Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva riqualificato il fatto nella contravvenzione di cui all'art. 9 d.lgs. 202/2007 e applicato ammende. Contestano la valutazione delle prove (soprattutto prova indiziaria e filmati di videosorveglianza), la posizione soggettiva e la posizione processuale di Pastore (chiedendo assoluzione e/o sospensione condizionale della pena), la mancata remissione in termini per chiedere l'oblazione dopo la riqualificazione e invocano estinzione del reato per prescrizione maturata il 27/08/2025. In sostanza si censura il ragionamento induttivo della Corte d'Appello e si richiede la rivalutazione di elementi probatori (nafta rinvenuta, manovre dell'equipaggio, tubo di ritorno, persistenza delle chiazze, ecc.).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) la censura sulla valutazione della prova indiziaria è inammissibile poiché tenta di aggirare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p. e non consente la deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p.; (ii) la doglianza sulla motivazione è una ricostruzione alternativa che richiede rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita al giudice di legittimità; (iii) le censure riguardanti Pastore (qualifica di pensionato e sospensione condizionale) sono incompatibili con la motivazione della Corte territoriale che lo riteneva concorrente e con i suoi precedenti; (iv) la mancata istanza di oblazione in sede dibattimentale rende inammissibile il motivo relativo alla remissione in termini; (v) la richiesta di estinzione per prescrizione è inammissibile/manifestamente infondata poiché la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla pronuncia impugnata e non è rilevabile quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile. Sono state inoltre condannate le spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 a titolo equitativo per ciascun ricorrente alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 202/2007 (art. 4, art. 8, art. 9)
Normativa ambientale usata per la qualificazione del fatto: l'appello ha riqualificato l'originaria imputazione nella contravvenzione prevista dall'art. 9 e la Cassazione non ha sindacato tale valutazione di merito.
codice penale (art. 674)
La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. era stata dichiarata assorbita nella fattispecie riconosciuta in primo grado; citata nel contesto della ricostruzione dei reati contestati.
codice di procedura penale (art. 192 c.p.p.)
Norma sulla valutazione della prova; la Corte precisa che la contestazione dell'applicazione di tali criteri non è deducibile in cassazione quando non collegata a violazioni sanzionate a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), c))
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha richiamato tali limiti per escludere il sindacato sulla valutazione delle prove e per dichiarare inammissibili i motivi che richiedono rivalutazione del materiale probatorio.
codice penale (art. 113)
Richiamato rispetto alla posizione soggettiva di Pastore (responsabilità concorrente/colposo): la qualifica soggettiva di 'pensionato' non esclude la responsabilità quando la condotta è stata ritenuta cooperativa.
codice penale (art. 162 e art. 162-bis)
Norme sull'oblazione: la Corte ricorda che l'imputato deve chiedere espressamente la riqualificazione e l'oblazione, altrimenti il diritto all'oblazione resta precluso.
codice di procedura penale (art. 521 c.p.p.)
Richiamato in relazione alla possibilità del giudice di riqualificare d'ufficio il fatto in sede di decisione e agli effetti sulla possibilità di oblazione; tuttavia l'assenza di istanza specifica rende inammissibile il motivo in cassazione.
codice di procedura penale (art. 129 c.p.p.)
Richiamato nella cornice del controllo sulla fondatezza dei motivi dopo l'accertamento dell'ammissibilità dell'impugnazione: la verifica di ammissibilità precede quella di merito.
codice di procedura penale (art. 616 c.p.p.)
Prevede l'onere delle spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità senza colpa della parte; la Corte lo applica fissando €3.000 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere la semplice rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che postulano una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili salvo denuncino manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
- La contestazione del mancato rispetto delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non è deducibile in cassazione se non è collegata a una violazione di norme processuali prevista a pena di nullità (art. 606 c.p.p.).
- Se si intende ottenere l'oblazione a seguito di una possibile riqualificazione del fatto, l'imputato deve chiedere espressamente la riqualificazione e formulare l'istanza di oblazione in sede di merito; l'assenza di tale istanza rende inammissibile la doglianza in cassazione.
- La concessione della sospensione condizionale della pena dipende dal giudizio prognostico del giudice di merito, che può valorizzare precedenti specifici o altri elementi ostativi; la semplice situazione personale (es. stato di pensione) può risultare irrilevante se contraddetta da altri elementi.
- La questione della prescrizione deve essere tempestivamente rilevata o dedotta; la Cassazione non può decidere sulla prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata se l'impugnazione è dichiarata inammissibile.
- Quando si impugnano decisioni di merito è fondamentale formulare motivi che evidenzino specifici vizi logici, contraddittori o di violazione di legge concretamente rilevanti nel perimetro consentito dall'art. 606 c.p.p., evitando ricostruzioni alternative dei fatti.
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