Cassazione Civile, Ordinanza n. 17383/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasceva da una precedente sentenza tributaria che aveva riconosciuto alla contribuente il diritto al rimborso di IRPEF e addizionali per il regime agevolativo del c.d. rientro dei cervelli. Poiché il titolo non era stato integralmente eseguito, la contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme residue, comprensive di interessi, rivalutazione/svalutazione, spese del titolo e del giudizio, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. In seguito, l'amministrazione aveva corrisposto parte delle somme ma non gli accessori richiesti. Il giudizio di ottemperanza era stato poi definito con ordinanza sfavorevole alla contribuente quanto alla correzione di errore materiale e alla pretesa per rivalutazione e interessi moratori. Avverso tale ordinanza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, denunciando violazioni processuali e sostanziali, tra cui: nullità del procedimento per violazione delle norme sul giudizio di ottemperanza tributaria, errata applicazione delle norme sugli accessori del credito tributario, violazione del giudicato, omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione, nonché violazione delle norme sulla correzione degli errori materiali. Tuttavia, con memoria successiva, la ricorrente depositava la comparsa del nuovo difensore e una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non notificata alla controparte.
La decisione
La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non notificata alla controparte. Da ciò ha desunto il venir meno dell'interesse all'impugnazione, interesse che deve essere concreto e attuale e non meramente astratto. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
invocato dalla ricorrente come parametro dei diversi vizi denunciati in cassazione, ma non esaminato nel merito per l'intervenuta inammissibilità del ricorso
art. 70, commi 7 e 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sul giudizio di ottemperanza nel processo tributario, ma non applicato nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente tra i motivi, senza decisione di merito
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dalla ricorrente in relazione agli accessori del credito tributario, senza scrutinio di merito
art. 1224, secondo comma, c.c.
richiamato dalla ricorrente per il tema degli interessi moratori e del danno da ritardo, senza esame nel merito
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non valutato nel merito
artt. 287 e 288 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente in relazione alla correzione degli errori materiali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio di motivazione/omesso esame, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile prima dell'esame dei motivi
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come base formale dei motivi di ricorso
Massime di principio
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, cioè collegato a un'utilità pratica derivante dalla rimozione della decisione impugnata; non basta un interesse astratto alla corretta soluzione della questione giuridica.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso, quando risulti incompatibile con la prosecuzione dell'impugnazione e sia rilevata nel processo, comporta il venir meno dell'interesse a ricorrere e rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il difetto sopravvenuto di interesse all'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando il giudizio di legittimità viene definito per ragioni processuali sopravvenute e peculiari, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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