L.R. Toscana 74/2016
Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 74/2016 modifica la l.r. 38/2004 introducendo la disciplina di piscine termali, balneoterapia, autocontrollo, autorizzazioni, accreditamento, vigilanza e sanzioni per gli stabilimenti termali. Prevede anche regole specifiche per il ricircolo, i controlli e l’adeguamento degli stabilimenti già in esercizio, con termini transitori di 60 e 180 giorni dall’entrata in vigore.
Disposizioni sulle acque termali e sulle piscine termali in Toscana
Disposizioni in materia di acque termali in Toscana
La legge regionale Toscana n. 74 del 2016 integra la disciplina regionale sulle acque minerali, di sorgente e termali, introducendo una regolazione specifica per l’utilizzazione delle acque termali, le piscine termali, le procedure autorizzative, l’accreditamento istituzionale e i controlli sugli stabilimenti termali.
Definizioni e ambito applicativo
Il provvedimento inserisce nuove definizioni nella l.r. 38/2004. Vengono qualificati come:
- piscina termale un complesso per la balneazione alimentato con acqua termale, dotato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche e collocato all’interno di uno stabilimento termale;
- balneoterapia in piscina termale l’immersione in acqua termale in piscina termale, con finalità terapeutiche o preventive e profilattiche, anche senza prescrizione medica.
La disciplina riguarda gli stabilimenti termali situati nel territorio della Toscana.
Utilizzazione delle acque termali e operazioni consentite
L’utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente, così da preservarne le caratteristiche qualitative, nel rispetto delle prescrizioni della concessione e delle aree di salvaguardia. Sorgente e punto di emergenza devono essere protetti da ogni rischio di inquinamento.
Captazione, canalizzazioni e serbatoi devono essere realizzati con materiali idonei a non alterare l’acqua termale e a consentire una rapida sanificazione. Le sole operazioni consentite sulle acque termali sono quelle previste dalla disciplina regionale richiamata dalla legge.
Regole speciali per le piscine termali
Per le piscine termali è ammesso il parziale ricircolo dell’acqua, ma entro condizioni rigorose a tutela della risorsa idrotermale e della sicurezza sanitaria. In particolare:
- deve essere immessa acqua termale non trattata direttamente dalla captazione in misura almeno pari al 2% del volume della piscina ogni ora, calcolata nelle sole ore di apertura dello stabilimento;
- il trattamento è consentito solo con mezzi fisici secondo il regolamento attuativo, senza alterare i componenti essenziali dell’acqua;
- è vietato l’uso di sostanze chimiche ossidative per le acque utilizzate a fini terapeutici;
- il riscaldamento o raffreddamento è ammesso, purché non modifichi i componenti essenziali dell’acqua; il regolamento stabilisce i criteri tecnici per l’intervallo di temperatura ammissibile;
- devono essere previste misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca;
- il piano di autocontrollo deve includere misure preventive, gestionali e correttive per il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche;
- i parametri microbiologici dell’acqua trattata immessa in vasca devono essere conformi alla normativa vigente e uguali a quelli dell’acqua emunta;
- è imposto uno svuotamento periodico della vasca almeno mensile per sanificazione e manutenzione.
Direttore sanitario e organizzazione interna
Il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e degli strumenti sanitari, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e della vigilanza sull’applicazione della normativa.
In particolare deve:
- assicurare che ai servizi siano preposti operatori sanitari, tecnici e medici in possesso dei titoli richiesti;
- verificare il funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche;
- controllare i servizi, soprattutto disinfezione e sterilizzazione;
- raccogliere e coordinare i dati statistici sulle cure termali.
È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
Autocontrollo e tracciabilità documentale
Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo, che fa parte integrante del regolamento sanitario interno. Il piano deve prevedere procedure e istruzioni operative per:
- identificare i pericoli da prevenire, eliminare o ridurre, con particolare attenzione a qualità microbiologica, fisica e chimica dell’acqua e prevenzione della legionella;
- definire un sistema di monitoraggio con limiti critici e procedure di sorveglianza;
- stabilire le azioni correttive in caso di perdita di controllo;
- predisporre documenti e registrazioni idonei a dimostrare l’effettiva applicazione delle misure.
Se cambiano le prestazioni offerte, le procedure vanno riesaminate e aggiornate. La documentazione deve restare costantemente aggiornata e conservata per almeno 24 mesi.
Attività non termali consentite negli stabilimenti
Gli stabilimenti termali possono svolgere, in locali separati e distinti:
- prestazioni estetiche o cosmetiche, nel rispetto della disciplina regionale sull’estetica e dei relativi titoli abilitativi;
- commercializzazione di prodotti non connessi alle proprietà terapeutiche delle acque termali, nel rispetto della normativa di settore;
- attività sanitarie di carattere non termale, con le autorizzazioni previste dalla disciplina regionale sulle strutture sanitarie.
Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti un accesso unico e la comunicazione interna tra le aree termali, estetiche/cosmetiche e sanitarie.
Regime autorizzatorio
Sono soggette ad autorizzazione regionale diverse attività, tra cui:
- apertura ed esercizio dello stabilimento termale;
- modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure, compresa la maturazione dei fanghi;
- modifiche dei locali accessori;
- uso di nuova captazione della stessa acqua termale;
- miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua;
- uso di nuova captazione di diversa acqua termale riconosciuta;
- produzione di sali minerali a scopo terapeutico;
- utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;
- imbottigliamento e vendita di acqua termale.
La variazione del titolare va comunicata entro cinque giorni lavorativi alla struttura regionale competente, che aggiorna l’autorizzazione. Anche la variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura devono essere comunicate entro cinque giorni lavorativi alla Regione e all’azienda USL competente.
