Sentenza del 14/12/2023 n. 35087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di 41 avvisi di liquidazione relativi all'imposta straordinaria I.N.V.I.M. (D.L. n. 55/1983, ex art. 26) su immobili di proprietà della Santa Sede dichiarati il 28 giugno 1983. L'A.P.S.A. aveva chiesto l'esenzione dall'I.N.V.I.M. richiamando il Concordato (art. 2 e art. 29, comma 2, lett. a), la L. n. 904/1977 art. 8, comma 3, e norme canoniche, sostenendo che la A.P.S.A. fosse riconducibile ai "benefici ecclesiastici" o comunque a un beneficio particolare che giustificasse l'esenzione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'esenzione decennale prevista dalla L. n. 904/1977, art. 8, comma 3 (a favore dei "benefici ecclesiastici") vada interpretata restrittivamente e si applichi ai soli benefici congruabili come definiti dal Concordato e dalla giurisprudenza. L'A.P.S.A. non è un beneficio ecclesiastico congruabile né ha superato la presunzione iuris tantum prevista dalla L. n. 222/1985 (art. 28) secondo cui i benefici esistenti dovevano essere estinti entro il 30/9/1986 e il loro patrimonio trasferito agli Istituti per il sostentamento del clero. L'A.P.S.A. è stata qualificata come ente deputato all'amministrazione dei beni della Santa Sede e al reperimento di fondi per la Curia, non come patrimonio autonomo strumentale al sostentamento del titolare di un ufficio sacro. Non è stata riconosciuta applicabilità nemmeno della L. n. 388/2000, art. 33, comma 10. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
Disciplina l'esenzione dall'INVIM; la norma sull'esenzione è stata interpretata in combinato con le disposizioni successive e ritenuta applicabile solo ai casi espressamente previsti (benefici ecclesiastici congruabili/enti religiosi riconosciuti).
L. 16 dicembre 1977, n. 904
Prevede l'esenzione decennale dall'INVIM per gli immobili appartenenti ai 'benefici ecclesiastici'. La Corte ne dà interpretazione restrittiva: applicabile soltanto ai benefici ecclesiastici intesi come benefici congruabili (patrimonio autonomo, destinazione perpetua per il sostentamento del titolare, erezione canonica).
art. 21, art. 28, art. 45
Ha imposto l'erezione degli Istituti per il sostentamento del clero e l'estinzione dei benefici esistenti con trasferimento del patrimonio, producendo una presunzione iuris tantum che gli enti ancora operanti dopo il 30/9/1986 non siano benefici ecclesiastici; l'art. 45 estendeva disposizioni in materia di imposte ai nuovi istituti.
art. 33, comma 10 (come modificato dalla L. 2 aprile 2001, n. 136)
Ha riconosciuto l'esenzione dall'INVIM agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi di confessioni religiose aventi personalità giuridica e agli enti religiosi riconosciuti; norma di apertura per enti religiosi diversi dalla Chiesa cattolica, ma la Corte ha ritenuto che non si applicasse all'A.P.S.A. perché questa non è un ente rappresentativo della confessione né un ente religioso riconosciuto ai sensi dell'art. 8 Cost.
D.P.R. 30 dicembre 1973, n. 601
Prevede che l'incremento di valore dei fabbricati indicati nel Trattato Lateranense non sia soggetto all'imposta municipale; la Corte ha osservato che la ricorrente non ha allegato la riconducibilità degli immobili a quelle categorie.
Concordato tra la Santa Sede e l'Italia
11 febbraio 1929, art. 2 e art. 29 comma 2 lett. a; art. 30 richiamato nella motivazione
Il Concordato e la convenzione finanziaria sono stati richiamati a supporto dell'eccezione; la Corte ha ritenuto che la disciplina fiscale debba tener conto del criterio del beneficio congruabile indicato dall'art. 30 del Concordato e applicato restrittivamente.
Codice di Diritto Canonico (cit.)
can. 1409 (definizione di beneficio nel Codice 1917), can. 361 e can. 113
Le nozioni canoniche sono state considerate per valutare la natura degli enti ecclesiastici, ma la Corte ha richiamato i requisiti legali e la necessità della corrispondenza alla nozione fiscale di 'beneficio' (patrimonio autonomo, officium, erezione canonica) per il riconoscimento dell'esenzione.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, come l'esenzione dall'INVIM per i 'benefici ecclesiastici', vanno interpretate restrittivamente: spetta solo a enti che incarnano i requisiti specifici previsti dalla norma e dalla giurisprudenza (patrimonio autonomo destinato al sostentamento del titolare di un ufficio sacro, erezione canonica).
- Dopo la riforma del 1985 (L. n. 222/1985) sussiste una presunzione iuris tantum che gli enti ecclesiastici operanti alla scadenza del termine per la riforma non mantengano la natura di beneficio ecclesiastico; chi invoca l'esenzione deve fornire prove idonee a superare tale presunzione.
- Gli enti che svolgono funzioni amministrative o di gestione patrimoniale della Santa Sede (es. A.P.S.A.) e che non corrispondono alla nozione di 'beneficio congruabile' non rientrano nell'agevolazione prevista dalla L. n. 904/1977.
- L'applicazione retroattiva di norme di esenzione (es. L. n. 388/2000 per enti rappresentativi di confessioni) è possibile solo se l'ente rientra nelle categorie espressamente previste (personalità giuridica e riconoscimento secondo le leggi attuative delle intese ex art. 8 Cost.).
- Onere della prova: in materia di esenzioni fiscali, il soggetto che pretende l'agevolazione deve dimostrare i presupposti di diritto e fatto; in mancanza, la pretesa viene respinta.
- Procedura: in giudizi tributari instaurati prima della riforma delle agenzie fiscali (operativa dal 1/1/2001) la legittimazione processuale può spettare ancora al Ministero, per cui eccezioni di difetto di legittimazione vanno valutate alla luce della data di instaurazione del giudizio.
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