Cassazione Penale, Sentenza n. 16958/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura la violazione delle disposizioni di diritto, in particolare dell'art. 110 c.p., per carenza della provvista indiziaria a suo carico in ordine al concorso nei reati contestati (artt. 629, 416‑bis.1 c.p.). Il Tribunale avrebbe basato la gravità indiziaria essenzialmente su una sola captazione ambientale il cui contenuto è ambiguo e non specifica il contributo personale, decisivo e intimidatorio del Presta; le dichiarazioni testimoniali richiamate non riguardano il Presta; elementi quali parentela o attività imprenditoriale non risultano provativi e non sono stati argomentati come tali.
La decisione
La Corte rileva il vizio dedotto: l'ordinanza impugnata presenta una motivazione insufficiente e non conforme ai principi sulla prova del concorso (art. 110 c.p.). Si censura l'uso apodittico delle captazioni e la mancanza di un nesso causale e di una specificazione della forma di partecipazione del Presta. In conseguenza il provvedimento viene annullato o revocato (accoglimento del ricorso) e si rinvia per un nuovo esame del giudice di merito conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Va applicato anche nella fase cautelare: il giudice deve motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione concorrente, precisandone la forma concreta e il rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti; l'atipicità della condotta non esime dall'obbligo motivazionale.
art. 629 cod. pen.
Norma richiamata come uno dei reati oggetto di imputazione provvisoria; la sentenza evidenzia che la prova indiziaria in relazione a tale fattispecie è insufficiente per il Presta.
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Richiamata come norma relativa al concorso criminoso/associazione (o ipotesi aggravata) oggetto di contestazione; la Corte richiede specificità indiziaria anche rispetto a questa imputazione.
Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021 (Tagliatela)
Giurisprudenza che afferma il principio secondo cui, anche nella fase cautelare, il contributo concorsuale deve essere dimostrato e motivato con riferimento alla forma concreta di partecipazione e al rapporto causale con il risultato delittuoso; l'atto impugnato non ha rispettato tali principi.
Massime di principio
- Per misure cautelari basate su concorso di persone nel reato è richiesta una provvista indiziaria specifica e logica a carico del singolo: elementi generici o riferiti ad altri concorrenti non sono sufficienti.
- Una sola captazione ambientale ambiguamente interpretabile non basta a fondare l'imputazione provvisoria se non è collegata a elementi che chiariscano il contributo individuale, la sua decisività e la capacità intimidatoria.
- Il giudice deve sempre precisare la forma concreta della partecipazione (istigazione, agevolazione, rafforzamento del proposito, adesione, ecc.) e il rapporto di causalità con l'azione degli altri concorrenti, anche in fase cautelare.
- Fattispecie atipiche di concorso ai sensi dell'art. 110 c.p. non autorizzano un'indifferenza probatoria: l'atipicità richiede comunque una motivazione puntuale e probante.
- Fatti come parentele o relazioni d'affari sono indizi periferici e devono essere valorizzati solo se collegati da elementi probatori che li connettano logicamente alla condotta del singolo.
- In assenza di contatto diretto con la persona offesa o di prova di reale intimidazione, non si può presumere automaticamente il contributo concorsuale; occorre dimostrare che il contributo ha rafforzato e reso definitivo un proposito criminoso già esistente.
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