Sentenza del 10/03/2017 n. 6196 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto a IB S.r.l. il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA relativa all'acquisto di immobili. Secondo l'Amministrazione, gli immobili, essendo destinati alla locazione e quindi idonei a produrre un reddito autonomo, non potevano essere qualificati come beni strumentali ammortizzabili ai fini dell'art. 30, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972. Sono state inoltre dedotte censure relative all'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR sui presupposti del rimborso IVA. Ha affermato che gli immobili destinati alla locazione, in quanto autonomamente produttivi di reddito e non durevolmente inseriti nel ciclo produttivo dell'impresa, non sono necessariamente beni strumentali ammortizzabili ai fini del rimborso previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per esaminare l'eventuale diritto parziale al rimborso e le spese. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c)
Il rimborso dell'eccedenza detraibile è consentito, tra l'altro, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.
Il rimborso IVA richiede che i beni acquistati siano effettivamente ammortizzabili e destinati a essere utilizzati nell'attività d'impresa. Gli immobili destinati alla locazione, se idonei a produrre un reddito autonomo rispetto al complesso aziendale, possono non possedere tale carattere.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La norma è richiamata nel quadro della disciplina dei rimborsi IVA, ma la decisione si concentra soprattutto sui presupposti sostanziali previsti dall'art. 30.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 TUIR
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate, ma la decisione non fonda su di essa il principio decisivo relativo alla qualificazione degli immobili.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme in materia di rimborso IVA.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi; tali motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.
Cass., n. 24779/2015
Il bene ammortizzabile deve essere destinato all'attività d'impresa, avere uso durevole, rientrare tra le immobilizzazioni materiali o immateriali e non essere idoneo a produrre un reddito autonomo rispetto al complesso aziendale.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso IVA previsto per l'acquisto di beni ammortizzabili non è sufficiente che il bene sia contabilmente o catastalmente qualificato come strumentale: occorre verificare concretamente la sua funzione nell'attività d'impresa.
- Un immobile destinato alla locazione può essere considerato autonomamente produttivo di reddito; in tal caso, può essere escluso dalla categoria dei beni strumentali ammortizzabili rilevanti ai fini del rimborso IVA.
- La prevalenza dell'attività di locazione rispetto ad altre attività, come la vendita, non dimostra di per sé che gli immobili siano beni strumentali inseriti durevolmente nel ciclo produttivo dell'impresa.
- La classificazione catastale dell'immobile non vincola il giudice nella qualificazione fiscale richiesta dalla disciplina del rimborso IVA.
- In caso di cassazione con rinvio, la controversia non è definitivamente conclusa: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte e può valutare anche un eventuale rimborso solo parziale.
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