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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10602/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario due estratti di ruolo e due intimazioni di pagamento, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti presupposti, cioè tre cartelle esattoriali e un avviso di accertamento esecutivo. In primo grado i ricorsi contro gli estratti di ruolo erano stati dichiarati inammissibili e, per il resto, respinti. In appello la decisione era stata solo in parte riformata: la CTR aveva annullato uno degli estratti di ruolo, le due intimazioni e le cartelle presupposte ad essi collegate, ma aveva respinto il gravame relativo a un diverso estratto di ruolo fondato su un avviso di accertamento esecutivo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente a questa parte sfavorevole, denunciando nullità della pretesa in caso di vizio di notifica dell'atto presupposto e violazione/falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato documentazione dalla quale risultava che l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela l'avviso di accertamento esecutivo e disposto il conseguente sgravio del ruolo residuo, deducendo così la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che il giudizio di legittimità era ormai limitato al solo estratto di ruolo ancora controverso, poiché sugli altri atti si era formato giudicato interno. Preso atto della documentazione depositata dal ricorrente, ha ritenuto intervenuto l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento esecutivo e il conseguente sgravio del ruolo, con venire meno dell'interesse all'impugnazione. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti costituite, valorizzando il comportamento dell'Amministrazione che aveva provveduto allo sgravio; nulla è stato disposto quanto all'ADER, rimasta intimata. Non è stata applicata la sanzione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché essa opera solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    è richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla nullità della pretesa in caso di vizio di notifica dell'atto presupposto, ma la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 372 c.p.c.

    entro il termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c.

    consente il deposito di documenti sopravvenuti idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere, in quanto attinenti all'ammissibilità del ricorso quando, dopo la notificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno l'interesse all'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione camerale del ricorso per cassazione nel procedimento seguito nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché previsto solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, l'atto impugnato viene annullato in autotutela dall'amministrazione e il ruolo viene sgravato, viene meno l'interesse all'impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La documentazione sopravvenuta che dimostri la cessazione dell'interesse al ricorso può essere depositata in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché incide sull'ammissibilità/proseguibilità del ricorso.
  • Quando la controversia sia definita per cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare integralmente le spese se il comportamento della parte pubblica è stato conforme a lealtà processuale e ha rimosso spontaneamente l'atto contestato.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non si applica fuori dai casi espressamente previsti dalla norma, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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