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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2153/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione a tre motivi: (1) censura dell'ammissibilità dell'azione revocatoria (actio pauliana) contro l'atto di scissione parziale, sostenendo che la normativa sulla scissione garantirebbe l'intangibilità degli effetti patrimoniali consolidati e precluderebbe la revocatoria una volta perfezionata la scissione; (2) doglianza sulla errata valutazione del requisito oggettivo dell'"eventus damni" da parte dei giudici di merito; (3) censura sulla sussistenza del requisito soggettivo del "consilium fraudis" o della scientia damni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) è esperibile anche nei confronti di atti di scissione parziale quando ricorrano i presupposti (eventus damni e elemento soggettivo). Ha affermato la distinzione funzionale tra l'opposizione ex art. 2503 c.c. (rimedi preventiva, limitata al creditore anteriore e idonea a sospendere l'efficacia dell'atto) e l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c./art. 66 LF (rimedio ripristinatorio rivolto anche a creditori successivi). Ha ritenuto provato in sede di merito l'eventus damni e la scientia/consilium fraudis in relazione alla scissione impugnata e ha dichiarato non ammissibili le doglianze relative a valutazioni di fatto già compiute. Ha compensato integralmente le spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma sull'azione revocatoria ordinaria: la Corte conferma che l'atto dispositivo (anche di scissione) è impugnabile con actio pauliana quando ricorrano eventus damni e l'elemento soggettivo (scientia damni o consilium fraudis); la sentenza di accoglimento ha natura costitutiva e rende inefficaci gli atti nei confronti del creditore che agisce.

  • art. 66 Legge fallimentare (LF)

    Azioni revocatorie esercitabili dal curatore fallimentare: la Corte ribadisce l'equivalenza funzionale tra l'azione fallimentare ex art. 66 LF e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con peculiarità procedurali ma stessa finalità conservativa/ripristinatoria della garanzia.

  • art. 2506 ss. c.c. (scissione parziale)

    Disciplina della scissione parziale: la Corte osserva che la scissione parziale è atto traslativo che può depauperare la garanzia generale del debitore e, pertanto, non esclude in astratto la sussistenza dell'eventus damni rilevante per la revocatoria.

  • art. 2506 quater, comma 3, c.c.

    "sussiste la responsabilità solidale, della società scissa e di quella beneficiaria, per i debiti insoddisfatti della prima"

    La norma stabilisce una solidarietà limitata ai valori netti trasferiti; la Corte spiega che questa coobbligazione limitata non impedisce l'esperimento dell'actio pauliana contro l'atto depauperativo.

  • art. 2503 c.c.

    Prevede il rimedio dell'opposizione del creditore alla scissione: la Corte chiarisce che l'opposizione è un rimedio preventivo e non sostituisce né esclude l'azione revocatoria successiva.

  • art. 2504 quater c.c.

    "l'invalidità dell'atto....non può essere pronunciata"

    La norma limita le azioni di nullità contro l'atto di scissione dopo la sua perfezione; la Corte distingue la nullità (lato 'validità') dall'inefficacia relativa della revocatoria, affermando che il divieto di dichiarare l'invalidità non esclude la possibilità per il creditore di ottenere l'inefficacia nei suoi confronti tramite actio pauliana.

  • art. 2502 bis / art. 2502 c.c.

    Riguardano termini e iscrizioni relative alla formazione della scissione e alla possibilità di opposizione del creditore: la Corte interpreta il termine di 60 giorni come relativo alla fase precedente la stipula dell'atto pubblico e precisa il perimetro temporale dell'opposizione.

  • art. 2501 sexies c.c.

    Regola l'asseverazione di società di revisione e la responsabilità per danni: la Corte segnala che l'asseverazione costituisce una tutela risarcitoria ma non sostituisce la funzione preventiva o ripristinatoria dell'azione revocatoria.

  • VI Direttiva 82/891/CEE (Direttiva sulle scissioni)

    "gli Stati membri debbono apprestare un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori..." (art. 12) e disciplina termini per azioni di nullità (art. 15 e 19)

    La Corte rileva che la normativa comunitaria, interpretata dalla Corte di Giustizia, consente ai creditori di esperire azioni revocatorie nei confronti dei beni trasferiti con la scissione: la direttiva coesiste con il limite nazionale alle azioni di nullità ma non impedisce la pauliana.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-394/18 (IGI s.r.l. c/ Maria Grazia Cicenia e altri)

    "i creditori della società scissa...possono intentare un'azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti" (par. 75 e segg.)

    La pronuncia CJEU conferma che il diritto dell'UE non ostacola la possibilità per i creditori di ottenere l'inefficacia della scissione nei loro confronti tramite actio pauliana; la Cassazione l'ha ritenuta applicabile e conforme al sistema nazionale.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria (actio pauliana) è esperibile anche contro atti di scissione parziale quando ricorrono i requisiti legali (eventus damni e elemento soggettivo: scientia damni/consilium fraudis).
  • La responsabilità solidale prevista dall'art. 2506 quater c.c. (limitata al valore trasferito) non esclude l'ammissibilità della revocatoria: la solidarietà limitata e l'azione revocatoria sono rimedi concorrenti ma distinti.
  • L'opposizione ex art. 2503 c.c. è un rimedio preventivo riservato ai creditori anteriori alla deliberazione; non sostituisce né esclude la successiva azione revocatoria che ha natura ripristinatoria e può essere proposta anche da creditori successivi.
  • Il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione dopo la sua perfezione (art. 2504 quater) non impedisce che la singola tutela revocatoria renda l'atto inefficace nei confronti del creditore che agisce; c'è distinzione fra inefficacia relativa (revocatoria) e nullità erga omnes.
  • In tema di impugnazioni in Cassazione, le valutazioni di merito su eventus damni e consilium fraudis sono soggette a sindacato limitato: la Corte di legittimità non riforma le valutazioni probatorie se adeguatamente motivate.
  • La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE avvalora l'interpretazione secondo cui il sistema di tutela comunitario non impedisce ai creditori di agire in revocatoria contro scissioni che pregiudichino i loro diritti.

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