Regolamento (UE) 2021/1755
Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una riserva finanziaria straordinaria dell’UE per attenuare gli impatti della Brexit sugli Stati membri, con particolare attenzione alle regioni, ai settori economici e alle comunità più colpiti. Stabilisce una dotazione complessiva, criteri di riparto, tipologie di spese ammissibili, regole di gestione concorrente, controllo, audit e recupero delle somme indebitamente utilizzate. Prevede inoltre un prefinanziamento in più rate, una domanda unica finale entro il 30 settembre 2024 e la possibilità di pagamenti aggiuntivi o recuperi all’esito della verifica della Commissione.
Istituzione della riserva di adeguamento alla Brexit, un fondo UE destinato a sostenere gli Stati membri e i settori più colpiti dalle conseguenze del recesso del Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, quali beneficiari potenziali del sostegno a carico della riserva, per misure attuate nel periodo di riferimento dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Il sostegno riguarda spese sostenute e pagate da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, anche tramite pagamenti a soggetti pubblici o privati, per misure specificamente collegate alle conseguenze economiche, sociali, territoriali e, se del caso, ambientali del recesso del Regno Unito. Sono escluse l’IVA, le spese a sostegno della delocalizzazione e, più in generale, le spese in violazione del diritto applicabile o relative a soggetti che beneficiano del recesso, compreso il settore finanziario.
Riserva di adeguamento alla Brexit
Il regolamento istituisce uno strumento straordinario di solidarietà dell’Unione, destinato ad attenuare gli effetti economici, sociali, territoriali e, se del caso, ambientali del recesso del Regno Unito. La misura si colloca nel quadro della coesione economica, sociale e territoriale e viene concepita come risposta eccezionale a uno shock strutturale che ha colpito in modo differenziato Stati membri, regioni di confine, comunità locali, imprese e settori economici, con particolare attenzione alla pesca.
Finalità e principi ispiratori
L’articolo 2 chiarisce che la riserva mira a sostenere gli Stati membri, le loro regioni e comunità locali, nonché i settori più duramente colpiti, per attenuare l’impatto negativo del recesso sulla coesione. I considerando richiamano inoltre la gestione sostenibile della pesca, lo sviluppo sostenibile ai sensi dell’articolo 11 TFUE, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, l’Accordo di Parigi, il principio di partenariato, il pilastro europeo dei diritti sociali e il principio di non arrecare un danno significativo.
Ambito soggettivo, territoriale e temporale
Tutti gli Stati membri sono ammissibili al sostegno. Il periodo di riferimento, ai fini dell’ammissibilità della spesa, è fissato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. Il sostegno copre spese sostenute e pagate da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, incluse quelle corrisposte a soggetti pubblici o privati, purché riferite a misure attuate nello Stato membro o a suo beneficio.
Risorse finanziarie e ripartizione
L’articolo 4 fissa la dotazione massima complessiva a 5 470 435 000 EUR a prezzi correnti. Le risorse sono ripartite provvisoriamente secondo la metodologia dell’allegato I, che combina tre fattori:
- il pesce catturato nella zona economica esclusiva del Regno Unito;
- il commercio con il Regno Unito;
- la popolazione delle regioni marittime confinanti con il Regno Unito.
La dotazione provvisoria è articolata in:
- 4 321 749 000 EUR come prefinanziamento, versato in tre rate nel 2021, 2022 e 2023;
- 1 148 686 000 EUR disponibili nel 2025 per la liquidazione finale e gli eventuali importi aggiuntivi.
Per i Paesi la cui assegnazione legata alla pesca supera 10 milioni di EUR, l’articolo 4 impone che almeno il 50 % di tale importo, o il 7 % della dotazione provvisoria se inferiore, sia destinato alle comunità costiere locali e regionali, compresa la pesca costiera su piccola scala. L’allegato I dettaglia i criteri numerici di riparto, i periodi di riferimento statistici e i massimali correttivi applicabili ad alcune dotazioni.
Spese e interventi ammissibili
L’articolo 5 delimita il perimetro materiale della riserva, che finanzia solo misure specificamente adottate per rispondere agli effetti della Brexit. Le tipologie ammissibili comprendono, in sintesi:
- sostegno a imprese private e pubbliche, in particolare PMI, lavoratori autonomi, comunità e organizzazioni locali colpiti dal recesso;
- sostegno ai settori economici più penalizzati;
- misure per soggetti dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito, dei territori a statuto speciale o di aree soggette ad accordi di pesca con riduzione delle possibilità di pesca;
- tutela e creazione di posti di lavoro, inclusi posti verdi, riduzione dell’orario lavorativo, riqualificazione e formazione;
- rafforzamento dei controlli di frontiera, doganali, sanitari, fitosanitari, di sicurezza e di pesca, nonché della riscossione delle imposte indirette;
- semplificazione di certificazioni, autorizzazioni, requisiti di stabilimento, etichettatura e marcatura;
- comunicazione e informazione sui cambiamenti di diritti e obblighi;
- reintegrazione di cittadini dell’Unione e di persone aventi diritto di soggiorno che abbiano lasciato il Regno Unito.
Le misure devono rispettare il diritto applicabile, tenere conto del diverso impatto territoriale e concentrarsi sulle aree più colpite, secondo il principio di partenariato e tramite dialogo multilivello. Nel comparto pesca, gli Stati membri devono assicurare coerenza con la politica comune della pesca e la sostenibilità degli stock ittici.
Ammissibilità, doppio finanziamento e obbligo di restituzione
Sono ammissibili solo le spese sostenute e pagate nel periodo di riferimento e non già coperte da altri fondi UE per lo stesso costo. L’articolo 5, paragrafo 7, introduce un obbligo di restituzione per investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi se, entro 5 anni dal pagamento finale ai beneficiari, o entro il termine applicabile in materia di aiuti di Stato, si verificano cessazione o trasferimento dell’attività, cambio di proprietà con vantaggio indebito, o modifica sostanziale dell’operazione. Per gli investimenti o i posti di lavoro creati da PMI il termine può essere ridotto a 3 anni. La regola non si applica in caso di fallimento non fraudolento.
Esclusioni dal sostegno
L’articolo 7 esclude espressamente:
- l’IVA;
- le spese a sostegno della delocalizzazione. I considerando precisano inoltre che non sono sostenibili soggetti che traggono beneficio dal recesso, compreso il settore finanziario, e che restano fuori anche spese contrarie al diritto dell’Unione o nazionale applicabile.
Assistenza tecnica e forma del finanziamento
L’articolo 6 destina il 2,5 % del contributo di ciascuno Stato membro all’assistenza tecnica per gestione, monitoraggio, informazione, comunicazione, controllo e audit, anche a livello regionale e locale. L’importo è calcolato forfettariamente mediante il fattore 25/975 sugli importi di spesa ammissibile accettati dalla Commissione.
L’articolo 8 stabilisce che l’intervento avviene in gestione concorrente. Il contributo UE assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e, per l’assistenza tecnica, di finanziamento forfettario. Gli stanziamenti non utilizzati possono essere riportati automaticamente e utilizzati fino al 31 dicembre 2026.
Prefinanziamento e domanda finale
L’articolo 9 disciplina il prefinanziamento, che è concesso sulla base di una decisione di finanziamento della Commissione e viene versato in tre tranche:
- la rata 2021 entro 30 giorni dall’atto di esecuzione;
- la rata 2022 entro il 30 aprile 2022;
- la rata 2023 entro il 30 aprile 2023.
L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di presentare una domanda unica di contributo finanziario entro il 30 settembre 2024. Se la domanda non viene presentata, la Commissione recupera l’intero prefinanziamento versato.
Contenuto della domanda, relazione di attuazione e dichiarazioni
La domanda, disciplinata dagli articoli 10 e 11 e strutturata secondo l’allegato II, deve indicare la spesa totale sostenuta e pagata, la distribuzione territoriale, i valori degli indicatori di risultato e la documentazione ex articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario. Deve inoltre essere accompagnata da una relazione di attuazione che descriva:
- l’impatto negativo della Brexit;
- le misure adottate e il loro effetto mitigativo;
- la giustificazione dell’ammissibilità e del collegamento diretto con il recesso;
- le misure anti-doppio finanziamento e di complementarità;
- il contributo alla mitigazione e all’adattamento climatico.
Il modello include una dichiarazione di gestione e un parere di audit indipendente, con indicazione del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo.
Liquidazione del prefinanziamento, importi aggiuntivi e recuperi
L’articolo 12 attribuisce alla Commissione il compito di verificare completezza, precisione e veridicità della domanda ed escludere dal finanziamento le spese non conformi o sostenute in violazione del diritto applicabile. Con atto di esecuzione la Commissione determina:
- l’importo della spesa ammissibile accettata;
- l’importo per assistenza tecnica;
- l’importo totale accettato;
- l’eventuale importo dovuto fino alla dotazione provvisoria oppure da recuperare.
Se il totale accettato supera il prefinanziamento, lo Stato membro ha diritto a un importo aggiuntivo tratto dalla quota residua della propria dotazione provvisoria. Le risorse non utilizzate della dotazione provvisoria vengono ridistribuite agli Stati membri che superano la rispettiva dotazione. Se il totale accettato è inferiore al prefinanziamento, la differenza è recuperata. Gli importi recuperati sono trattati come entrate con destinazione specifica interna. La Commissione procede al contraddittorio con lo Stato membro prima degli atti di esecuzione e versa gli importi dovuti entro 30 giorni.
Gestione, controllo, audit e protezione del bilancio dell’Unione
L’articolo 14 impone agli Stati membri di istituire un sistema di gestione e controllo fondato su principi di sana gestione finanziaria. Devono essere designati un organismo o più organismi di gestione e un organismo di audit indipendente, con comunicazione alla Commissione entro il 10 dicembre 2021. Gli Stati membri devono:
- prevenire, individuare e rettificare irregolarità e frodi;
- evitare conflitti di interesse;
- verificare che le spese non siano già finanziate da altri strumenti UE;
- conservare i documenti giustificativi per 5 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda.
L’organismo di audit effettua audit del sistema e delle misure finanziate secondo norme internazionalmente riconosciute, con campioni rappresentativi e, per popolazioni inferiori a 300 unità, anche campionamento non statistico almeno sul 10 % delle unità. La Commissione conserva poteri di audit in loco. Il regolamento consente l’uso di sistemi e organismi già esistenti nell’ambito della politica di coesione o del Fondo di solidarietà UE.
Rettifiche finanziarie e recupero delle somme
L’articolo 15 prevede che le rettifiche finanziarie consistano nella soppressione totale o parziale del contributo e nel recupero delle somme perse per irregolarità. La Commissione può escludere dal finanziamento gli importi irregolari e recuperare quelli indebitamente versati. In caso di impossibilità di quantificare con precisione l’errore o di inefficacia del sistema di gestione e controllo, la rettifica può essere forfettaria o per estrapolazione, nel rispetto della proporzionalità. Anche in questa fase è garantito il diritto dello Stato membro a presentare osservazioni entro due mesi.
Trasparenza, informazione e rendicontazione finale
L’articolo 16 attribuisce agli Stati membri e alle autorità regionali e locali la responsabilità di informare i cittadini e i potenziali beneficiari sul ruolo, i risultati e l’impatto della riserva. L’articolo 17 impone alla Commissione una prima comunicazione sullo stato di attuazione entro giugno 2024, una valutazione complessiva entro il 30 giugno 2027 e una relazione finale entro il 30 giugno 2028 indirizzata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione, obiettivi e principi generali
L’articolo 1 istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit e ne definisce oggetto, risorse, forme di finanziamento e regole di attuazione. L’articolo 2 stabilisce che la riserva serve a contrastare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito sull’economia, sulla società, sul territorio e, ove opportuno, sull’ambiente, in linea con lo sviluppo sostenibile, l’Accordo di Parigi e il principio "non arrecare un danno significativo".
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 precisa, tra l’altro, il periodo di riferimento (1° gennaio 2020-31 dicembre 2023), la nozione di diritto applicabile, di irregolarità e irregolarità sistemica, nonché i concetti di errori totali, tasso di errore totale e residuo. Include anche la definizione di delocalizzazione e di territori a statuto speciale.
Copertura geografica, dotazione e riparto provvisorio
L’articolo 4 rende ammissibili tutti gli Stati membri e fissa la dotazione massima a 5 470 435 000 EUR a prezzi correnti. La dotazione è ripartita provvisoriamente secondo la metodologia dell’allegato I; 4 321 749 000 EUR sono versati come prefinanziamento in tre rate nel 2021, 2022 e 2023, mentre 1 148 686 000 EUR sono resi disponibili nel 2025. Gli Stati membri con dotazione legata alla pesca superiore a 10 milioni di EUR devono destinare almeno il 50 % di tale importo, o il 7 % della propria assegnazione se inferiore, al sostegno delle comunità costiere locali e regionali.
Spese e misure ammissibili
L’articolo 5 limita il sostegno a misure specificamente attuate dagli Stati membri per perseguire gli obiettivi della riserva. Sono elencate misure per imprese, PMI, lavoratori autonomi, comunità e organizzazioni locali; per i settori economici più colpiti; per i comparti dipendenti dalla pesca nelle acque del Regno Unito o dei territori a statuto speciale; per la tutela e creazione di posti di lavoro; per i controlli di frontiera, doganali, sanitari, fitosanitari, di sicurezza e pesca; per certificazioni, autorizzazioni, etichettatura e riconoscimento reciproco; per comunicazione e sensibilizzazione; e per il reintegro di cittadini dell’Unione e di persone aventi diritto di soggiorno rientrate dal Regno Unito. Le spese devono essere sostenute e pagate nel periodo di riferimento, rispettare il diritto applicabile e non beneficiare di doppio finanziamento. È prevista una clausola di restituzione per investimenti in infrastrutture o produttivi che cessino, siano trasferiti o mutino sostanzialmente entro 5 anni dal pagamento finale, riducibili a 3 anni per PMI, salvo fallimento non fraudolento.
