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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/267

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/267 della Commissione, del 4 febbraio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R0267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi territoriali dell’Unione per l’importazione di talune categorie di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riflettono sia la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, con conseguente sospensione per le zone interessate, sia la cessazione della situazione di rischio in altre zone, con conseguente ripristino dell’autorizzazione all’ingresso. L’intervento è adottato con urgenza per tutelare lo stato sanitario dell’Unione e ridurre le perturbazioni degli scambi.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, tenendo conto di nuovi focolai e di focolai risolti di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite provenienti dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti rientranti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in particolare partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’effetto riguarda le specifiche zone elencate negli allegati, delimitate in funzione della situazione sanitaria e dei focolai di HPAI; le modifiche operano dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene sugli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di talune partite di prodotti avicoli. La finalità è adeguare rapidamente le restrizioni commerciali alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sulla base delle notifiche ricevute dai paesi terzi e delle valutazioni della Commissione.

Contesto normativo

La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 disciplina le prescrizioni sanitarie per tali partite, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi territoriali; in particolare, gli allegati V e XIV riguardano rispettivamente il pollame e materiale germinale di pollame, e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Motivazioni dell’intervento

Dai considerando emerge che Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno notificato nuovi focolai di HPAI nel pollame, confermati mediante analisi RT-PCR, e hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati, accompagnate da una politica di abbattimento totale. La Commissione ritiene quindi necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone colpite dai focolai recenti per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.

Ripristino dell’accesso per alcune zone già sospese

Parallelamente, i tre paesi hanno trasmesso informazioni aggiornate su focolai precedenti e sulle misure adottate, inclusa la pulizia e disinfezione post-abbattimento. A seguito della valutazione di tali elementi, la Commissione conclude che, per alcune zone già sospese, la situazione non rappresenta più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione e che l’ingresso possa essere nuovamente autorizzato.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V è modificato in più punti nella parte 1, sezione B, con sostituzione di numerose voci e inserimento di nuove zone. Le modifiche interessano:

  • Canada: sostituzione della zona CA-2.247 e inserimento della nuova zona CA-2.255.
  • Regno Unito: sostituzione delle zone GB-2.331, GB-2.332, GB-2.333, GB-2.335, GB-2.336, GB-2.338, GB-2.339 e inserimento delle nuove zone GB-2.348, GB-2.349, GB-2.350, GB-2.351, GB-2.352.
  • Stati Uniti: sostituzione di numerose zone già elencate, tra cui US-2.686, US-2.690, US-2.694, US-2.697, US-2.700, US-2.706, US-2.707, US-2.708, US-2.715, US-2.718, US-2.719, US-2.731, US-2.732, US-2.733, US-2.744, US-2.746, US-2.749, US-2.750, US-2.751, US-2.752, US-2.753, US-2.760, US-2.762, US-2.764, US-2.770, US-2.772, US-2.773, US-2.775, e inserimento delle nuove zone US-2.843 a US-2.859.

Le voci recano, per ciascuna zona, la categoria di prodotti interessata e le date rilevanti della restrizione o del ripristino. Per il Regno Unito e per gli Stati Uniti molte zone sono indicate come soggette a restrizione a decorrere da date comprese tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

In parallelo, l’allegato XIV viene aggiornato con contenuto sostanzialmente coerente rispetto all’allegato V, ma riferito alle categorie POU e RAT e alla voce GBM. Anche qui vengono:

  • sostituite le voci relative a zone del Canada e del Regno Unito già colpite da focolai;
  • aggiunte nuove zone del Regno Unito (GB-2.348 a GB-2.352);
  • sostituite o aggiornate numerose zone degli Stati Uniti, con inserimento delle nuove zone US-2.843 a US-2.859.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del commercio internazionale, il regolamento comporta un aggiornamento immediato delle verifiche di origine sanitaria da effettuare prima dell’importazione nell’Unione. In concreto, l’ammissibilità delle partite deve essere verificata non solo rispetto al paese di provenienza, ma anche rispetto alla specifica zona geografica identificata negli allegati, poiché la stessa può essere soggetta a sospensione o, al contrario, tornare autorizzata dopo la chiusura del focolaio.

Entrata in vigore

L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea l’urgenza della misura per evitare perturbazioni degli scambi e assicurare la protezione sanitaria del mercato dell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi per il pollame e il materiale germinale

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Nell’allegato V sono aggiornate le zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV sono aggiornate le zone autorizzate per carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Zone sospese per nuovi focolai di HPAI

Sono inserite o riformulate le voci relative a zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti colpite da nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, con effetti di sospensione dell’ingresso nell’Unione per le zone indicate. Le modifiche riguardano, tra l’altro, le nuove zone CA-2.255, GB-2.348 a GB-2.352 e US-2.843 a US-2.859, nonché la sostituzione di numerose voci già esistenti con nuove date di delimitazione della restrizione.

Ripristino dell’autorizzazione per zone con focolai risolti

Per diverse zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, già oggetto di sospensione, le voci negli allegati V e XIV sono aggiornate per riflettere l’avvenuta risoluzione dei focolai e la conseguente riapertura all’ingresso nell’Unione, sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate dai paesi terzi.

Basi normative e urgenza

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafi 1 e 3, e richiama il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di proteggere la sanità animale e pubblica dell’Unione e di evitare inutili perturbazioni degli scambi, prevedendo l’entrata in vigore urgente.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalesicurezza alimentarecontrolli veterinari

Testo integrale

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