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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17985/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma: la condanna per il reato contestato in materia di stupefacenti è confermata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso contesta l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la partecipazione dell'imputato alla condotta sarebbe stata male ricostruita e che, al più, si tratterebbe di mera connivenza non punibile. La Suprema Corte rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, attacca la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la condotta di guida del mezzo, le manovre repentine, la brusca frenata che agevolava la fuga del correo in possesso della sostanza, nonché lo spegnimento dei telefoni cellulari prima dell'intervento dei militari. Il ricorrente, inoltre, non confuta l'assunto secondo cui, guidando il veicolo nel quale sapeva essere custodito il narcotico, avrebbe comunque contribuito ad agevolare il trasporto della droga.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma è richiamata come base della condanna per il reato in materia di stupefacenti; la Corte non ne discute il contenuto, ma presuppone che la condotta di trasporto/agevolazione della detenzione o cessione di narcotico integri la fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivate in modo logico e coerente dal giudice di appello.
  • Le doglianze che mirano soltanto a contestare la valutazione della prova o la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando la motivazione impugnata dia conto in modo congruo dell'iter logico-giuridico seguito.
  • La mera connivenza non è configurabile quando la condotta dell'imputato, pur non consistendo nella materiale detenzione della sostanza, si traduca in un contributo causale o agevolativo alla commissione del reato, come nel caso di guida del veicolo destinato al trasporto della droga con consapevolezza della presenza del narcotico.
  • Per escludere la responsabilità limitandosi a invocare una connivenza non punibile, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito e con gli elementi fattuali valorizzati a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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