Cassazione Penale, Sentenza n. 14938/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di restituzione di alcune decine di "kit" per chitarra elettrica sottoposti a sequestro probatorio perché recanti i marchi contraffatti "IMQ" e "CE", importati dalla ART Communication s.r.l. I ricorrenti hanno articolato due motivi: (1) violazione di legge e nullità del sequestro per mancata convalida/omessa notifica da parte del pubblico ministero, con conseguente perdita di efficacia del sequestro e diritto alla restituzione; (2) abnormità e nullità del provvedimento per violazione della sequenza procedurale prevista dall'art. 263 c.p.p., sostenendo che il pubblico ministero avrebbe dovuto decidere con proprio decreto sull'istanza di restituzione e non limitarsi a trasmetterla al G.I.P., con conseguente vizio di competenza funzionale del giudice che ha rigettato l'istanza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, il 4 gennaio 2024, i difensori e gli imputati hanno rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla definizione del procedimento mediante il pagamento della multa irrogata con il decreto penale di condanna. In conseguenza di tale rinuncia la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte non si è pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali relative alla validità del sequestro o alla sequenza procedurale, essendo intervenuta la sopravvenuta carenza d'interesse.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
Il reato ipotizzato riguarda prodotti con segni falsi; nel provvedimento è osservato che il reato in contestazione comporta la confisca obbligatoria dei beni assoggettati a sequestro, circostanza richiamata per giustificare il rigetto dell'istanza di restituzione. La Corte però non si è pronunciata sul merito data l'inammissibilità del ricorso.
art. 263 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti come la norma che imporrebbe al pubblico ministero di decidere con proprio decreto sull'istanza di restituzione; i ricorrenti hanno contestato la trasmissione al G.I.P. con parere contrario ritenendola violativa della sequenza procedurale. Sul punto la Corte non si è pronunciata nel merito a causa della sopravvenuta rinunzia/assenza di interesse.
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia dei ricorrenti conseguente alla definizione del procedimento (pagamento della multa prevista nel decreto penale di condanna).
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso per ottenere la restituzione di beni sequestrati può diventare priva di interesse se il procedimento principale viene definito in modo da rendere inefficace o ininfluente l'oggetto dell'impugnazione (es. pagamento della sanzione prevista con decreto penale): in tal caso il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La contestazione della mancata convalida o della mancata notifica del sequestro è un motivo rilevante per richiedere la restituzione, ma tali questioni devono essere tempestivamente sollevate; la rinuncia o la definizione del procedimento può precludere la decisione sul merito.
- Quando il reato contestato comporta confisca obbligatoria dei beni sequestrati, la restituzione è più difficoltosa: il giudice può legittimamente ritenere sussistenti ragioni ostative alla restituzione in ragione della normativa sostanziale applicabile.
- Le questioni procedurali sulla sequenza decisionale tra pubblico ministero e giudice (es. competenza a decidere sull'istanza di restituzione ai sensi dell'art. 263 c.p.p.) possono essere rilevanti, ma se la controversia perde l'oggetto per sopravvenute vicende processuali non verranno risolte; è quindi consigliabile adottare tempestive misure cautelari e impugnative per preservare i diritti di difesa.
- La rinuncia formale al ricorso da parte del difensore e degli imputati produce effetti processuali rilevanti: oltre all'inammissibilità del ricorso, può comportare condanna al pagamento delle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende se la rinuncia è imputabile ai ricorrenti.
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