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Sentenza

Sentenza del 27/04/2015 n. 2479 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Notifica avviso rettifica liquidazione- Erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta valida. L'erronea indicazione del nominativo del legale rappresentante non determina l'inesistenza della notificazione quando l'atto è stato notificato presso la sede legale della società e ha comunque raggiunto il proprio scopo, consentendo al destinatario di venirne a conoscenza e di difendersi.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società sosteneva che l'indicazione errata del nominativo del legale rappresentante rendesse inesistente o comunque invalida la notificazione dell'avviso di accertamento. La questione riguardava quindi se l'errore sul nome del rappresentante legale fosse sufficiente a compromettere la validità della notifica, nonostante la consegna fosse avvenuta presso la sede legale della società.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il vizio formale della notificazione non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto. Se la notifica è stata effettuata presso la sede legale della società e ha consentito al destinatario di conoscere l'atto e di esercitare il diritto di difesa, l'eventuale errore nell'indicazione del legale rappresentante non è sufficiente a determinarne l'inesistenza.

Massime di principio

  • Gli errori formali relativi al nominativo del legale rappresentante non rendono di per sé inesistente una notifica destinata a una società, soprattutto quando l'atto è stato consegnato presso la sede legale.
  • Per valutare la validità della notificazione occorre verificare in concreto se l'atto abbia raggiunto il destinatario e se questi abbia potuto conoscerlo e difendersi.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo può sanare vizi della notifica, ma non necessariamente inesistenze radicali prive di qualsiasi collegamento con il destinatario o con il luogo previsto dalla legge.
  • In situazioni analoghe è importante distinguere tra una mera irregolarità formale e un vizio tale da impedire effettivamente la conoscenza dell'atto: solo nel secondo caso la contestazione può compromettere la validità della notifica.

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