Cassazione Penale, Ordinanza n. 28408/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. In sostanza contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere valutato come di minore offensività. Il ricorso riproponeva argomentazioni già esaminate dal giudice di merito. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva in un ingiustificato allontanamento notturno con l'autovettura, non isolato perché preceduto da un episodio analogo trattato separatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo era manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello nel negare l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando elementi ostativi alla particolare tenuità del fatto, in particolare l'ingiustificato allontanamento notturno con l'auto e la non episodicità della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito individua concreti elementi ostativi a un giudizio di minore offensività, specie se la condotta non è isolata e presenta profili di ingiustificatezza.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico e si limita a riproporre censure già disattese con motivazione non manifestamente illogica dal giudice di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se la decisione di merito evidenzia elementi concreti incompatibili con un giudizio di minima offensività, anche valorizzando la non occasionalità della condotta.
- La valutazione sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. è rimessa a un apprezzamento di merito che, se adeguatamente motivato e logicamente coerente, non può essere sovvertito in cassazione mediante una critica solo reiterativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28368/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28376/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28378/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28379/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28380/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28382/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →