Regolamento (UE) 2021/1756
Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei controlli ufficiali UE per includere la verifica della conformità al divieto di taluni usi degli antimicrobici previsto dal regolamento (UE) 2019/6 per animali e prodotti di origine animale importati nell’Unione. Interviene inoltre sulla classificazione delle zone di produzione e stabulazione per alcuni molluschi e altri invertebrati marini, chiarendo l’ambito della deroga per echinodermi e gasteropodi marini non filtratori. Infine rende permanente la deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi dal produttore al consumatore finale o a esercizi locali collegati.
Modifica il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e il regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene degli alimenti di origine animale, con particolare riguardo ai controlli sugli animali e prodotti animali importati e alla fornitura diretta di carni di pollame e lagomorfi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito dei controlli ufficiali sui controlli alle frontiere e sul mercato interno previsti dal regolamento (UE) 2017/625, con focus sugli animali e sui prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione. Riguarda inoltre la disciplina igienica delle carni provenienti da pollame e lagomorfi ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. Le nuove disposizioni sui controlli relativi all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 si applicano dal 28 gennaio 2022; il regolamento si applica in generale dal 28 ottobre 2021. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con salvezza degli obblighi derivanti da accordi internazionali.
Modifica dei controlli ufficiali e dell’igiene degli alimenti di origine animale
Il regolamento interviene su due atti fondamentali dell’acquis alimentare e veterinario dell’Unione: il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali e il regolamento (CE) n. 853/2004 sulle norme igieniche per gli alimenti di origine animale. La finalità è duplice: da un lato rafforzare l’attuazione, alle frontiere dell’Unione, del divieto di taluni usi degli antimicrobici applicabile agli animali e ai prodotti di origine animale importati da paesi terzi; dall’altro stabilizzare e chiarire alcune deroghe e regole operative in materia di produzione e commercializzazione di specifiche carni e di prodotti ittici/marini.
Controlli ufficiali sugli antimicrobici negli animali e prodotti di origine animale
Il considerando centrale afferma che il regolamento (UE) 2019/6 impone agli operatori dei paesi terzi, quando esportano animali e prodotti di origine animale nell’Unione, il rispetto del divieto di usare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa, nonché del divieto di impiegare antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni umane. Per rendere effettivo tale vincolo, il regolamento modifica l’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625, precisando che i controlli ufficiali restano applicabili, limitatamente alla verifica della conformità all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.
In concreto, ciò consente alle autorità competenti di verificare, nell’ambito del sistema dei controlli ufficiali, che gli animali e i prodotti di origine animale importati rispettino i divieti europei in materia di antimicrobici, nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione.
Classificazione delle zone di produzione e stabulazione
Il regolamento interviene sull’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali su molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi. Viene confermato l’obbligo per le autorità competenti di classificare le zone di produzione e di stabulazione per tali categorie di organismi, ma viene anche chiarita ed estesa la deroga alla classificazione.
La deroga non riguarda più soltanto i pettinidi, ma anche:
- gli echinodermi che non sono filtratori;
- i gasteropodi marini che non sono filtratori.
Il testo specifica inoltre che le condizioni stabilite dalla Commissione per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate si applicano a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, con l’esclusione degli echinodermi e dei gasteropodi marini non filtratori quando ricorrono le condizioni di deroga.
Correzione del rinvio sulle misure di emergenza alla frontiera
All’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 viene corretto il richiamo normativo relativo alle misure di emergenza. Il rinvio corretto è ora all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429, insieme agli altri riferimenti già previsti al regolamento (CE) n. 178/2002 e al regolamento (UE) 2016/2031.
La disposizione concerne le partite di animali e merci soggette a misure di emergenza che devono essere sottoposte a controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione, sulla base dei codici della nomenclatura combinata.
Fornitura diretta di carni di pollame e lagomorfi
L’articolo 2 modifica il regolamento (CE) n. 853/2004 rendendo permanente l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola. La deroga riguarda la vendita o fornitura:
- dal produttore al consumatore finale;
- oppure ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni.
La modifica recepisce il risultato del lungo periodo transitorio precedentemente previsto e conferma in via stabile la possibilità di filiere corte per queste tipologie di carni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 28 ottobre 2021, salvo la modifica relativa all’articolo 1, punto 1), che si applica dal 28 gennaio 2022, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/6.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Controlli ufficiali su antimicrobici negli animali e prodotti animali importati
All’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 viene precisato che, pur restando escluso in via generale il regolamento (UE) 2019/6 dall’ambito del regolamento sui controlli ufficiali, quest’ultimo si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6. In tal modo si rende controllabile all’ingresso nell’Unione il rispetto del divieto di usare antimicrobici per promuovere la crescita, aumentare la resa e usare antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni umane.
Zone di produzione e stabulazione per molluschi e altri invertebrati marini
L’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 è modificato per chiarire che, ai fini dei controlli ufficiali, le autorità competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi. La deroga alla classificazione è estesa, oltre ai pettinidi, anche agli echinodermi e ai gasteropodi marini che non sono filtratori. Viene inoltre allineata la terminologia relativa ai criteri e condizioni per la classificazione e il monitoraggio delle zone classificate.
Controlli al primo ingresso per misure di emergenza
All’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 si corregge il rinvio alle misure di emergenza della normativa in materia di sanità animale: il riferimento è ora all’articolo 261 del regolamento (UE) 2016/429, e non all’articolo 249. La disposizione riguarda gli animali e le merci soggetti a misure di emergenza che devono essere controllati al posto di controllo frontaliero di primo ingresso nell’Unione.
Fornitura diretta di carni di pollame e lagomorfi
L’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 è sostituito per rendere permanente l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente tali carni al consumatore finale.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 28 ottobre 2021. La modifica relativa ai controlli ufficiali connessi all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 si applica tuttavia solo dal 28 gennaio 2022.
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