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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19778/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del recupero, disposto dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione della decisione della Commissione Europea n.2003/193/CE (5 giugno 2002), dell'esenzione triennale dall'IRPEG riconosciuta a società a partecipazione pubblica. IREN contestava che l'effettivo beneficiario dell'aiuto fosse il Comune di Torino (azionista per il 99,998%), per via della distribuzione di dividendi, e quindi che l'obbligo di restituzione dovesse gravare sul socio pubblico e non sulla società beneficiaria; chiedeva inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il recupero deve essere indirizzato verso l'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione fiscale (la società), indipendentemente dalla successiva distribuzione di utili ai soci pubblici. Ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e disposto il rimborso delle somme indicate

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU), artt. 107 e 108

    Gli articoli sono richiamati per il divieto degli aiuti di Stato incompatibili e per l'obbligo di recupero; la Corte interpreta che l'obbligo di recupero si applica all'impresa beneficiaria dell'aiuto

  • Decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    Dichiarata l'incompatibilità dell'esenzione triennale IRPEG; costituisce titolo per l'azione di recupero nei confronti del beneficiario dell'aiuto

  • Legge n.549/1995, art.3 comma 70

    Norma nazionale che prevedeva l'esenzione ritenuta aiuto di Stato; la sua illegittima applicazione ha determinato l'obbligo di recupero

  • Decreto legge n.331/1993, art.66 comma 14 (conv. con legge n.427/1993)

    Richiamato come altra disposizione che prevedeva esenzioni fiscali oggetto della decisione di incompatibilità; la sua fruizione da parte dell'impresa giustifica il recupero verso la stessa

  • Regolamento (CE) n.659/1999, artt. 7 e 14

    Norme procedurali UE sul ripristino dello status quo ante e sul procedimento di recupero; invocate dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto non si applicassero per ritenere già soddisfatto l'obbligo con la distribuzione dei dividendi

  • Decreto legge n.185/2008, art.24 (convertito nella legge n.2/2009)

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo; la Corte non ha ritenuto che tale norma potesse giustificare la diversa identificazione del destinatario del recupero

  • Codice di procedura civile, art.360 primo comma n.3

    Richiesto come parametro di cassazione per la violazione delle norme UE e nazionali; la Corte ha rigettato la censura per infondatezza

  • Decreto legislativo n.546/1992, art.62

    Norma di riferimento per il processo tributario richiamata nella doglianza; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione

  • D.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater

    Norma processuale fiscale richiamata per il versamento del contributo unificato in misura raddoppiata, la Corte ha dato atto della sua applicazione

Massime di principio

  • Quando la Commissione UE dichiara un regime fiscale aiuto incompatibile, l'obbligo di recupero grava sull'impresa che ha effettivamente fruito dell'esenzione, anche se societa' a partecipazione pubblica totalitaria (in house)
  • La successiva distribuzione di dividendi ai soci pubblici non sostituisce né estingue l'obbligo dell'impresa di restituire l'aiuto illegittimamente ricevuto allo Stato
  • La composizione del capitale sociale e l'appartenenza a un socio pubblico di maggioranza non impediscono l'azione di recupero diretta all'impresa beneficiaria, essendo rilevante l'effetto distorsivo sulla concorrenza a carico dell'impresa
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia può essere rigettata quando la questione appare manifestamente infondata o irrilevante ai fini della decisione
  • In contenziosi di aiuti di Stato, le autorità nazionali hanno l'obbligo di eseguire il recupero a valle delle decisioni della Commissione, salvo diverse determinazioni giuridiche motivate

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