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Sentenza

Sentenza del 27/09/2018 n. 23259 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società sosteneva che il contratto del 2002 avesse trasferito un ramo d'azienda, comprendente il marchio G., l'archivio fotografico e pubblicitario, l'anagrafica della clientela, il dominio internet, i contratti di licenza e i rapporti bancari. Per tale ragione l'operazione era stata assoggettata a imposta di registro e non a IVA. L'Agenzia delle entrate, invece, aveva ritenuto trasferito il solo marchio, qualificando l'operazione come cessione soggetta a IVA e irrogando una sanzione per omessa regolarizzazione. La ricorrente contestava inoltre l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, l'incertezza normativa e la sproporzione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, confermando che la qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda o di un singolo bene dipende dalla concreta autonomia organizzativa del complesso trasferito e dalla reale volontà delle parti. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva motivatamente ritenuto che gli elementi ceduti fossero funzionali al marchio e non costituissero un ramo d'azienda autonomo; tale valutazione di fatto non era riesaminabile in cassazione. È stato invece accolto il terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio: la sentenza è stata cassata limitatamente alla proporzionalità della sanzione, anche alla luce dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, come modificato dal d.lgs. n. 158/2015. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame della sanzione e delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 633/1972

    non sono considerate cessioni di beni: ... le cessioni...che hanno per oggetto aziende o rami di azienda

    La cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda è esclusa dall'ambito IVA e, in virtù del principio di alternatività, è assoggettata all'imposta di registro.

  • Art. 20, d.P.R. n. 131/1986

    l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente

    Per gli atti anteriori alla modifica del 2018, la qualificazione fiscale deve tener conto della causa reale e degli effetti giuridici dell'operazione, non solo del titolo formale del contratto.

  • Art. 2555 c.c.

    L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Per configurare un ramo d'azienda occorre un'entità economicamente autonoma o comunque idonea a proseguire un'attività economica.

  • Art. 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986

    per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore ... è controllato ... con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento

    La base imponibile della cessione d'azienda riguarda il valore complessivo del complesso aziendale, inclusi beni e rapporti funzionalmente collegati, non soltanto quelli espressamente elencati nel contratto.

  • Art. 5, n. 8, sesta direttiva IVA; art. 19, direttiva 2006/112/CE

    Il trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni, idonea a consentire la prosecuzione autonoma di un'attività economica, può essere trattato come operazione non rilevante ai fini IVA.

  • Art. 10, comma 3, legge n. 212/2000

    L'incertezza normativa oggettiva può escludere la responsabilità amministrativa tributaria, ma deve trattarsi di un'incertezza inevitabile e riconoscibile oggettivamente, non di una mera difficoltà interpretativa del contribuente.

  • Art. 8, d.lgs. n. 546/1992

    Consente di non applicare le sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie.

  • Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    qualora concorrano circostanze ... che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo

    Il giudice deve valutare concretamente la proporzionalità della sanzione e può ridurla quando risulti manifestamente sproporzionata rispetto al tributo cui si riferisce.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una cessione non dipende dal nome attribuito dalle parti al contratto, ma dalla concreta struttura dell'operazione, dalla causa reale e dagli effetti giuridici.
  • Per distinguere una cessione di ramo d'azienda dalla cessione di singoli beni occorre verificare se il complesso trasferito possieda autonomia organizzativa e sia idoneo a proseguire un'attività economica autonoma.
  • Marchio, licenze e altri asset possono costituire un ramo d'azienda solo se, considerati nel loro insieme, trasferiscono una realtà economica organizzata; la mera pluralità di beni non è sufficiente.
  • La valutazione sull'autonomia del ramo d'azienda è normalmente un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo per violazione delle regole interpretative o per motivazione realmente insufficiente.
  • L'incertezza normativa esonera dalle sanzioni soltanto quando è oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche dal giudice, non quando deriva da una scelta interpretativa semplicemente errata.
  • Anche se la violazione sostanziale viene confermata, il giudice deve comunque verificare la proporzionalità della sanzione e l'eventuale applicazione retroattiva delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli.

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