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione e istruttoria
L’autorizzazione può essere rilasciata solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui:
- possesso di concessione mineraria valida o in rinnovo, oppure di valido contratto di somministrazione;
- rispetto delle regole sull’utilizzazione delle acque termali;
- possesso dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti dal regolamento;
- conformità dell’acqua ai parametri richiamati dalla disciplina statale, tenendo conto del riconoscimento ministeriale della specificità terapeutica;
- predisposizione del piano di autocontrollo.
Nell’istruttoria, la struttura regionale si avvale del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL territorialmente competente; possono essere coinvolte altre strutture USL. La Regione può disporre verifiche ogni volta che lo ritenga necessario.
Procedimento amministrativo e digitalizzazione
La domanda di autorizzazione va presentata allo SUAP del comune dove ha sede lo stabilimento, con la documentazione richiesta. Il regolamento attuativo specifica la documentazione necessaria in relazione alle singole attività soggette ad autorizzazione.
Le comunicazioni tra Comuni, aziende USL e Regione avvengono tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la rete regionale dei SUAP, secondo le regole regionali sull’amministrazione elettronica e sui sistemi informativi.
Sospensione e revoca dell’attività
Le attività possono essere sospese dal dipartimento di prevenzione dell’azienda USL in caso di:
- perdita dei requisiti minimi autorizzativi e dei requisiti minimi generali e specifici per i cicli di cure;
- mancato adeguamento ai requisiti regionali richiamati dalla legge;
- presenza di inquinanti chimici o microbiologici nell’acqua termale;
- carenze impiantistiche o strutturali igienico-sanitarie che compromettano il corretto esercizio;
- esecuzione di operazioni sull’acqua non consentite;
- mancata osservanza delle prescrizioni del regolamento attuativo;
- inosservanza delle regole sulle piscine termali.
L’USL sospende l’attività e assegna un termine congruo per rimuovere le irregolarità; se il termine decorre inutilmente, segnala il caso alla Regione per la revoca. La revoca è adottata entro 30 giorni dalla segnalazione, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di 15 giorni per le controdeduzioni. La revoca è comunque disposta se viene meno la concessione mineraria.
Accreditamento istituzionale
Gli stabilimenti termali autorizzati che vogliono erogare prestazioni per il servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale. L’accreditamento:
- richiede il possesso di requisiti minimi generali e specifici per i cicli di cure, stabiliti dal regolamento;
- costituisce titolo necessario per stipulare i rapporti contrattuali con il servizio sanitario regionale;
- non obbliga comunque il sistema sanitario a remunerare prestazioni rese al di fuori degli accordi contrattuali.
Ha durata quinquennale dalla data di rilascio e può essere rinnovato su istanza del legale rappresentante; fino al rinnovo, lo stabilimento opera in proroga. Nuovi accreditamenti per attività aggiuntive non incidono sulla scadenza dell’accreditamento originario.
Domanda di accreditamento e livello tariffario
La domanda di accreditamento va presentata dal legale rappresentante al competente ufficio regionale, con dichiarazione sostitutiva o attestazione del possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Lo stesso ufficio regionale gestisce anche le domande di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato secondo le modalità regolamentari.
Vigilanza, controlli e verifiche periodiche
La vigilanza e il controllo sulle attività degli stabilimenti termali spettano al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio.
Gli stabilimenti accreditati sono soggetti anche a verifiche a campione per accertare la permanenza dei requisiti. In caso di non conformità, la Regione diffida lo stabilimento ad adeguarsi entro 90 giorni; decorso inutilmente il termine, adotta i provvedimenti conseguenti, fino alla revoca dell’accreditamento.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni per le principali violazioni. In sintesi:
- apertura o esercizio senza autorizzazione, e uso di operazioni sull’acqua non consentite: sanzione da 20.000 a 50.000 euro e sospensione dell’attività;
- attività diverse da apertura/esercizio e imbottigliamento/vendita svolte senza autorizzazione: sanzione da 2.500 a 15.000 euro e sospensione;
- mancata comunicazione della variazione del titolare: sanzione da 500 a 2.500 euro;
- violazione delle regole sulle piscine termali: sanzione da 2.500 a 15.000 euro e sospensione;
- mancanza delle procedure di autocontrollo: sanzione da 500 a 2.500 euro.
Norme attuative e contenuti del regolamento
Il regolamento regionale di attuazione deve disciplinare, tra l’altro:
- le modalità di rilascio dell’autorizzazione;
- i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi;
- i requisiti minimi generali e specifici per i cicli di cure termali;
- le modalità di trattamento dell’acqua nelle piscine termali;
- la programmazione, esecuzione e monitoraggio dei controlli ufficiali e dei campionamenti;
- i requisiti e le procedure per l’accreditamento istituzionale;
- le informazioni obbligatorie da comunicare e aggiornare per la trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nel sistema tessera sanitaria.
Disposizioni transitorie
Il regolamento attuativo deve essere adeguato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Gli stabilimenti termali già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge devono:
- adeguarsi ai nuovi requisiti minimi entro 180 giorni dall’adeguamento del regolamento;
- adottare le procedure di autocontrollo entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fino a tale adeguamento restano operative le attività e le convenzioni con le aziende USL per l’erogazione delle prestazioni termali. Gli stabilimenti devono comunicare l’avvenuto adeguamento all’azienda USL, che ne verifica la sussistenza dopo la comunicazione o comunque alla scadenza del termine.
Valutazione di attualità
La legge introduce una disciplina ancora funzionale per il settore termale regionale, con effetti regolatori, autorizzativi e sanzionatori tuttora rilevanti nell’ambito toscano.
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