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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18602/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La curatela di una società poi fallita aveva agito ex art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione di Euro 189.150,00, sostenendo che sette assegni circolari emessi nel 2011-2012, tratti sul conto della società e intestati al ricorrente, fossero privi di causa e fossero stati predisposti dal consulente fiscale della società senza autorizzazione, utilizzando denaro sociale per soddisfare un debito personale del terzo consulente verso il ricorrente. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il convenuto ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2033 c.c., perché la corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato come indebito verso la società un pagamento che, a suo dire, era stato eseguito dal consulente in proprio, con conseguente carenza di legittimazione della curatela e mancata prova della titolarità della provvista; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito negato come non provato il rapporto debitorio tra lui e il consulente, fatto che il ricorrente assumeva allegato e non contestato; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. del legale rappresentante della società fallita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla curatela nei confronti del ricorrente. La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie concreta, il soggetto che aveva effettivamente effettuato la traditio degli assegni circolari e sottratto le somme alla società fosse il consulente, non la società titolare della provvista; pertanto la curatela non era legittimata ad agire ex art. 2033 c.c. contro il destinatario finale che aveva ricevuto i titoli in buona fede. Restano impregiudicate eventuali azioni della curatela verso il consulente per la restituzione e/o il risarcimento delle somme indebitamente impiegate.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione di indebito oggettivo

    L'azione di ripetizione di indebito è circoscritta al rapporto tra solvens e accipiens; è passivamente legittimato chi ha ricevuto la somma ritenuta non dovuta, ma occorre individuare correttamente chi, nella concreta operazione, rivesta la qualità di solvens e di destinatario giuridico del pagamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata assorbita; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità se non nei limiti consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Richiamato solo nel terzo motivo come tema di concorso di colpa; non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 1992 c.c.

    In materia di titoli di credito, distingue titolarità del titolo e legittimazione al pagamento; la legittimazione dipende dal possesso e dalle formalità di circolazione, non necessariamente dalla proprietà.

  • art. 1994 c.c.

    La buona fede dell'acquirente/possessore del titolo di credito può essere esclusa se l'acquisto a non domino avviene in presenza di ragionevole dubbio o sospetto sulla provenienza del titolo.

  • art. 1147 c.c.

    La nozione di buona fede richiamata dall'art. 1994 c.c. è soggettiva, psicologica ed etica, e non richiede un giudizio oggettivo.

  • R.D. n. 1766 del 1933, art. 86

    La circolazione dell'assegno circolare è equiparata a quella della cambiale.

  • R.D. n. 1669 del 1933, art. 21

    Richiamato come norma speciale sulla circolazione dei titoli di credito, applicabile per analogia alla circolazione dell'assegno circolare.

Massime di principio

  • L'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l'esatta individuazione del solvens e dell'accipiens; in una vicenda con più soggetti coinvolti, il convenuto non è obbligato alla restituzione se non è il destinatario giuridico del pagamento effettuato con la provvista altrui.
  • Nel pagamento mediante assegno circolare, il soggetto che effettua la traditio del titolo può assumere la qualità di solvens, anche se la provvista è stata illecitamente sottratta a un terzo; il titolare dei fondi non diventa automaticamente solvens verso il beneficiario finale.
  • In materia di titoli di credito, la legittimazione al pagamento e la proprietà del titolo non coincidono necessariamente; la circolazione del titolo e la buona fede del prenditore incidono sull'individuazione del soggetto cui imputare gli effetti del pagamento.
  • Se il destinatario finale del titolo ha ricevuto l'assegno in buona fede, la pretesa restitutoria del terzo leso non può essere automaticamente rivolta contro di lui, ma deve essere indirizzata verso chi ha concretamente sottratto e impiegato la provvista.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene corretta la soluzione giuridica sulla base dei fatti già accertati, può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito senza rinvio, rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTitoli di creditoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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