Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03435/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per i reati di detenzione illecita di stupefacenti e porto/ detenzione di munizioni. Con il ricorso ha denunciato, formalmente, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse motivato in modo insufficiente il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ritenute potenzialmente decisive per escludere la responsabilità. La difesa ha contestato la solidità del quadro probatorio, ritenuto non lineare, evidenziando che la sostanza stupefacente era stata reperita non nella camera dell'imputato ma in cucina, e che la condanna si sarebbe basata su informazioni confidenziali della madre dell'imputato. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate come vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è censurabile in cassazione quando la motivazione di secondo grado sia sorretta da elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità, e ha osservato che la Corte di merito aveva valorizzato il rinvenimento nell'abitazione dell'imputato di un ingente quantitativo di droga suddivisa in dosi, di appunti contabili, denaro contante di piccolo taglio e proiettili, ritenendo irrilevante che i materiali fossero stati trovati in un mobile della cucina e non nella camera dell'imputato, poiché comunque in un luogo nella sua disponibilità. Anche la doglianza sulla pena è stata ritenuta generica e quindi inammissibile. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    richiamato come norma incriminatrice relativa ai reati in materia di stupefacenti contestati nel giudizio di merito.

  • art. 697 c.p.

    richiamato come ulteriore reato contestato nel giudizio di merito, relativo al possesso illegale di munizioni o armi nei limiti indicati dal testo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    indica il vizio di motivazione dedotto in ricorso, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente rivalutativa e quindi non scrutinabile in cassazione.

  • art. 603 c.p.p.

    istituto di carattere eccezionale

    la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è possibile solo quando il giudice la ritenga indispensabile perché non è in grado di decidere allo stato degli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è sindacabile in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata si fondi su un quadro probatorio già ritenuto sufficiente a una compiuta decisione sulla responsabilità.
  • L'istanza di rinnovazione probatoria ex art. 603 c.p.p. ha natura eccezionale e può essere accolta solo se il giudice di appello ritenga, nel suo potere discrezionale, di non poter decidere sulla base del materiale già acquisito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la doglianza mira in sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento del compendio probatorio.
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili se formulate in modo generico, senza specifiche ragioni di fatto o di diritto che evidenzino l'errore del giudice di merito.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.