Sentenza del 27/04/2015 n. 2479 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notifica avviso rettifica liquidazione- Erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta valida. L'erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante non determina l'inesistenza della notificazione quando l'atto è stato notificato presso la sede legale della società e ha comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo al destinatario di venirne a conoscenza e di difendersi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società sosteneva che l'indicazione errata del nominativo del legale rappresentante rendesse inesistente o comunque invalida la notificazione dell'avviso di accertamento. La questione riguardava quindi se l'errore sul nome del rappresentante legale fosse sufficiente a compromettere la validità della notifica, nonostante la consegna fosse avvenuta presso la sede legale della società.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Il vizio formale della notificazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto. Se la notifica è stata effettuata presso la sede legale della società e ha consentito al destinatario di conoscere l'atto e di esercitare il diritto di difesa, l'eventuale errore nell'indicazione del legale rappresentante non è sufficiente a determinarne l'inesistenza.
Massime di principio
- Gli errori formali relativi al nominativo del legale rappresentante non rendono di per sé inesistente una notifica destinata a una società, soprattutto quando l'atto è stato consegnato presso la sede legale.
- Per valutare la validità della notificazione occorre verificare in concreto se l'atto abbia raggiunto il destinatario e se questi abbia potuto conoscerlo e difendersi.
- Il principio del raggiungimento dello scopo può sanare vizi della notifica, ma non necessariamente inesistenze radicali prive di qualsiasi collegamento con il destinatario o con il luogo previsto dalla legge.
- In situazioni analoghe è importante distinguere tra una mera irregolarità formale e un vizio tale da impedire effettivamente la conoscenza dell'atto: solo nel secondo caso la contestazione può compromettere la validità della notifica.
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