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Sentenza

Sentenza n. 462/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, n. 341/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 ottobre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 28 novembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica del docente, per l’importo nominale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle condizioni previste per i docenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, mediante emissione della Carta e accredito di 2.500 euro. La sentenza di primo grado era stata notificata al Ministero il 15 novembre 2024; l’Amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’omessa esecuzione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che la documentazione prodotta dimostra il passaggio in giudicato e l’inadempimento, non contestato, e che è decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione da parte delle amministrazioni statali. Ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, corrispondendo 2.500 euro oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al saldo e compiendo gli adempimenti necessari alla piena soddisfazione della pretesa. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna o un funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente; non è previsto compenso commissariale. Il Ministero è condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e contributo unificato. La pronuncia è trasmessa alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna in relazione all’omessa esecuzione dei pagamenti nonostante il precedente ordine giudiziale.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione intimata, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, emerge la sussistenza di tutti i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm..

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando il ricorrente documenta l’esistenza del giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi che ne derivano.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Risulta, inoltre, scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 15.11.2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata: ‘uffgabinetto@postacert.istruzione.it’, estratto dal «Registro delle PP.AA. » (v. documentazione allegata).

    Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali deve decorrere il termine di 120 giorni, qui ritenuto scaduto a seguito della notificazione della sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Decorso infruttuosamente il termine suindicato (sessanta giorni dalla data di comunicazione o notificazione della presente pronuncia), provvederà, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente un Commissario ad acta, che, sin d’ora, si nomina nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, che darà corso a tutti i relativi adempimenti per soddisfare la pretesa giurisdizionale di parte ricorrente, rimasta inattuata.

    In caso di mancata esecuzione spontanea entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, incaricato di compiere gli atti necessari all’attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è esperibile quando è provata l’esistenza di un giudicato e l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi da esso derivanti; la mancata contestazione dell’inadempimento concorre, insieme alla documentazione prodotta, a fondare l’accoglimento.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale può essere richiesta in ottemperanza una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su attivazione dell’interessato, in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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