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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17523/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Campobasso che aveva riqualificato il fatto nella contravvenzione di cui all'art. 9 d.lgs. 202/2007 e applicato ammende. Contestano la valutazione delle prove (soprattutto prova indiziaria e filmati di videosorveglianza), la posizione soggettiva e la posizione processuale di Pastore (chiedendo assoluzione e/o sospensione condizionale della pena), la mancata remissione in termini per chiedere l'oblazione dopo la riqualificazione e invocano estinzione del reato per prescrizione maturata il 27/08/2025. In sostanza si censura il ragionamento induttivo della Corte d'Appello e si richiede la rivalutazione di elementi probatori (nafta rinvenuta, manovre dell'equipaggio, tubo di ritorno, persistenza delle chiazze, ecc.).

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) la censura sulla valutazione della prova indiziaria è inammissibile poiché tenta di aggirare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p. e non consente la deduzione di una violazione dell'art. 192 c.p.p.; (ii) la doglianza sulla motivazione è una ricostruzione alternativa che richiede rivalutazione del materiale probatorio, attività non consentita al giudice di legittimità; (iii) le censure riguardanti Pastore (qualifica di pensionato e sospensione condizionale) sono incompatibili con la motivazione della Corte territoriale che lo riteneva concorrente e con i suoi precedenti; (iv) la mancata istanza di oblazione in sede dibattimentale rende inammissibile il motivo relativo alla remissione in termini; (v) la richiesta di estinzione per prescrizione è inammissibile/manifestamente infondata poiché la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla pronuncia impugnata e non è rilevabile quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile. Sono state inoltre condannate le spese e disposto il versamento di euro 3.000,00 a titolo equitativo per ciascun ricorrente alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 202/2007 (art. 4, art. 8, art. 9)

    Normativa ambientale usata per la qualificazione del fatto: l'appello ha riqualificato l'originaria imputazione nella contravvenzione prevista dall'art. 9 e la Cassazione non ha sindacato tale valutazione di merito.

  • codice penale (art. 674)

    La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. era stata dichiarata assorbita nella fattispecie riconosciuta in primo grado; citata nel contesto della ricostruzione dei reati contestati.

  • codice di procedura penale (art. 192 c.p.p.)

    Norma sulla valutazione della prova; la Corte precisa che la contestazione dell'applicazione di tali criteri non è deducibile in cassazione quando non collegata a violazioni sanzionate a pena di nullità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • codice di procedura penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), c))

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha richiamato tali limiti per escludere il sindacato sulla valutazione delle prove e per dichiarare inammissibili i motivi che richiedono rivalutazione del materiale probatorio.

  • codice penale (art. 113)

    Richiamato rispetto alla posizione soggettiva di Pastore (responsabilità concorrente/colposo): la qualifica soggettiva di 'pensionato' non esclude la responsabilità quando la condotta è stata ritenuta cooperativa.

  • codice penale (art. 162 e art. 162-bis)

    Norme sull'oblazione: la Corte ricorda che l'imputato deve chiedere espressamente la riqualificazione e l'oblazione, altrimenti il diritto all'oblazione resta precluso.

  • codice di procedura penale (art. 521 c.p.p.)

    Richiamato in relazione alla possibilità del giudice di riqualificare d'ufficio il fatto in sede di decisione e agli effetti sulla possibilità di oblazione; tuttavia l'assenza di istanza specifica rende inammissibile il motivo in cassazione.

  • codice di procedura penale (art. 129 c.p.p.)

    Richiamato nella cornice del controllo sulla fondatezza dei motivi dopo l'accertamento dell'ammissibilità dell'impugnazione: la verifica di ammissibilità precede quella di merito.

  • codice di procedura penale (art. 616 c.p.p.)

    Prevede l'onere delle spese e il versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità senza colpa della parte; la Corte lo applica fissando €3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere la semplice rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che postulano una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili salvo denuncino manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione di merito.
  • La contestazione del mancato rispetto delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non è deducibile in cassazione se non è collegata a una violazione di norme processuali prevista a pena di nullità (art. 606 c.p.p.).
  • Se si intende ottenere l'oblazione a seguito di una possibile riqualificazione del fatto, l'imputato deve chiedere espressamente la riqualificazione e formulare l'istanza di oblazione in sede di merito; l'assenza di tale istanza rende inammissibile la doglianza in cassazione.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena dipende dal giudizio prognostico del giudice di merito, che può valorizzare precedenti specifici o altri elementi ostativi; la semplice situazione personale (es. stato di pensione) può risultare irrilevante se contraddetta da altri elementi.
  • La questione della prescrizione deve essere tempestivamente rilevata o dedotta; la Cassazione non può decidere sulla prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata se l'impugnazione è dichiarata inammissibile.
  • Quando si impugnano decisioni di merito è fondamentale formulare motivi che evidenzino specifici vizi logici, contraddittori o di violazione di legge concretamente rilevanti nel perimetro consentito dall'art. 606 c.p.p., evitando ricostruzioni alternative dei fatti.

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