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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1405

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1405 della Commissione, del 31 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia

Normativa europea32017R1405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime di gestione dei contingenti tariffari per alcune preparazioni e conserve di pesci, eliminando l’obbligo di un certificato di origine specifico per le merci originarie della Thailandia. La modifica si rende necessaria perché la disciplina doganale precedente sul certificato di origine è stata abrogata e sostituita da nuove norme del codice doganale dell’Unione. Viene inoltre adeguato il riferimento alle regole di gestione dei contingenti tariffari, ora rinviate al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Modifica le regole di origine e di gestione dei contingenti tariffari UE per talune preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinate preparazioni e conserve di pesci che beneficiano dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 847/2006, con riferimento specifico alla quota assegnata alla Thailandia e alla quota aperta a tutti i paesi. Incide sui soggetti che presentano la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e sulle autorità doganali competenti per la gestione e il controllo dei contingenti. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 già applicabile nell’UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1405 della Commissione, del 31 luglio 2017

Il regolamento interviene sul regime dei contingenti tariffari previsto dal regolamento (CE) n. 847/2006 per talune preparazioni e conserve di pesci, con particolare riguardo alle importazioni originarie della Thailandia. La finalità è adeguare la disciplina settoriale alla nuova architettura del codice doganale dell’Unione ed eliminare un requisito documentale che non risulta più coerente con le norme vigenti.

Contesto e ragioni della modifica

Il regolamento (CE) n. 847/2006 aveva istituito, dal 2 giugno 2006, due contingenti tariffari annuali per importazioni in esenzione dai dazi di determinate preparazioni e conserve di pesci. In base all’accordo in forma di scambio di lettere concluso con il Regno di Thailandia e richiamato dalla decisione 2006/324/CE del Consiglio, una parte dei contingenti era riservata alla Thailandia, mentre il residuo era aperto alle importazioni da tutti i paesi.

Il legislatore evidenzia che la disciplina precedente richiedeva, per beneficiare della quota thailandese, la presentazione di un certificato di origine conforme all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 con effetto dal 1° aprile 2016, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, applicabile dal 1° maggio 2016, non riproduce più una procedura equivalente di rilascio e presentazione del certificato di origine.

Origine delle merci e prove documentali

Il nuovo testo dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/2006 stabilisce in via generale che l’origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nell’Unione. Il considerando chiarisce inoltre che l’indicazione dell’origine non preferenziale deve essere riportata nella dichiarazione di immissione in libera pratica e che, in alcuni casi, tale indicazione deve essere supportata da una prova di origine rilasciata dalle autorità del paese di origine.

Il regolamento precisa anche che le autorità doganali possono chiedere al dichiarante di provare l’origine ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013, il quale consente mezzi di prova diversi da un certificato ufficiale. In questo quadro, il certificato di origine specifico non è più richiesto per accedere alla quota del contingente assegnata alla Thailandia.

Gestione dei contingenti tariffari

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 viene sostituito per allineare il rinvio normativo alle regole attualmente vigenti. La gestione dei contingenti tariffari deve ora avvenire conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Questo rinvio sostituisce le precedenti disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, ormai superate. La modifica ha quindi una funzione di coordinamento tecnico, assicurando continuità amministrativa nella gestione delle quote tariffarie.

Controlli veterinari e DVCE

Per le importazioni di preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia resta applicabile la disciplina veterinaria prevista dal regolamento (CE) n. 136/2004. Il regolamento segnala che l’ingresso nel territorio dell’Unione è subordinato alla presentazione di un documento veterinario comune di entrata (DVCE), la cui procedura fornisce garanzie sufficienti anche sotto il profilo dell’origine delle merci.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori importatori e per i professionisti doganali, la conseguenza principale è la semplificazione della documentazione necessaria per accedere alla quota thailandese del contingente: non è più richiesto il certificato di origine specifico previsto dal vecchio regime. Restano però fermi i controlli sulla corretta indicazione dell’origine nella dichiarazione doganale, la possibilità di verifiche da parte delle autorità doganali e gli adempimenti veterinari connessi al DVCE.

Disposizioni principali

Soppressione del certificato di origine specifico per la Thailandia

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/2006 è sostituito prevedendo che l’origine sia determinata conformemente alle disposizioni in vigore nell’Unione. Viene così eliminato l’obbligo di presentare un certificato di origine conforme all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 per beneficiare della quota del contingente tariffario assegnata alla Thailandia.

Nuove regole di gestione dei contingenti tariffari

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/2006 è sostituito e stabilisce che i contingenti tariffari sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che sostituiscono le precedenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Motivazione del cambiamento e coordinamento con la disciplina doganale vigente

La modifica tiene conto dell’abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 dal 1° aprile 2016 e del fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, applicabile dal 1° maggio 2016, non prevede più una procedura di rilascio e presentazione del certificato di origine analoga a quella precedente. Il regolamento richiama anche la possibilità per le autorità doganali di chiedere prove dell’origine ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Rapporto con i controlli veterinari e con il DVCE

Per le importazioni delle preparazioni e conserve di pesci originarie della Thailandia resta rilevante la presentazione di un documento veterinario comune di entrata (DVCE) secondo il regolamento (CE) n. 136/2004. Il regolamento sottolinea che tale procedura offre garanzie sufficienti quanto all’origine delle merci ai fini del contingente tariffario.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganalepolitica commercialecontingenti tariffariorigine delle mercicontrolli veterinari

Testo integrale

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