Assistenza tecnica e esclusioni
L’articolo 6 attribuisce il 2,5 % del contributo di ciascuno Stato membro all’assistenza tecnica per gestione, monitoraggio, informazione, comunicazione, controllo e audit; tale importo è calcolato forfettariamente con il fattore 25/975. L’articolo 7 esclude dal sostegno l’IVA e le spese a favore della delocalizzazione.
Gestione concorrente, prefinanziamento e presentazione della domanda
L’articolo 8 dispone che il contributo sia eseguito in gestione concorrente ai sensi dell’articolo 63 del regolamento finanziario e che il sostegno assuma la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, oltre a finanziamenti forfettari per l’assistenza tecnica. Gli stanziamenti non utilizzati possono essere riportati automaticamente fino al 31 dicembre 2026. L’articolo 9 disciplina il prefinanziamento: la Commissione ripartisce le risorse tra gli Stati membri con atto di esecuzione; le rate sono versate entro 30 giorni per il 2021 e, per il 2022 e 2023, entro il 30 aprile 2022 e il 30 aprile 2023. L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro di presentare la domanda entro il 30 settembre 2024, pena il recupero integrale del prefinanziamento ricevuto.
Contenuto della domanda e relazione di attuazione
L’articolo 11 richiede una domanda redatta sul modello dell’allegato II, contenente spesa totale, distribuzione territoriale delle spese, indicatori di risultato, documentazione finanziaria e relazione di attuazione. La relazione deve descrivere l’impatto negativo della Brexit, le misure adottate, il nesso diretto delle spese con il recesso, le garanzie contro il doppio finanziamento e il contributo alla mitigazione e all’adattamento climatico.
Liquidazione, importi aggiuntivi e recuperi
L’articolo 12 disciplina la verifica della domanda da parte della Commissione, che esclude le spese non conformi o finanziate in violazione del diritto applicabile. Con atto di esecuzione la Commissione determina spesa ammissibile, assistenza tecnica, importo totale accettato e posizione rispetto alla dotazione provvisoria. Se l’importo totale accettato supera il prefinanziamento, è dovuto un importo aggiuntivo fino alla dotazione provvisoria; eventuali risorse non utilizzate sono redistribuite proporzionalmente agli Stati membri che superano la loro dotazione provvisoria. Se il totale accettato è inferiore al prefinanziamento, la differenza è recuperata. La Commissione versa gli importi dovuti entro 30 giorni ed effettua il contraddittorio con lo Stato membro interessato prima dell’adozione degli atti.
Valuta, gestione e controllo, audit
L’articolo 13 impone che gli importi siano espressi in euro e disciplina la conversione per gli Stati membri non aderenti all’euro. L’articolo 14 richiede agli Stati membri di designare organismi di gestione e un organismo di audit indipendente, istituire sistemi di gestione e controllo, prevenire e correggere irregolarità e frodi, evitare conflitti di interesse e raccogliere dati sui titolari effettivi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Sono previsti controlli documentali, conservazione dei documenti per 5 anni e audit basati su campioni, nonché poteri di audit in loco della Commissione. Gli Stati membri possono utilizzare organismi e sistemi già esistenti della politica di coesione o del Fondo di solidarietà UE.
Rettifiche finanziarie e tutela del bilancio
L’articolo 15 stabilisce che le rettifiche finanziarie consistono nella soppressione totale o parziale del contributo e nel recupero delle somme perse per irregolarità. La Commissione può escludere dal finanziamento gli importi irregolari e recuperare quelli indebitamente versati; le rettifiche possono essere forfettarie o per estrapolazione e devono rispettare la proporzionalità. È previsto il contraddittorio con lo Stato membro prima del recupero.
Informazione, valutazione e relazioni
L’articolo 16 impone a Stati membri e autorità regionali/locali di informare i cittadini e i potenziali beneficiari sul ruolo e sugli effetti della riserva. L’articolo 17 prevede una comunicazione sullo stato di attuazione entro giugno 2024, una valutazione della Commissione entro il 30 giugno 2027 su efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto UE, e una relazione finale entro il 30 giugno 2028.
Entrata in vigore
L’articolo 18 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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