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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18296/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Dai passaggi riportati emerge che i motivi riguardavano sia il giudizio di responsabilità sia la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure inammissibili perché, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e valutate dai giudici di merito, e, dall'altro, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di ricorso; dalla decisione emerge solo che il ricorso investiva una condanna per tale reato, senza ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte nei giudizi di merito, senza offrire argomenti nuovi o specificamente calibrati sulla sentenza impugnata.
  • Le doglianze devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; motivi generici o assertivi sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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