Cassazione Penale, Sentenza n. 06871/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la riforma parziale della sentenza di primo grado contestando principalmente: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.); la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità per reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); l'insufficiente motivazione circa il contributo personale di taluni imputati all'attività di spaccio; la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.); l'erronea quantificazione della pena base e degli aumenti per continuazione, nonché la mancata indicazione degli elementi che avrebbero dovuto giustificare l'esclusione o il riconoscimento di attenuanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto non sindacabile in questa sede il giudizio di merito sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche, perché fondato su motivazione coerente e non contraddittoria. Ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'esclusione della lieve entità e delle attenuanti alla luce della gravità oggettiva, della serialità delle cessioni, dei quantitativi e dell'organizzazione delle piazze di spaccio, nonché dei precedenti degli imputati. Ha altresì ritenuto non censurabili le valutazioni sulle aggravazioni per continuazione, stante la modesta entità degli aumenti e la motivazione ritenuta sufficiente. Conseguentemente tutti i provvedimenti impugnati sono sostanzialmente confermati e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e delle somme decretate
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche costituiscono giudizio di fatto del giudice di merito; la loro esclusione è legittima quando la gravità oggettiva del fatto, la serialità, la disponibilita di sostanze e precedenti costituiscano elementi ostativi non elisi da comportamenti processuali positivi
art. 62, n. 4 cod. pen.
L'attenuante del lucro di speciale tenuità si applica solo se la condotta nel suo complesso denota finalità di lucro marginale e ciascun episodio determina un danno o pericolo di speciale tenuità; la reiterazione e i quantitativi apprezzabili escludono l'attenuante
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando i fatti sono plurimi e reiterati o inseriti in contesti organizzativi tali da attribuire al complesso una rilevanza non trascurabile
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità si applica solo a ipotesi caratterizzate da modesti quantitativi, assenza di struttura organizzativa e limitata offensività; la Corte di appello ha ritenuto non sussistenti tali condizioni per le circostanze fattuali emerse
art. 132 cod. pen.
Il giudice ha ampio potere discrezionale nella determinazione della pena e degli aumenti per continuazione; l'obbligo motivazionale sussiste ma la precisione richiesta dipende dall'entità dell'aumento e dal rischio di cumulo materiale delle pene
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri e gli elementi che il giudice deve considerare nella determinazione della pena; la Corte di appello ha richiamato e pesato gli elementi elencati ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti
art. 81 cod. pen.
Rilevato come parametro di riferimento per evitare un cumulo materiale di pene; la motivazione deve consentire il controllo sul rispetto dei limiti e della proporzione tra le pene
Massime di principio
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o insussistente; una motivazione logica e completa rende la censura inammissibile
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5) richiede valutazione complessiva: quantitativi modesti, assenza di organizzazione e limitata offensività. Reiterazione, pluralità di acquirenti e disponibilità di rifornimenti su ampia scala escludono la lieve entità
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica se il fatto è ripetuto o inserito in un contesto organizzato che ne aumenta la gravità
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4) richiede che il profitto complessivo sia marginale; la semplice ridotta entità di singole cessioni può non essere sufficiente se l'attività è seriale
- La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione richiede motivazione proporzionata all'entità degli aumenti; aumenti modesti possono essere motivati sinteticamente se il quadro probatorio è chiaro
- Non è ammessa in Cassazione la contestazione di questioni o qualificazioni giuridiche sollevate per la prima volta in questa sede; le nuove doglianze devono essere parzialmente o previamente prospettate in grado di appello
- Le valutazioni basate su osservazioni, pedinamenti, intercettazioni, videoriprese e dichiarazioni di assuntori, se coerenti e riscontrate, costituiscono prova idonea a sostenere la ricostruzione del giudice di merito
- I precedenti penali e la gravità oggettiva dei fatti, valutati congiuntamente, possono costituire ostacolo rilevante al riconoscimento di benefici attenuanti
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