Sentenza del 21/01/2021 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione per classamento - Amministrazione - Perizia di stima -Valutazione da parte del giudice - Convincimento - Elemento - Configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la stima prodotta dall'Amministrazione costituisce una perizia di parte e rappresenta un elemento valutativo che, se non utilmente contraddetto dal ricorrente, può costituire fonte di convincimento per il giudice. Di conseguenza la stima amministrativa è stata considerata idonea a supportare il classamento in assenza di efficaci elementi contrari prodotti dal contribuente
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Revisione per classamento: il ricorrente contesta la valutazione/classamento attribuito dall'Amministrazione e si discute se la perizia di stima prodotta dall'Amministrazione possa costituire prova e fonte di convincimento per il giudice nonostante sia una perizia di parte
Norme richiamate
nessuna norma espressamente citata
Principio affermato: la perizia dell'Amministrazione è da qualificarsi perizia di parte e può tuttavia essere valutata dal giudice come elemento di prova e fonte di convincimento se non viene efficacemente confutata dal ricorrente
Massime di principio
- La perizia prodotta dall'Amministrazione in materia di classamento è una perizia di parte e non una valutazione neutrale, ma resta valutabile dal giudice come elemento probatorio
- Spetta al contribuente l'onere di contraddire utilmente la perizia amministrativa (es. con una perizia tecnica contraria o con elementi che ne dimostrino l'inattendibilità)
- Il giudice apprezza le prove tecniche con libero convincimento motivato: l'uso della perizia amministrativa è legittimo se il giudice spiega perché la ritiene attendibile in assenza di validi contraddittori
- In assenza di una controperizia o di elementi che mettano in crisi la metodologia o i dati della stima amministrativa, quest'ultima può prevalere e determinare l'esito del giudizio
- Per difendersi efficacemente, il privato dovrebbe produrre una consulenza tecnica autonoma o sollevare vizi procedurali/sostanziali nella perizia amministrativa (metodologia, dati di riferimento, errori palese)
- È opportuno prestare attenzione anche alle regole processuali sul contraddittorio e sull'ammissibilità e tempestività delle perizie tecniche: la mancata produzione nei termini può ridurre le possibilità di confutare la stima amministrativa
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