Sentenza del 08/05/2017 n. 4116 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, contestando la tassazione delle somme pari al 5% del fatturato del Corpo, corrisposte ai piloti effettivi per il godimento dei mezzi nautici. Ha dedotto, tra l'altro, l'omessa notifica dell'accertamento alla Corporazione, la mancanza di definitività dell'accertamento presupposto, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, l'insufficiente motivazione dell'atto, l'omessa convocazione per chiarimenti, l'erronea qualificazione delle somme come redditi di lavoro dipendente, l'errata applicazione della normativa sulla navigazione e sulle ritenute, nonché una pretesa duplicazione dell'imposizione. La questione centrale era stabilire se le somme percepite fossero esenti o non imponibili, oppure costituissero reddito fiscalmente rilevante derivante dalla partecipazione alla Corporazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo il gravame e infondate le principali contestazioni del contribuente. Ha affermato che il rapporto tra pilota e Corporazione ha natura associativa e non subordinata, ma che tale qualificazione non rende le somme non imponibili: il 5% percepito costituisce reddito di partecipazione alla Corporazione. Il giudice tributario può riqualificare la categoria reddituale senza annullare l'atto, purché restino invariati i fatti posti a fondamento della pretesa e sia garantito il diritto di difesa. Non è stato ritenuto necessario attendere la definitività dell'accertamento nei confronti della Corporazione, né è stata ravvisata duplicazione d'imposta, poiché la ritenuta a carico del sostituto è solo un acconto mentre l'imposta complessiva resta dovuta dal contribuente. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato confermato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Artt. 86 e seguenti del Codice della navigazione
La disciplina del servizio di pilotaggio e delle Corporazioni dei piloti costituisce il quadro normativo del rapporto associativo tra pilota e Corporazione.
Artt. 100 e seguenti del Regolamento per la navigazione marittima
Le disposizioni regolamentari confermano la particolare organizzazione del servizio di pilotaggio e l'utilizzo dei mezzi nautici in ambito corporativo.
Art. 120, comma 3, del Regolamento di navigazione
La norma era stata invocata dal contribuente in relazione all'obbligo dei piloti effettivi di fornire o mettere a disposizione i mezzi nautici; tuttavia, la Commissione ha ritenuto comunque imponibili le somme percepite.
Art. 23 del d.P.R. n. 600/1973
La ritenuta operata dal sostituto d'imposta costituisce un acconto e non esaurisce l'obbligazione tributaria del percettore, che resta tenuto all'imposta complessiva.
Artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992
Il termine per proporre appello è stato ritenuto rispettato sulla base della data di consegna del plico alle Poste, risultante dall'avviso di ricevimento.
Art. 346 c.p.c.
Le questioni non espressamente riproposte in appello sono state considerate rinunciate.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 7533/1986
Il rapporto tra pilota e Corporazione è stato qualificato come associativo e non subordinato.
Cass. n. 15451/2014
Il rapporto fra il pilota e la corporazione di appartenenza ha natura associativa ed esula dall'ambito del lavoro subordinato.
La partecipazione ai rischi, la comproprietà dei mezzi e l'assenza di subordinazione qualificano il rapporto come associativo.
Cass. n. 106/2015 e Cass. n. 558/2016
Il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice deve determinare la corretta pretesa fiscale, non limitarsi ad annullare l'atto.
Cass. n. 10585/2011
Il giudice può qualificare autonomamente la fattispecie reddituale, purché non vengano modificati i fatti costitutivi della pretesa indicati nell'avviso.
Cass. n. 16246/2015
L'errata o imprecisa indicazione della categoria reddituale non determina automaticamente la nullità dell'avviso, se i fatti e la pretesa fiscale sono sufficientemente individuati e il contribuente può difendersi.
Massime di principio
- La qualificazione civilistica di un rapporto come associativo e non subordinato non implica automaticamente l'esenzione fiscale delle somme percepite: occorre individuare la loro effettiva natura reddituale.
- Le somme distribuite da un'organizzazione ai propri partecipanti possono essere imponibili come redditi di partecipazione anche quando non costituiscono retribuzione da lavoro dipendente.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare direttamente al percettore le somme ricevute, senza dover necessariamente attendere la definitività dell'accertamento nei confronti dell'ente o della corporazione, se la pretesa si fonda sulla percezione individuale del reddito.
- L'indicazione non perfettamente corretta della categoria reddituale non comporta di per sé la nullità dell'accertamento, quando l'atto descrive chiaramente le somme, i fatti contestati e consente un'effettiva difesa.
- La ritenuta eventualmente omessa dal sostituto non elimina l'obbligo del contribuente di assoggettare a tassazione il reddito percepito; la ritenuta opera normalmente come acconto sull'imposta finale.
- Nel processo tributario il giudice può riqualificare giuridicamente il reddito e confermare o rideterminare la pretesa fiscale, purché rimanga entro i fatti e i limiti dell'accertamento impugnato.
- Le eccezioni sollevate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; in mancanza, possono essere considerate rinunciate.
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