Sentenza n. 14757/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Roma, S.U.I., di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, successivamente annullato in autotutela con rilascio del nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento dell’8 aprile 2026 con cui la Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione, aveva rigettato la richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di un cittadino straniero. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno comunicato che, a seguito del riesame dell’istanza, il provvedimento negativo era stato annullato in autotutela e che il nulla osta richiesto era stato rilasciato il 31 luglio 2026. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’annullamento in autotutela del diniego e il successivo rilascio del nulla osta hanno integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti in applicazione della soccombenza virtuale: gli elementi documentali che avevano indotto l’amministrazione a riesaminare la posizione erano già nella sua disponibilità al momento dell’adozione del diniego ed erano stati tempestivamente comunicati. Le spese sono state liquidate in euro 750, oltre spese generali, IVA e CPA, con rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata previa audizione delle parti
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando, sentite le parti, la causa è matura per la decisione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato implicitamente dall’annullamento d’ufficio in autotutela del provvedimento negativo; il testo non espone ulteriori profili applicativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto integralmente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’autotutela amministrativa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora risulti che gli elementi posti a fondamento del riesame erano già nella disponibilità dell’amministrazione al momento dell’adozione dell’atto impugnato ed erano stati tempestivamente comunicati.
Come è indicizzato
Testo integrale
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