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Ordinanza

Ordinanza n. 1086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 375 del 18 febbraio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare in ragione della rilevanza del danno prospettato e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La decisione non anticipa il giudizio sui motivi di merito, che saranno esaminati in modo più approfondito nella successiva udienza pubblica fissata per il 29 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 375 del 18 febbraio 2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono né l'atto amministrativo originariamente contestato né le specifiche censure di merito. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, nella delibazione propria della fase cautelare, opportuno che la controversia giungesse alla decisione di merito re adhuc integra, rinviando a tale sede l'approfondimento delle questioni implicate e il vaglio delle censure.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della decisione cautelare in appello; il testo non specifica ulteriormente l'interpretazione applicata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il giudice può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata quando rilevi la rilevanza del danno prospettato, rinviando alla fase di merito il vaglio approfondito delle censure senza anticipare la decisione definitiva.
  • L'accoglimento della domanda cautelare non comporta necessariamente una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi di merito, quando il giudice ritenga opportuno che la controversia giunga alla decisione definitiva re adhuc integra.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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