Cassazione Penale, Sentenza n. 07059/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mario Vuolo, amministratore di fatto della Carpenfer Roma s.r.l. (fallita il 17 gennaio 2013), era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per avere distratto beni indicati nell'imputazione e tenuto scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In appello era stata sollevata, tra le altre, una specifica censura relativa alla mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza della recidiva, considerando la risalenza dell'unico precedente specifico e l'età dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per carenza motivazionale della Corte d'appello sul punto della recidiva: l'organo di appello non ha svolto alcuna motivazione specifica rispetto alla contestazione avanzata e si è limitato a richiamare la decisione di primo grado senza un vaglio critico. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione relativa alla recidiva e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame esclusivamente su quel punto.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Il comma 3 impone l'obbligo di motivazione della decisione con percorso logico chiaro; la sua violazione produce nullità. La motivazione non è soddisfacente se si limita a riprodurre norme o atti probatori senza valutazione, o se l'appello non affronta criticamente le specifiche censure sollevate.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è tenuto a motivare specificamente e criticamente le ragioni per cui respinge le censure mosse dall'appellante: richiamare semplicemente la sentenza di primo grado è insufficiente.
- La mancanza di motivazione su un punto decisivo (es. sussistenza della recidiva) comporta l'annullamento della decisione, anche parziale, e il rinvio per un nuovo esame.
- Nel valutare la recidiva il giudice deve esaminare concretamente i precedenti e le circostanze personali (es. risalenza del precedente, età), motivando come questi elementi incidano sulla configurazione della recidiva.
- La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento al solo profilo viziato (annullamento parziale) evitando di intaccare le altre statuizioni non affette da vizio.
- In situazioni analoghe, la difesa deve formulare censure puntuali e circostanziate in sede d'appello per costringere il giudice a un esame motivato; l'omessa o formale risposta del giudice costituisce motivo di cassazione.
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