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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15094/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha riconosciuto in Italia ed ha disposto l'esecuzione di un decreto di accusa svizzero irrevocabile (7/11/2013, passato in giudicato il 17/3/2014) nella parte relativa al risarcimento e alla confisca per equivalente di una somma pari a CHF 80.961,79. Il difensore ha censurato: 1) la quantificazione della somma confiscata (sostiene che avrebbe dovuto essere CHF 53.736,37 perché dall'importo dovuto CHF 82.590,00 si sarebbe dovuta decurtare la somma di CHF 28.853,84 già confiscata a titolo di cauzione); 2) l'erronea applicazione dell'art. 734 cod. proc. pen. e l'indebito richiamo alle modalità esecutive delle pene pecuniarie (art. 660 cod. proc. pen.), con la conseguenza, secondo il ricorrente, di trasformare la confisca per equivalente in una sanzione pecuniaria sostituibile, in contrasto con la natura della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 735-bis cod. proc. pen. per l'esecuzione in Italia di una confisca di tipo 'di valore' richiesta dall'autorità svizzera e ha osservato che le censure sulla quantificazione dell'importo non erano proponibili in sede di cassazione italiana, dovendo eventualmente essere dedotte nel processo svizzero. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che l'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie comporti l'applicabilità dei meccanismi di sostituzione di cui all'art. 660 alle misure di confisca: il richiamo alle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie si riferisce all'ordine di pagamento (intimazione) e non alla trasformazione della confisca in una pena pecuniaria sostituibile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 735-bis cod. proc. pen.

    Consente l'esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri di confisca 'di valore' (confisca per equivalente) e dispone che, per l'esecuzione di tali provvedimenti, si applichino le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie nei limiti indicati; la Corte ha interpretato tale richiamo come relativo all'ordine di pagamento e alle modalità di intimazione, non all'applicabilità dei meccanismi sostitutivi dell'art. 660.

  • art. 735 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha confermato che l'ordinanza ha riportato correttamente gli elementi e gli importi richiesti dall'autorità svizzera; censure sulla quantificazione devono essere proposte nel processo straniero.

  • art. 734 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alle modalità esecutive; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo e ha precisato che il rinvio alle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie non implica la trasformazione della confisca in pena pecuniaria.

  • art. 660 cod. proc. pen.

    Norma sull'esecuzione delle pene pecuniarie (compresi meccanismi di intimazione e, per le pene pecuniarie, modalità di sostituzione). La Corte ha stabilito che solo le parti relative all'intimazione/pagamento sono richiamabili per l'esecuzione della confisca per equivalente; i meccanismi di sostituzione dell'art. 660 non sono applicabili alla confisca perché questa non è una pena pecuniaria.

  • Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio dell'8 novembre 1990, art. 7

    Ha imposto alle parti l'adozione delle misure necessarie per consentire l'esecuzione di confische di valore; ha giustificato l'introduzione dell'art. 735-bis per consentire l'esecuzione in Italia delle richieste di confisca per equivalente provenienti dall'estero.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Citato come riferimento per le modalità di esecuzione previste in combinato con l'art. 660 cod. proc. pen.; utilizzato dalla Corte di appello nella disposizione sull'esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La quantificazione di una confisca disposta da un'autorità straniera non può essere rimesse alla Corte di cassazione italiana se non per i profili di legittimità internazionale o di regolarità formale dell'atto; eventuali contestazioni sul merito o sulla misura devono essere proposte nell'ordinamento che ha emesso il provvedimento.
  • L'art. 735-bis consente l'esecuzione in Italia delle confische di valore straniere e richiama parzialmente le norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie: tale richiamo riguarda soprattutto l'ordine di pagamento e le modalità di intimazione, non l'applicazione integrale di tutti i meccanismi sanzionatori o sostitutivi previsti per le pene pecuniarie.
  • La confisca per equivalente non va trasformata in una sanzione pecuniaria sostituibile tramite i meccanismi di sostituzione previsti per le pene pecuniarie; i relativi rimedi e le conseguenze dell'inadempimento devono essere interpretati in modo coerente con la natura non-punitiva della confisca per equivalente ai fini esecutivi.
  • Quando un provvedimento straniero è richiesto in esecuzione in Italia, il giudice italiano verifica la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione secondo le norme di cooperazione internazionale, ma non riesamina il merito sostanziale già deciso con giudicato all'estero.
  • Ricorsi in Cassazione che sollevano questioni di fatto inerenti la misura della confisca decisa all'estero rischiano l'inammissibilità; è opportuno valutare e proporre le contestazioni nell'iter processuale estero o utilizzare i mezzi di impugnazione previsti dalla cooperazione internazionale.

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