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Sentenza

Sentenza del 06/03/2015 n. 4572 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.G. aveva impugnato l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, assumendo come prezzo effettivo di vendita il maggior valore attribuito al terreno dall'Ufficio del Registro ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente sosteneva, tra l'altro, che la definizione agevolata della precedente lite relativa all'imposta di registro avesse eliminato ogni efficacia dell'accertamento di valore e contestava che la Commissione Tributaria Regionale non avesse adeguatamente considerato una relazione tecnica dimostrativa della corrispondenza tra il prezzo dichiarato e il valore di mercato del terreno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, stabilendo che l'accertamento di valore effettuato ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come presunzione per accertare la plusvalenza ai fini IRPEF, anche quando la lite relativa all'imposta di registro sia stata definita tramite il condono previsto dall'art. 16 della legge n. 289 del 2002. Tale definizione produce effetti soltanto sulla specifica lite oggetto di condono e non impedisce ulteriori accertamenti relativi a tributi diversi. Tuttavia, la Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR, che non aveva esaminato adeguatamente la relazione tecnica prodotta dal contribuente per dimostrare che il prezzo effettivamente percepito era inferiore al valore presunto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio a una diversa Sezione della CTR dell'Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    definizione delle "liti fiscali pendenti"

    La definizione agevolata riguarda esclusivamente la controversia fiscale oggetto di condono e non produce effetti preclusivi rispetto ad accertamenti relativi a tributi diversi. Non elimina, nemmeno sul piano probatorio, il valore presuntivo dell'accertamento di valore utilizzato per un distinto accertamento IRPEF.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione ai presupposti dell'accertamento del reddito, ma la Corte non ha accolto i motivi fondati sulla pretesa inutilizzabilità dell'accertamento di valore ai fini dell'IRPEF.

  • Codice civile, art. 2697

    Il contribuente ha richiamato la norma sull'onere della prova sostenendo che l'Amministrazione non potesse fondare l'accertamento IRPEF su un valore non più utilizzabile. La Corte ha invece ribadito che il valore accertato ai fini del registro costituisce una presunzione superabile dal contribuente mediante prova, anche indiziaria, di una vendita a prezzo inferiore.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva esaminato e respinto, seppur sinteticamente, la questione relativa agli effetti del condono.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La censura relativa all'insufficienza della motivazione è stata accolta perché il giudice di merito non aveva considerato una relazione tecnica potenzialmente decisiva ai fini della prova del reale prezzo di vendita.

Massime di principio

  • Il maggior valore attribuito a un immobile ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione come presunzione per rideterminare la plusvalenza ai fini IRPEF, ma non dimostra in modo automatico e incontrovertibile che il prezzo effettivamente incassato sia stato quello maggiore.
  • Il contribuente può superare la presunzione producendo elementi concreti, anche indiziari, come perizie, relazioni tecniche, comparazioni con immobili simili, condizioni del bene, caratteristiche urbanistiche e prova dei pagamenti effettivamente ricevuti.
  • La definizione agevolata di una lite relativa a un tributo non impedisce all'Amministrazione di utilizzare gli elementi dell'accertamento nell'ambito di un distinto procedimento relativo a un altro tributo.
  • Il giudice tributario deve esaminare e motivare adeguatamente sulle prove tecniche e documentali potenzialmente decisive offerte dal contribuente; l'omesso esame di una relazione tecnica rilevante può comportare la cassazione della sentenza con rinvio.
  • In casi analoghi, la contestazione non dovrebbe limitarsi a negare il valore accertato, ma deve fornire una ricostruzione documentata del prezzo realmente pattuito e incassato e delle ragioni per cui esso sarebbe inferiore al valore di mercato presunto.

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