Sentenza del 09/02/2017 n. 228 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IRAP - Soggetti passivi -Lavoratori autonomi - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa IRAP è stata esclusa perché l'attività del fisioterapista non presentava il presupposto dell'autonoma organizzazione. La disponibilità dell'automobile utilizzata promiscuamente e lo svolgimento dell'attività presso strutture ospedaliere non sono stati considerati elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di una struttura organizzata eccedente il lavoro personale del professionista.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. L'attività era svolta prevalentemente presso strutture ospedaliere e solo in via secondaria presso la propria abitazione; il professionista operava personalmente, senza dipendenti o una struttura organizzata di beni e persone, utilizzando esclusivamente la propria attività manuale e un'automobile ad uso promiscuo.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal lavoratore autonomo quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione di persone e beni, limitandosi all'impiego prevalente del lavoro personale del professionista.
Massime di principio
- Un professionista è soggetto a IRAP solo se esercita l'attività mediante un'organizzazione autonoma idonea a potenziare significativamente il proprio lavoro personale.
- La mera disponibilità di beni strumentali ordinari, come un'automobile utilizzata anche per esigenze personali, non dimostra di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- Lo svolgimento dell'attività presso strutture di terzi, come ospedali o cliniche, può escludere l'autonoma organizzazione se il professionista non dispone di personale, locali o attrezzature proprie rilevanti.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: occorre verificare se persone e beni impiegati siano eccedenti rispetto a quanto normalmente necessario per l'esercizio personale dell'attività professionale.
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