Sentenza del 14/04/2015 n. 1460 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETA' ESTINTA - Atto di appello notificato alla società estinta - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di appello è stato dichiarato inammissibile perché notificato a una società estinta. La notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dei soggetti legittimati a subentrare nel rapporto processuale, secondo le regole applicabili alla successione della società estinta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato notificato a una società che, prima della notificazione, era stata dichiarata estinta in conseguenza della cancellazione dal Registro delle Imprese. Poiché l'estinzione determina la perdita della capacità processuale della società, essa non può essere validamente destinataria di un atto giudiziario notificato successivamente.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
La società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, si estingue.
La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta l'estinzione della società e la perdita della sua capacità di essere destinataria di atti processuali notificati successivamente.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto processuale a una società, è necessario verificare la sua situazione nel Registro delle Imprese e accertare che non sia stata cancellata.
- La notificazione effettuata direttamente a una società già estinta è, in linea generale, inidonea e può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- In caso di estinzione della società, l'atto deve essere indirizzato ai soggetti che ne sono succeduti nei rapporti giuridici, come i soci o altri successori individuati secondo la disciplina applicabile.
- La validità della notificazione deve essere valutata con riferimento alla situazione giuridica esistente al momento della notifica, non soltanto a quella presente quando è iniziato il giudizio.
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