L.R. Toscana 82/2016
Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Toscana un premio regionale biennale per valorizzare le migliori esperienze di architettura contemporanea e promuovere qualità progettuale, innovazione ambientale e civile. Definisce l’uso di un protocollo d’intesa con gli ordini professionali per organizzazione, criteri e finanziamento, e stanzia risorse per il 2017 e 2018.
Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea
Istituzione del Premio regionale di architettura contemporanea
La legge istituisce nella Regione Toscana un premio regionale a cadenza biennale dedicato all’architettura contemporanea. L’iniziativa è finalizzata a valorizzare le migliori esperienze del settore e a promuovere la qualità architettonica, la diffusione di buone pratiche di innovazione ambientale e civile e il perseguimento degli obiettivi della normativa urbanistica regionale.
Finalità e soggetti valorizzati
Il premio è concepito come strumento di promozione dell’architettura quale componente rilevante della trasformazione del territorio. La norma evidenzia che le finalità sono perseguite anche attraverso la valorizzazione dei principali attori del processo edilizio e progettuale:
- il progettista;
- il committente;
- l’impresa.
Il premio è quindi presentato come iniziativa culturale e professionale, volta a riconoscere l’architettura come “arte sociale” e a rafforzarne la diffusione pubblica.
Organizzazione e protocollo d’intesa
Per la definizione delle caratteristiche e delle modalità organizzative del premio, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stipula un apposito protocollo d’intesa. Il protocollo è finalizzato alla costituzione di un comitato organizzatore con gli ordini degli architetti e con gli altri soggetti rappresentativi delle professioni.
Il protocollo deve disciplinare in particolare:
- le caratteristiche puntuali del premio;
- i compiti del comitato promotore;
- le modalità organizzative e di finanziamento;
- gli obblighi e gli apporti finanziari e organizzativi dei soggetti promotori e sostenitori;
- i requisiti di partecipazione delle opere candidate, compresi i casi di incandidabilità.
Aspetti finanziari
La copertura degli oneri derivanti dalla legge è prevista nel bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016-2018. In particolare, la norma autorizza:
- euro 30.000,00 per l’annualità 2017;
- euro 25.000,00 per l’annualità 2018.
Per le annualità successive, la copertura è rimessa alla deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Obsolescenza pratica
Si tratta di una disciplina istitutiva di un premio biennale, con una specifica copertura finanziaria riferita alle annualità 2017 e 2018. Considerata la finalizzazione a un’iniziativa periodica e il collegamento a stanziamenti ormai storici, l’atto appare oggi sostanzialmente superato e di scarso interesse applicativo concreto.
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