Ordinanza n. 460/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- Reg Daspo del 13/01/2026 con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS-ha emesso nei confronti del ricorrente il provvedimento di DASPO notificato il 21/01/2026 col quale ha vietato l’accesso ai luoghi previsti dalla normativa e dal decreto medesimo per il periodo di due anni, e ogni atto presupposto conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di divieto di accesso agli impianti sportivi per due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore il 13 gennaio 2026 e notificato il 21 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento vietava l'accesso, per due anni, a tutti gli impianti sportivi situati sul territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea. Il DASPO era motivato dalla partecipazione del ricorrente, quale tifoso della squadra ospite, a gravi scontri verificatisi prima di una partita di calcio: un pullman e un minivan con tifosi ospiti, in violazione delle disposizioni della Questura che imponevano loro di recarsi presso un parcheggio riservato, si erano fermati presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria ultras della squadra avversaria; i tifosi erano quindi scesi dai mezzi con il volto travisato e con aste di bandiera, bastoni e cinture, dando luogo a uno scontro. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, per quanto emerge dal testo, la legittimità del DASPO, mentre l'Amministrazione ha difeso il provvedimento richiamando l'istruttoria della Questura, gli atti della D.I.G.O.S. e le immagini della videosorveglianza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un esame sommario, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che i fatti descritti fossero riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 6 della legge n. 401/1989, concernente le condotte individuali o di gruppo evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La valutazione di pericolosità sociale è stata ritenuta non irragionevole né sproporzionata e non inficiata da travisamento dei fatti, alla luce dell'istruttoria svolta dalla Questura, degli atti della D.I.G.O.S. e delle immagini del circuito comunale di videosorveglianza esaminate dalla Polizia Scientifica. Il fumus boni iuris è stato quindi ritenuto insussistente, con riserva degli approfondimenti propri dell'udienza di merito. Quanto al bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto all'interesse del destinatario, qualificato come essenzialmente ludico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
“a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”
In sede cautelare, le condotte descritte, caratterizzate dalla violazione delle prescrizioni di sicurezza, dal travisamento del volto e dall'uso di oggetti atti all'offesa durante uno scontro tra tifoserie, sono state ritenute astrattamente riconducibili alla fattispecie che consente il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo il rito e i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è stata richiamata insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la riconducibilità della condotta alla fattispecie di cui all'art. 6 l. 401/1989 può essere valutata sulla base di un complesso di elementi di fatto, quali la violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza, il travisamento del volto, la disponibilità di oggetti utilizzabili per l'offesa e la partecipazione a scontri tra tifoserie.
- Il provvedimento di DASPO non è viziato, sotto il profilo cautelare, quando la valutazione di pericolosità sociale risulti sorretta da un'istruttoria fondata su atti della polizia giudiziaria e su immagini di videosorveglianza, purché non emergano prima facie irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
- Nel bilanciamento cautelare tra l'interesse generale alla sicurezza pubblica e l'interesse individuale alla partecipazione a manifestazioni sportive, quest'ultimo può recedere quando la misura interdittiva appaia collegata a condotte concretamente idonee a generare violenza o turbative dell'ordine pubblico.
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