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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13747 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un avviso di liquidazione INVIM emesso dopo il disconoscimento degli effetti del condono previsto dal D.L. n. 429/1982. L'avviso riguardava maggiori imposte derivanti dalla rettifica del valore di un immobile venduto nel 1977, il cui accertamento era divenuto definitivo per mancata impugnazione. I cinque motivi riguardavano: omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dell'Ufficio; asserita decadenza dalla riscossione per tardiva notifica dell'avviso; nullità della notifica effettuata alla contribuente deceduta anziché all'erede; nullità dell'atto intestato alla dante causa; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento per il precedente invito dell'Ufficio ad aderire al condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la Commissione aveva implicitamente respinto l'eccezione di decadenza escludendo l'applicabilità del condono, poiché non vi era una controversia pendente sul tributo: l'accertamento del valore era divenuto definitivo. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili soprattutto per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso gli atti e le notifiche necessari per consentire alla Corte di verificare le proprie allegazioni. Il condono non è stato quindi riconosciuto e l'avviso di liquidazione è rimasto valido. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516

    Il condono riguarda determinate controversie tributarie pendenti; non si applica quando l'accertamento presupposto è già divenuto definitivo per mancata impugnazione. L'art. 32 prevedeva inoltre la sospensione di determinati termini di prescrizione e decadenza.

  • D.P.R. n. 634 del 1972

    La norma disciplina il termine per la liquidazione e la riscossione dell'imposta complementare. La relativa eccezione di decadenza, tuttavia, non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 643 del 1972

    Prevede il rinvio alla disciplina applicabile alle imposte di registro, incluso il regime dei termini richiamato dal D.P.R. n. 634/1972.

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Disciplina la notificazione degli atti tributari agli eredi del contribuente deceduto. La censura relativa alla notifica è stata dichiarata inammissibile perché l'atto notificato non era stato trascritto nel ricorso.

  • Codice di procedura civile

    artt. 112 e 360, comma 1, nn. 3 e 4

    L'art. 112 impone al giudice di pronunciarsi sulle domande ed eccezioni; l'art. 360 individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse stata implicitamente respinta e ha ribadito che i motivi devono consentire il controllo diretto degli atti rilevanti.

  • Costituzione

    artt. 53, comma 1, e 97, comma 1

    Sono stati invocati dal contribuente in relazione ai principi di capacità contributiva, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Tutela la collaborazione, la buona fede e il legittimo affidamento nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nel caso concreto la Corte non ha verificato se l'invito al condono avesse creato un affidamento tutelabile, poiché il motivo era carente sotto il profilo dell'autosufficienza e della corretta deduzione processuale.

Massime di principio

  • Un condono destinato alle liti o controversie pendenti non è normalmente applicabile a un accertamento già divenuto definitivo per mancata impugnazione entro i termini.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale trascrivere o riprodurre le parti rilevanti degli atti, delle notifiche e dei documenti su cui si fondano le censure; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Se si denuncia omessa pronuncia su un'eccezione, occorre distinguere tra omessa pronuncia e rigetto implicito: una decisione incompatibile con l'eccezione può essere interpretata come reiezione implicita.
  • Le contestazioni sulla decadenza dell'amministrazione devono essere supportate da date verificabili, copie o trascrizioni degli atti e dal calcolo completo del termine applicabile, comprese eventuali sospensioni.
  • La notifica di un atto tributario relativo a un contribuente deceduto richiede una verifica puntuale delle regole applicabili agli eredi e del contenuto concreto della relata e dell'atto; senza la documentazione della notifica, la censura difficilmente può essere esaminata.
  • Un precedente comportamento dell'Ufficio può rilevare ai fini del legittimo affidamento solo se vengono dimostrati con precisione l'atto, il suo contenuto, la sua provenienza e l'affidamento concretamente maturato; il semplice invito a una sanatoria non rende automaticamente valido un condono non previsto dalla legge.

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