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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/268

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/268 della Commissione, del 4 febbraio 2025, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R0268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che contiene l’elenco unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. La Commissione interviene sulla base dell’evoluzione epidemiologica, in particolare per nuovi focolai in Polonia, ridisegnando i confini e ricollocando talune aree da una categoria di restrizione all’altra. L’atto è immediatamente applicabile e sostituisce integralmente l’allegato I con un nuovo testo dettagliatissimo per Stati membri e porzioni territoriali. Per gli operatori del settore suinicolo, il punto centrale è l’aggiornamento delle aree interessate e delle conseguenti limitazioni alla movimentazione.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 per aggiornare le zone soggette a restrizioni I, II e III relative alla peste suina africana, con particolare riguardo alla Polonia e, più in generale, alle aree elencate negli Stati membri interessati.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e alle aree territoriali espressamente elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituito dal presente atto. Riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III istituite a seguito di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici; le modifiche sono motivate da aggiornamenti della situazione epidemiologica, in particolare in Polonia, e si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Restano esclusi gli altri territori non ricompresi nelle zone elencate; il regolamento non disciplina aspetti diversi dalla delimitazione e aggiornamento delle zone di restrizione.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento aggiorna l’elenco unionale delle zone soggette a restrizioni I, II e III relative alla peste suina africana, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e risponde all’evoluzione recente della situazione epidemiologica, con particolare riferimento ai nuovi focolai in Polonia.

Finalità e contesto epidemiologico

La Commissione evidenzia che la peste suina africana è una malattia virale infettiva dei suini detenuti e selvatici, con conseguenze rilevanti sulla consistenza della popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite di animali e prodotti a base di suino all’interno dell’Unione e verso paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/594 disciplina misure speciali di controllo applicabili per un periodo limitato negli Stati membri o nelle aree elencate negli allegati I e II, prevedendo la classificazione delle zone soggette a restrizioni in base all’evoluzione dei focolai.

Criteri di aggiornamento delle zone

La delimitazione delle zone soggette a restrizioni deve riflettere:

  • la situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro coinvolto;
  • il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • i principi scientificamente validi richiamati negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, sul controllo e sull’eradicazione della peste suina africana nell’Unione;
  • le norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
  • le motivazioni presentate dalle autorità competenti nazionali.

Ragioni specifiche della modifica

I considerando indicano che, dopo l’ultima modifica dell’allegato I operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/164, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. In particolare:

  • un focolaio nella regione Pomerania ha interessato un’area già classificata come zona soggetta a restrizioni I, ma contigua a una zona II;
  • ulteriori focolai nelle regioni Cuiavia-Pomerania, Pomerania e Santacroce hanno interessato aree già classificate come zona I e vicine a zone più a rischio;
  • un focolaio nella regione Grande Polonia ha interessato un’area elencata come zona III, vicina a una zona I.

Per effetto di tali sviluppi, alcune aree devono essere riclassificate verso categorie di restrizione più elevate e i confini delle zone I e II devono essere ridisegnati per garantire continuità territoriale e adeguata prevenzione della diffusione.

Articolato

Articolo 1 – Sostituzione dell’allegato I

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 è sostituito dal testo allegato al presente regolamento. Si tratta quindi di una modifica sostanziale e non meramente puntuale: il nuovo allegato contiene l’intera mappatura aggiornata delle aree soggette a restrizioni nei diversi Stati membri interessati.

Articolo 2 – Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: zone soggette a restrizioni

L’allegato è estremamente dettagliato e ripartisce le zone soggette a restrizioni in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le delimitazioni riguardano numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e altri territori elencati nel testo. La definizione è spesso amministrativa o cartografica di precisione, con riferimento a comuni, distretti, province, municipalità, quartieri o porzioni di territorio delimitate da strade, linee ferroviarie, corsi d’acqua o confini comunali.

Rilievo per gli operatori

Per gli operatori del settore suinicolo e per i professionisti che assistono allevatori, trasformatori e commercianti, il regolamento ha rilievo operativo immediato perché aggiorna il perimetro delle aree nelle quali si applicano le misure di controllo della PSA previste dal regolamento (UE) 2023/594. La corretta individuazione della categoria di zona è essenziale per verificare le limitazioni alla movimentazione di suini, prodotti e sottoprodotti, nonché gli obblighi sanitari applicabili nelle aree interessate.

Conclusione

Il regolamento è un atto tecnico di aggiornamento della zonizzazione sanitaria che riflette l’evoluzione della peste suina africana nell’Unione, soprattutto in Polonia. Il suo impatto pratico consiste nella immediata sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594 e nella conseguente ridefinizione delle aree soggette a restrizioni, con effetti diretti sugli operatori economici e sulle autorità veterinarie nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. L’effetto pratico è la nuova delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III in più Stati membri, con particolare rilievo per la Polonia e con aggiornamenti anche per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Slovacchia, Romania e altri territori elencati nel testo allegato.

Ragioni epidemiologiche e criteri di delimitazione

Nei considerando la Commissione richiama la natura della peste suina africana, i suoi effetti sulla popolazione suina e sulla redditività degli allevamenti, nonché l’impatto sui movimenti delle partite e sulle esportazioni. Le modifiche delle zone devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione e sui principi scientifici degli orientamenti della Commissione sulla PSA, tenendo conto anche delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Focus sulla Polonia e riallocazione delle aree di restrizione

I considerando evidenziano nuovi focolai in suini selvatici in Polonia, in particolare nelle regioni Pomerania, Cuiavia-Pomerania, Santacroce e Grande Polonia, con conseguente aumento del livello di rischio. Alcune aree precedentemente classificate come zona soggetta a restrizioni I vengono riclassificate come zona soggetta a restrizioni II, e i confini delle zone I e II sono ridefiniti per garantire continuità territoriale e adeguare la mappa al quadro epidemiologico aggiornato.

Sostituzione immediata e urgenza applicativa

La Commissione sottolinea l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione e precisa che le modifiche devono produrre effetto il prima possibile. L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contenuto dell’allegato: zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato sostituito contiene una ripartizione territoriale molto dettagliata delle zone soggette a restrizioni per Stato membro, con indicazione di regioni, province, comuni, distretti, municipalità o porzioni di territorio delimitate da strade, ferrovie, fiumi o coordinate amministrative. In alcuni casi sono elencate intere regioni o interi distretti; in altri, solo parti di essi. Il testo è rilevante soprattutto per l’applicazione delle misure di controllo e di movimentazione previste dal regolamento (UE) 2023/594.

Come è indicizzato

Materiesanità animalezootecniacontrolli veterinarimercato internocommercio internazionale

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