Cassazione Penale, Ordinanza n. 27812/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Messina, con un unico motivo in cui si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento di una sanzione sostitutiva della pena detentiva. Dal testo emerge che la Corte di merito aveva negato la sostituzione valorizzando, ai sensi dell'art. 133 c.p., la personalità negativa dell'imputato, i precedenti penali anche specifici, le gravi modalità della condotta e la mancata collaborazione nell'identificazione del complice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando l'orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice mantiene un potere discrezionale vincolato alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se tale valutazione è adeguatamente motivata, come nel caso di specie, essa non è sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione e valutazione della personalità del reo costituiscono il parametro vincolante per la decisione sulle pene sostitutive; una motivazione che li richiami in modo adeguato sottrae la scelta al sindacato di legittimità.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Le modifiche introdotte dalla riforma non eliminano il potere discrezionale del giudice nella valutazione delle pene sostitutive, che resta ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01
Precedente richiamato per affermare che la decisione sulle pene sostitutive, se congruamente motivata sulla base dell'art. 133 c.p., non è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice deve esercitare la propria discrezionalità sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego della pena sostitutiva è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione adeguata e non apparente, specie se fondata su precedenti penali, gravità del fatto e condotta processuale dell'imputato.
- La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non trasforma il riconoscimento della pena sostitutiva in un automatismo, né esclude la rilevanza della valutazione negativa della personalità del reo.
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