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Sentenza

Sentenza del 30/03/2018 n. 2111 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Legittimazione passiva - Agente della riscossione - Litisconsorzio necessario con ente impositore - Non necessità - Chiamata in causa - Ipotesi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Non è necessario il litisconsorzio passivo obbligatorio tra agente della riscossione ed ente impositore. L’agente della riscossione può essere convenuto autonomamente dal contribuente. Tuttavia, se l’agente non vuole subire le conseguenze di un eventuale esito sfavorevole derivante da questioni imputabili all’ente titolare del credito, deve chiamare quest’ultimo in causa. Principio conforme a Cass. n. 16412/2007.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha promosso l’azione tributaria nei confronti dell’agente della riscossione, contestando la pretesa tributaria. La questione riguarda la legittimazione passiva dell’agente e l’eventuale necessità di coinvolgere nel giudizio l’ente impositore, titolare del credito tributario.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla legittimazione passiva dell’agente della riscossione

    Se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria è svolta nei confronti dell'agente per la riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito.

    L’agente della riscossione è legittimato a stare autonomamente in giudizio, senza che sia obbligatoria la partecipazione dell’ente impositore. La chiamata in causa dell’ente costituisce uno strumento di tutela dell’agente, soprattutto quando la contestazione riguarda l’esistenza o l’ammontare del credito tributario.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16412/2007

    La Corte ha affermato che non sussiste litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore nel giudizio promosso dal contribuente contro l’agente; quest’ultimo deve però chiamare in causa l’ente se intende evitare di rispondere delle conseguenze di una decisione sfavorevole.

Massime di principio

  • Il contribuente può contestare la pretesa tributaria anche citando soltanto l’agente della riscossione, senza dover necessariamente convenire anche l’ente impositore.
  • Quando la contestazione riguarda il merito, l’esistenza o l’ammontare del credito tributario, l’agente della riscossione dovrebbe chiamare in causa l’ente impositore, poiché è quest’ultimo il titolare del credito.
  • L’assenza dell’ente impositore dal giudizio non determina automaticamente l’inammissibilità o la nullità del processo per mancato litisconsorzio necessario.
  • La mancata chiamata dell’ente impositore può esporre l’agente della riscossione alle conseguenze dell’eventuale annullamento della pretesa, anche se la responsabilità sostanziale riguarda l’ente creditore.
  • In generale, occorre distinguere tra vizi propri dell’attività dell’agente della riscossione, per i quali quest’ultimo è il soggetto direttamente responsabile, e contestazioni relative al credito tributario, che riguardano principalmente l’ente impositore.

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