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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/195

Regolamento (UE) 2025/195 della Commissione, del 3 febbraio 2025, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti

Normativa europea32025R0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui (LMR) di fenbuconazolo e penconazolo alla luce dei pareri EFSA, dei dati confermativi presentati e di alcuni nuovi CXL del Codex. In molti casi i limiti vengono abbassati al limite di determinazione, in altri vengono mantenuti o aumentati, con particolare attenzione ai rischi per i consumatori. Il regolamento prevede inoltre un regime transitorio per i prodotti già immessi sul mercato prima del 24 agosto 2025 e si applica dal medesimo giorno.

Modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti alimentari e di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui dei pesticidi fenbuconazolo e penconazolo nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, nel territorio dell’Unione europea e, per effetto del testo rilevante ai fini SEE, anche nel contesto SEE. Riguarda operatori alimentari e del settore mangimi, Stati membri, paesi terzi esportatori e autorità di controllo; non si applica ai prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima del 24 agosto 2025, per i quali continua ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono inclusi i prodotti vegetali e alcuni prodotti di origine animale; le modifiche incidono anche su alcuni limiti di determinazione analitica (LD) e sulla soppressione di note a piè di pagina relative a dati supplementari.

Modifica dei livelli massimi di residui di fenbuconazolo e penconazolo

Il regolamento (UE) 2025/195 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di fenbuconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti alimentari e mangimi. L’intervento discende dai pareri motivati EFSA, dai dati confermativi presentati dai richiedenti, dall’evoluzione degli standard del Codex Alimentarius e dall’esigenza di mantenere un elevato livello di tutela dei consumatori.

Contesto e criteri di revisione

I considerando indicano che i LMR per le due sostanze erano già fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Successivamente l’EFSA ha riesaminato i limiti ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento, rilevando in alcuni casi lacune informative ma ritenendo comunque disponibili elementi sufficienti per proporre LMR sicuri per i consumatori. La Commissione aveva già fissato nel 2019 nuovi LMR, lasciando però in sospeso alcune note di conferma dei dati; il presente regolamento interviene per colmare o prendere atto dell’esito di tali verifiche.

Fenbuconazolo: riduzioni, mantenimenti e adeguamenti ai CXL

Per il fenbuconazolo, il regolamento riflette l’assenza di approvazione nell’Unione e la valutazione delle ulteriori informazioni fornite dal richiedente, soprattutto rispetto ai derivati metabolici del triazolo (TDM). In diversi casi la lacuna informativa non è stata colmata, con conseguente abbassamento dei LMR al limite di determinazione (LD), in particolare per frutta a guscio, uve da tavola e da vino, mirtilli giganti americani, banane, peperoni, semi di girasole, semi di arachide, semi di colza, orzo, segale e frumento; lo stesso approccio è adottato per albicocche, prugne e cucurbitacee con o senza buccia commestibile.

Per alcuni agrumi e frutti, invece, la valutazione consente di allineare i limiti agli standard del Codex:

  • pompelmi, arance dolci e pesche: LMR abbassati al livello dei CXL;
  • limoni, limette/lime, mandarini, pomacee, ciliegie e mirtilli: LMR mantenuti perché già corrispondenti ai CXL.

Per i prodotti di origine animale, la valutazione dell’assunzione dietetica per gli animali d’allevamento non evidenzia superamenti del limite. La Commissione mantiene quindi i LMR per fegato, rene e frattaglie commestibili di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento; per il latte, tuttavia, l’LD viene ridotto da 0,05 mg/kg a 0,01 mg/kg.

Penconazolo: aumenti, conferme e riduzioni mirate

Per il penconazolo, la documentazione integrativa consente di colmare le lacune relative a more di rovo e lamponi, con esito favorevole all’aumento del LMR, giudicato sicuro dall’EFSA. Anche per pomacee e prugne, sulla base dei nuovi dati e dell’uso di un fattore di conversione tra definizioni del residuo, gli LMR vengono aumentati.

Per alcune colture, invece, il risultato è diverso:

  • zucche e cocomeri/angurie: LMR confermati e mantenuti;
  • albicocche, pesche e uve da tavola e da vino: LMR abbassati ai livelli stabiliti dall’EFSA;
  • ciliegie, uva spina/grossularia, pomodori e melanzane: LMR vigenti mantenuti.

