Sentenza del 21/01/2016 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IMPOSTE - Avviso di accertamento e non controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 per recupero su indetraibilità di pensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva che il recupero dell'indebita detrazione relativa alla pensione non potesse essere effettuato mediante la procedura di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del DPR 600/1973. Secondo il ricorrente, l'Ufficio aveva dovuto valutare la natura della pensione sulla base di informazioni acquisite autonomamente, in particolare tramite la banca dati INPS, e non si era limitato a correggere un errore materiale o a verificare la documentazione prodotta con la dichiarazione. Tale valutazione avrebbe richiesto un pieno contraddittorio e quindi l'emissione di un rituale avviso di accertamento.
La decisione
La decisione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'illegittimo utilizzo della procedura ex art. 36-ter. Il controllo formale può riguardare errori materiali o di calcolo e l'esclusione di detrazioni sulla base dei documenti prodotti o richiesti al contribuente, secondo una verifica sostanzialmente automatica e riconoscibile. Quando invece il recupero dipende da valutazioni sulla natura o qualificazione di un reddito, effettuate anche sulla base di dati esterni alla dichiarazione e acquisiti da banche dati dell'Amministrazione, è necessario un avviso di accertamento motivato, che consenta un pieno contraddittorio. Le questioni di merito sono rimaste assorbite. L'appello è stato rigettato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-ter del DPR 600/1973
controllo formale delle dichiarazioni
La procedura consente all'Ufficio di correggere errori materiali o di calcolo e di escludere detrazioni non spettanti sulla base dei documenti prodotti o richiesti al contribuente. Non può essere utilizzata quando il recupero richiede valutazioni sostanziali o l'acquisizione di elementi esterni alla dichiarazione, tali da rendere necessario un pieno contraddittorio.
Artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973
controllo formale o cartolare
Il controllo automatizzato o formale deve basarsi sulla dichiarazione e sulla documentazione ad essa collegata, con verifiche tendenzialmente automatiche e immediatamente riconoscibili dal contribuente.
Avviso di accertamento motivato
Quando la pretesa fiscale dipende da una valutazione dell'Ufficio su fatti, qualificazioni giuridiche o dati acquisiti autonomamente, l'Amministrazione deve utilizzare un rituale avviso di accertamento, così da permettere al contribuente di contestare sia gli elementi di fatto sia le valutazioni di diritto.
Massime di principio
- Il controllo formale ex art. 36-ter può essere utilizzato per verifiche documentali e correzioni sostanzialmente automatiche, ma non per accertamenti che richiedano una valutazione autonoma dell'Ufficio sulla natura o qualificazione di un reddito.
- Se l'Amministrazione utilizza dati provenienti da banche dati proprie o di altri enti, come l'INPS, e tali dati non risultano semplicemente dalla dichiarazione o dalla documentazione esaminata, il recupero dovrebbe normalmente avvenire mediante avviso di accertamento motivato.
- La distinzione fondamentale riguarda la natura dell'attività svolta: controllo meramente cartolare e documentale da un lato, valutazione sostanziale di fatti o qualificazioni giuridiche dall'altro.
- L'uso di una procedura semplificata non è legittimo quando priva il contribuente della possibilità di instaurare un pieno contraddittorio sugli elementi utilizzati dall'Ufficio.
- L'illegittimità della procedura può comportare l'annullamento della pretesa senza che sia necessario esaminare le questioni di merito, che possono rimanere assorbite.
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