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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08415/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un appalto del 2004 per lavori di manutenzione straordinaria dell'autorimessa condominiale, finalizzati all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. Il condominio, dopo un accertamento tecnico preventivo, conveniva in giudizio l'impresa appaltatrice e il progettista-direttore dei lavori chiedendo di accertare carenze progettuali e difformità esecutive, quantificare il minore valore delle opere, condannare i convenuti alla restituzione di somme pagate, all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare vizi e difetti e al risarcimento dei danni. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che il contratto imponeva all'appaltatore e al direttore dei lavori di consegnare entro una certa data il certificato di prevenzione incendi; 2) violazione degli artt. 1655, 1659, 1665, 2222, 2230 e 2232 c.c., assumendo che l'opera non fosse stata consegnata e che il certificato non fosse stato ottenuto; 3) falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e nullità della consulenza tecnica per asserita violazione del contraddittorio; 4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c., per mancata individuazione delle opere necessarie al rilascio del certificato e mancata condanna dell'impresa a eseguirle; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese, contestando la soccombenza posta a fondamento della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la sentenza impugnata, la quale aveva accertato in fatto, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, che sia la progettazione sia le opere eseguite erano idonee al rilascio del certificato di prevenzione incendi e che il mancato rilascio dipendeva dalla mancata acquisizione della documentazione, conseguente all'interruzione dei rapporti da parte del condominio. Il terzo motivo è stato respinto perché la disciplina dell'art. 195 c.p.c. applicabile era quella anteriore alla riforma del 2009 e, in ogni caso, la Corte d'appello aveva accertato che le operazioni peritali si erano svolte nel pieno contraddittorio e che le contestazioni al CTU spettavano alla valutazione del giudice. Il quarto motivo è stato respinto poiché il giudice di merito aveva già escluso la necessità di ulteriori opere, avendo accertato l'idoneità delle opere eseguite al rilascio del certificato. Il quinto motivo è stato dichiarato privo di autonomia, dipendendo anch'esso dalla contestazione della soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Le regole ermeneutiche del contratto non sono state violate, poiché il motivo non si confrontava in modo effettivo con l'interpretazione accolta dal giudice di merito.

  • artt. 1655, 1659, 1665, 2222, 2230, 2232 c.c.

    Le norme sull'appalto e sulle prestazioni d'opera non sono state ritenute violate, perché il giudice di merito aveva accertato che l'opera era stata eseguita in modo idoneo al rilascio del certificato richiesto.

  • art. 195 c.p.c.

    Per i processi iniziati prima della riforma del 2009 si applica la disciplina anteriore; inoltre, la valutazione delle critiche al consulente tecnico spetta al giudice di merito, se le operazioni si sono svolte nel contraddittorio delle parti.

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia né errata valutazione se il giudice di merito ha già accertato in fatto che non occorrevano ulteriori opere.

  • artt. 1667 e 1668 c.c.

    Le garanzie per vizi e difformità non impongono ulteriori interventi quando il giudice abbia accertato che le opere eseguite erano già idonee allo scopo contrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue la soccombenza; il motivo che la contesta senza scalfire la soccombenza è privo di autonomia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare l'accertamento di fatto del giudice di merito quando la doglianza si risolva in una diversa lettura del contratto o delle risultanze istruttorie senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Se il giudice di merito accerta che l'opera appaltata è idonea a conseguire il risultato contrattualmente previsto, non può ritenersi dovuta la condanna dell'appaltatore o del professionista all'esecuzione di ulteriori opere solo perché il certificato finale non sia stato materialmente rilasciato per cause non imputabili a essi.
  • La nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio non può essere affermata quando le operazioni peritali si siano svolte nel contraddittorio delle parti e le contestazioni al CTU siano state comunque esaminate dal giudice di merito.
  • La censura sulle spese processuali è priva di autonomia quando presuppone il ribaltamento della valutazione di soccombenza senza cogliere una specifica violazione del criterio legale di cui all'art. 91 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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