Il regolamento, inoltre, mantiene l’impostazione di sicurezza per i consumatori, poiché l’EFSA non ha segnalato rischi tali da imporre ulteriori restrizioni.

Standard internazionali, Codex e coerenza normativa

Un passaggio specifico è dedicato al nuovo CXL del Codex Alimentarius per il fenbuconazolo nel tè verde e nero (fermentato ed essiccato), adottato il 6 febbraio 2023. La Commissione richiama l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002 per ribadire che gli standard internazionali vanno presi in considerazione, purché compatibili con gli obiettivi della normativa alimentare dell’Unione e con il livello di protezione ritenuto adeguato.

Allegato tecnico: sostituzione delle tabelle dell’allegato II

L’allegato al regolamento sostituisce integralmente le colonne dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 relative a fenbuconazolo e penconazolo. Le tabelle riportano i nuovi LMR per un ampio elenco di prodotti vegetali e animali, distinguendo tra valori numerici e valori al limite inferiore di determinazione, indicati con la nota (*1). Sono inoltre richiamate le note tecniche secondo cui il fenbuconazolo è espresso come somma degli enantiomeri costituenti e il penconazolo come somma degli isomeri costituenti; il penconazolo è contrassegnato come sostanza liposolubile.

Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 24 agosto 2025. È espressamente previsto un regime transitorio: per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 anteriore alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/195. In tal modo si garantiscono continuità commerciale e adeguamento progressivo degli operatori, degli Stati membri e dei paesi terzi.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la sostituzione delle colonne relative a fenbuconazolo e penconazolo nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. La modifica aggiorna i LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e di origine animale, sulla base delle valutazioni scientifiche disponibili e degli standard internazionali pertinenti.

Adeguamento dei LMR per fenbuconazolo

Per il fenbuconazolo, i LMR vengono in parte abbassati al limite di determinazione (LD) per prodotti per i quali non sono state colmate le lacune sui derivati metabolici del triazolo (TDM), tra cui frutta a guscio, uve da tavola e da vino, mirtilli giganti americani, banane, peperoni, semi di girasole, semi di arachide, semi di colza, orzo, segale e frumento; sono inoltre abbassati all’LD per albicocche, prugne e cucurbitacee con buccia commestibile e non commestibile. I LMR sono ridotti al livello dei CXL per pompelmi, arance dolci e pesche, mentre restano invariati, perché già allineati ai CXL, per limoni, limette/lime, mandarini, pomacee, ciliegie e mirtilli. Per alcuni prodotti di origine animale i LMR sono mantenuti, mentre per il latte l’LD passa da 0,05 mg/kg a 0,01 mg/kg.

Adeguamento dei LMR per penconazolo

Per il penconazolo, le lacune informative sono considerate colmate per more di rovo e lamponi, con conseguente aumento del LMR; per pomacee e prugne i LMR sono anch’essi aumentati sulla base dei nuovi dati, mentre per zucche e cocomeri/angurie il LMR vigente è confermato e mantenuto. Per albicocche, pesche e uve da tavola e da vino i LMR vengono ridotti ai livelli stabiliti dall’EFSA; per ciliegie, uva spina/grossularia, pomodori e melanzane i LMR vigenti sono mantenuti.

Soppressione delle note a piè di pagina e aggiornamento dei riferimenti tecnici

Sono soppresse dall’allegato II tutte le note a piè di pagina che richiedevano la presentazione di informazioni supplementari per fenbuconazolo e penconazolo. Il regolamento tiene conto anche del nuovo CXL adottato dal Codex Alimentarius il 6 febbraio 2023 per il fenbuconazolo nel tè verde e nero (fermentato ed essiccato), includendolo tra i valori ritenuti sicuri per i consumatori nell’Unione.

Motivazione scientifica e coordinamento con gli standard internazionali

La Commissione si fonda sui pareri motivati EFSA del 2017, 2018 e 2023, nonché sulle valutazioni dei dati confermativi e sulle relazioni scientifiche relative ai CXL. Richiama inoltre l’articolo 5, paragrafo 3, e l’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, per giustificare la considerazione degli standard internazionali quando compatibili con l’elevato livello di protezione dei consumatori dell’Unione.

Regime transitorio e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 24 agosto 2025. L’articolo 2 stabilisce che per i prodotti immessi sul mercato dell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

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