolo 11 è modificato per stabilire che gli organismi di certificazione devono essere accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065. Quando svolgono attività di verifica con risorse interne o sotto il proprio controllo diretto, devono inoltre rispettare i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065; l’uso di altre risorse per le verifiche è consentito solo se provenienti da organismi accreditati conformi a tali norme. L’accreditamento è rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e riguarda lo specifico ambito della certificazione del sistema volontario o nazionale.

Valutazione di idoneità all’accreditamento dei sistemi volontari e nazionali

Nel quadro della valutazione dei sistemi volontari o nazionali ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001, la Commissione valuta, previa consultazione della Cooperazione europea per l’accreditamento, se metodologie, regole e protocolli dei sistemi siano idonei all’accreditamento ai fini dell’articolo 11. L’esito di tale verifica deve essere incluso nelle relazioni di valutazione tecnica presentate agli Stati membri nel processo di riconoscimento dei sistemi. Per i sistemi già riconosciuti prima o alla data del 24 febbraio 2025, la valutazione di idoneità all’accreditamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.

Decorrenza differita dell’obbligo di accreditamento

L’articolo 28 è modificato per prevedere che l’articolo 11, paragrafo 1, si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino a tale data, gli organismi di certificazione interessati possono continuare a operare senza l’accreditamento previsto dal nuovo testo, nei limiti del regime transitorio introdotto dal regolamento.

Periodo transitorio per gli organismi di certificazione già attivi

Per garantire la continuità operativa ed evitare perturbazioni del mercato della certificazione, gli organismi di certificazione che svolgono attività per conto di un sistema volontario o nazionale riconosciuto dalla Commissione entro la fine del periodo transitorio possono proseguire le attività senza dover essere accreditati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2026.

Rettifica dell’allegato VII sui fertilizzanti

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 è rettificato: nel punto 1.4.1, seconda frase, le emissioni derivanti dalla neutralizzazione dei fertilizzanti azotati nel suolo sono fissate a 0,806 kg CO2/kg N, mentre per i fertilizzanti a base di urea le emissioni derivanti dalla neutralizzazione sono pari a 0,783 kg CO2/kg N.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergia da fonti rinnovabilicertificazioneaccreditamentosostenibilitàambiente

Testo integrale

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