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Legge

L.R. Toscana 77/2016

Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico.

Normativa regionaleL.R. Toscana 77/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in via transitoria la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo del demanio idrico in Toscana, con comunicazioni entro termini poi più volte prorogati e concessioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Prevede indennizzi, maggiorazioni, effetti fiscali connessi e una rateizzazione straordinaria per alcuni canoni 2016-2017, oltre a misure accelerative su procedimenti idrici e una riapertura dei termini per l’imposta regionale sulle concessioni statali.

Disposizioni urgenti sulle concessioni del demanio idrico e su alcune regolarizzazioni fiscali correlate in Toscana

Disposizioni urgenti sulle concessioni del demanio idrico in Toscana

La legge interviene principalmente sulla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo del demanio idrico e su alcuni profili connessi ai canoni e alle imposte regionali. La disciplina è riferita alla Regione Toscana e contiene misure transitorie e termini ormai tutti scaduti.

Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo e rilascio delle concessioni

La norma riguarda i soggetti che occupavano aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 e che:

  • hanno presentato istanza di concessione alla provincia competente; oppure
  • hanno regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia per gli anni antecedenti, anche senza aver presentato istanza.

Entro il termine fissato dalla legge, tali soggetti dovevano comunicare al settore regionale competente i dati necessari al rilascio della concessione. I dati richiesti, inclusa l’attestazione dei versamenti, erano indicati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge.

Ai fini della disciplina, si considerano validi anche:

  • i dati comunicati ai sensi dell’art. 41 del d.p.g.r. 60/R/2016;
  • i dati comunicati tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della l.r. 80/2019.

Per chi avesse già versato il corrispettivo richiesto dalla provincia senza aver presentato istanza, la comunicazione vale come presentazione dell’istanza di concessione.

Il settore regionale competente provvedeva al rilascio della concessione secondo la procedura dell’art. 13 del d.p.g.r. 60/R/2016 entro il 31 dicembre 2022. Nelle more, poteva introitare gli indennizzi dovuti e l’occupazione di fatto poteva proseguire fino al rilascio.

Decorrenza, durata della concessione e canone

La concessione rilasciata decorre dal 1° gennaio 2016. La durata è commisurata al termine massimo previsto dalla procedura richiamata. Il canone è determinato secondo l’art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.

Indennizzi per occupazione di fatto e acconti sul canone

Per le annualità 2016-2022, nelle more del rilascio della concessione, i soggetti interessati devono corrispondere un indennizzo per l’occupazione di fatto, considerato acconto del canone annuale.

L’indennizzo è determinato:

  • per il 2016, in base al canone minimo previsto per ciascun utilizzo del demanio e delle aree connesse, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
  • per il 2017 e per le annualità successive fino al 2022, ai sensi dell’art. 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.

L’indennizzo va pagato entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Regime per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016

In deroga all’art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e fino a cinque annualità, sono previste somme aggiuntive da corrispondere entro il rilascio della concessione:

  • per i soggetti che avevano regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia, una maggiorazione pari al 20% del corrispettivo, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione;
  • per i soggetti che non avevano regolarmente versato tale corrispettivo, un indennizzo maggiorato del 20% per ciascun anno di occupazione senza titolo fino alla decorrenza della concessione, determinato secondo i criteri dell’indennizzo 2017-2022.

Il pagamento dell’indennizzo non sana le opere o i manufatti realizzati e non costituisce titolo per il rilascio della concessione; restano ferme le responsabilità civili e penali.

Esito negativo del procedimento e ripristino dei luoghi

Se la concessione non viene rilasciata perché incompatibile con il regime idraulico del corso d’acqua o con i vincoli dell’area, il soggetto occupante deve:

  • liberare l’area;
  • ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi;
  • farlo entro 180 giorni dalla scadenza dei termini per la comunicazione iniziale.

Resta comunque dovuto quanto eventualmente previsto per le maggiorazioni e l’indennizzo di occupazione di fatto dal 1° gennaio 2016 fino all’accertamento del ripristino. In caso di inadempimento, il settore competente procede secondo l’art. 23 del d.p.g.r. 60/R/2016.

Imposta regionale sulle concessioni statali

L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è dovuta a decorrere dall’annualità di rilascio della concessione.

Per le annualità 2016 e 2021, il versamento era previsto entro il 31 dicembre 2022, con interessi legali, contestualmente:

  • alla differenza tra il canone effettivamente dovuto, come formalizzato nell’atto di concessione, e quanto versato a titolo di indennizzo per gli anni 2016-2022;
  • agli indennizzi dovuti per le occupazioni senza titolo;
  • alle somme conseguenti alla disciplina transitoria.

Se il soggetto rinuncia espressamente alla concessione nella comunicazione iniziale, resta comunque obbligato al pagamento delle somme previste per le occupazioni pregressa e di fatto.

Gli indennizzi e le maggiorazioni non sono gravati da interessi. Il mancato pagamento delle somme dovute costituisce ostacolo al rilascio della concessione e consente il recupero coattivo delle somme, oltre sanzioni e interessi. In caso di mancato versamento si applica l’art. 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.

Rateizzazione straordinaria per i canoni 2016 e 2017

È prevista una rateizzazione straordinaria, limitata ai titolari di concessioni per uso ormeggi con occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi, per le seguenti somme:

  • canone 2016 per l’occupazione del demanio idrico;
  • differenza tra il canone 2016 effettivamente dovuto e quanto versato in acconto;
  • canone 2017 per l’occupazione del demanio idrico.

La rateizzazione è subordinata alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria di durata pari a sei anni e di importo corrispondente alla somma totale annuale dovuta. Il debito viene suddiviso in cinque rate con scadenze tra il 2017 e il 2022 e con maggiorazioni percentuali indicate dalla legge.

Misure acceleratorie sui procedimenti relativi alla risorsa idrica

La legge estende ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 61/R/2016 l’applicazione del regolamento regionale relativo al rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua.

La definizione dei procedimenti deve salvaguardare i pareri e gli atti di assenso già acquisiti, nonché le fasi procedimentali già concluse, purché compatibili con:

  • i principi e le finalità della l.r. 80/2015;
  • la pianificazione di bacino;
  • il d.p.g.r. 61/R/2016.

Sono inoltre abrogati specifici commi e articoli del d.p.g.r. 61/R/2016 indicati dalla legge.

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale

La legge riapre, dalla data di entrata in vigore fino al 30 novembre 2016, il termine per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni statali non corrisposta o in corso di accertamento alla data del 31 dicembre 2015.

Sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata effettuati dal 1° novembre 2016 alla data di entrata in vigore della legge, ai quali non si applica una specifica disposizione della l.r. 81/2015. Per i pagamenti effettuati in via ordinaria nello stesso periodo è prevista la restituzione della differenza rispetto all’importo agevolato.

Disposizioni finanziarie e correzione materiale

Le minori entrate derivanti dalla legge sono quantificate per il 2016 e 2017-2022 nelle misure indicate dal testo, con copertura mediante variazioni di bilancio.

La legge contiene anche una correzione materiale alla l.r. 80/2015, sostituendo il riferimento da “lettera m)” a “lettera n)” in un passaggio dell’art. 5.

Efficacia temporale e attualità pratica

Si tratta di una disciplina fortemente transitoria, legata a finestre temporali ormai chiuse, a procedure di regolarizzazione e a pagamenti riferiti ad annualità già concluse. Per questo, pur costituendo ancora un riferimento normativo, ha oggi utilità pratica molto limitata e risulta sostanzialmente obsoleta.

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