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Legge

L.R. Toscana 78/2016

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.

Normativa regionaleL.R. Toscana 78/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2017 il nuovo Comune di Montalcino mediante fusione dei comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso (Siena), disciplinando successione nei beni, nei rapporti, nel personale, nel subentro negli atti e nei contributi, nonché il regime transitorio fino ai nuovi organi. È oggi rilevante soprattutto per gli effetti ancora pendenti della fusione.

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione con San Giovanni d'Asso

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione

La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso, entrambi in provincia di Siena, istituendo dal 1° gennaio 2017 il nuovo Comune di Montalcino. Il provvedimento regola gli effetti organizzativi, patrimoniali e amministrativi della fusione, con applicazione limitata al territorio del nuovo ente e ai rapporti sorti dai comuni estinti.

Ambito territoriale ed effetti della fusione

Dal 1° gennaio 2017:

  • è istituito il nuovo Comune di Montalcino;
  • i due comuni originari sono estinti;
  • sindaci, giunte e consigli comunali decadono e i componenti cessano dalle cariche.

Il territorio del nuovo comune coincide con l’unione dei territori già appartenenti ai due comuni estinti, come individuati nella cartografia allegata alla legge.

Successione nei beni, nei rapporti e nel personale

Il nuovo Comune di Montalcino subentra integralmente:

  • nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili;
  • in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti;
  • nei rapporti derivanti dall’adesione all’accordo per il riconoscimento del distretto rurale, anche se il procedimento non era concluso al 31 dicembre 2016.

Il personale dei comuni estinti è trasferito al nuovo comune e conserva posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, comprese le voci fisse e continuative e l’anzianità di servizio maturata.

Regime provvisorio di governo e organizzazione

Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario nominato secondo la normativa vigente.

Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni coinvolti, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di accordo o per ciò che non sia disciplinato dall’intesa, provvede il commissario.

Salvo diversa previsione statutaria, la sede provvisoria del nuovo comune è presso la sede dell’estinto Comune di Montalcino. Le determinazioni provvisorie restano efficaci fino all’adozione di diverse disposizioni da parte degli organi del nuovo ente.

Vigenza degli atti preesistenti e gestione finanziaria

Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti, vigenti al 31 dicembre 2016, restano efficaci per i rispettivi ambiti territoriali e popolazioni fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune.

Per l’esercizio provvisorio e ai fini dell’articolo 163 del TUEL, il nuovo comune assume come riferimento la somma degli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato dai due comuni estinti per l’esercizio 2017.

Statuto, regolamento del consiglio e municipi

Entro sei mesi dall’elezione, gli organi del nuovo Comune di Montalcino devono approvare lo statuto comunale e, nello stesso termine, il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Lo statuto può prevedere l’istituzione di municipi privi di personalità giuridica, con finalità di tutela dell’identità storica delle comunità originarie e di decentramento di funzioni.

Contributi e disciplina finanziaria

Il Comune di Montalcino ha diritto ai contributi statali previsti per i comuni istituiti per fusione. Inoltre beneficia del contributo regionale previsto dalla normativa toscana sul sistema delle autonomie locali, nella misura e per il periodo stabiliti dalla legge regionale richiamata.

Territori montani e continuità dei benefici

Al nuovo comune si applicano, per la parte di territorio montano dell’estinto Comune di Montalcino, le disposizioni regionali sui territori montani. La fusione non comporta la perdita dei benefici e degli interventi speciali già spettanti alla montagna, restando ferma la classificazione statale del territorio montano dell’estinto Comune di Montalcino.

Subentro in atti associativi, obbligazioni e ambiti territoriali

Dal 1° gennaio 2017 il nuovo Comune di Montalcino subentra negli atti associativi cui aderivano entrambi i comuni estinti e che risultano ancora in essere. Cessa invece di partecipare agli atti associativi cui aveva aderito solo uno dei due comuni estinti e che siano ancora in corso a quella data.

Il nuovo comune resta obbligato verso i terzi per le obbligazioni assunte per funzioni, servizi e attività affidati a qualsiasi titolo dai comuni estinti, per tutta la durata di tali obbligazioni.

Dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino è collocato nell’“Ambito 31” in sostituzione del Comune di San Giovanni d’Asso, con popolazione pari alla somma di quella dei comuni estinti; contestualmente, nell’“Ambito 30” è soppresso il Comune di Montalcino.

Funzioni forestali e rapporti con le unioni di comuni

Dal 1° gennaio 2017 l’Unione dei comuni Amiata Val d’Orcia esercita per tutto il territorio del nuovo Comune di Montalcino le funzioni e i compiti in materia di forestazione conferiti o assegnati dalla Regione e già svolti sul territorio dell’estinto Comune di Montalcino al 31 dicembre 2016.

Restano invece in capo all’Unione dei Comuni della Val di Merse i procedimenti e i contenziosi in materia di forestazione relativi al territorio dell’estinto Comune di San Giovanni d’Asso, se avviati ma non conclusi al 31 dicembre 2016.

Decorrenza e attualità della norma

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale. La disciplina è oggi rilevante soprattutto per gli effetti permanenti della fusione, dei subentri patrimoniali e dei rapporti ancora pendenti, mentre le disposizioni transitorie e di organizzazione provvisoria hanno ormai esaurito la loro funzione.

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