Sentenza del 24/02/2016 n. 3601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa a IVA, IRPEG, interessi e sanzioni per gli anni 2000 e 2001. La società sosteneva di aver omesso, nella dichiarazione, l'indicazione di crediti d'imposta spettanti per incrementi occupazionali e investimenti in aree svantaggiate, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 388/2000, con conseguente determinazione di un'IRPEG non dovuta. L'Agenzia delle entrate contestava che, in sede di impugnazione della cartella, potessero essere introdotte questioni relative alla correttezza della dichiarazione e dedotti crediti non indicati o non tempestivamente rettificati. Contestava inoltre l'assenza di prova del credito e delle condizioni per la compensazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, eliminando gli importi già oggetto di sgravio e confermando il residuo debito di 5.622,17 euro per il 2001. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi accolto l'impugnazione della società, riconoscendo la rilevanza dell'errore dichiarativo e dei crediti d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando tutti i motivi inammissibili: i primi due erano generici, astratti e privi di adeguati riferimenti alla fattispecie concreta e i relativi quesiti di diritto erano formulati come richieste generiche; il terzo cumulava più censure senza distinguere i singoli vizi e senza formulare quesiti separati. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché la società non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute. La sentenza non decide nel merito i limiti sostanziali del controllo, poiché dichiara inammissibili i motivi dell'Agenzia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche rispetto a tale disposizione, la Corte non esamina nel merito la questione, limitandosi a rilevare la genericità delle censure.
Legge n. 388 del 2000, artt. 7 e 8
Prevedono crediti d'imposta collegati, rispettivamente, agli incrementi occupazionali e agli investimenti in aree svantaggiate. La contribuente li aveva invocati per sostenere che l'imposta risultante dalla dichiarazione fosse superiore a quella effettivamente dovuta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 62
L'art. 19 riguarda gli atti impugnabili nel processo tributario, mentre l'art. 62 disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie regionali. L'Agenzia li aveva richiamati per sostenere i limiti delle contestazioni proponibili contro la cartella e per fondare il ricorso per cassazione.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua, tra i motivi di ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e i vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto che tali motivi non fossero stati articolati in modo specifico e comprensibile.
Art. 366-bis c.p.c.
Nella formulazione applicabile ratione temporis, imponeva la formulazione di quesiti di diritto specifici e, per i vizi motivazionali, di un momento di sintesi. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi perché i quesiti erano generici e il terzo motivo cumulava censure diverse senza quesiti distinti.
Art. 115 c.p.c.
Riguarda la valutazione delle prove da parte del giudice. La censura fondata su tale norma è stata ritenuta inammissibile perché inserita insieme ad altre doglianze autonome senza una chiara separazione dei singoli vizi.
D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 8-bis
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla possibilità di rettificare la dichiarazione. La Corte non ha però stabilito in concreto se la rettifica fosse necessaria o se il credito potesse essere fatto valere in altro modo, poiché il ricorso è stato deciso per inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente indicare le norme asseritamente violate: occorre spiegare con precisione quale affermazione della sentenza sia contraria a ciascuna norma e perché.
- I motivi di ricorso devono riferirsi puntualmente ai fatti e alle ragioni della decisione impugnata; censure generiche o astratte possono essere dichiarate inammissibili senza esame del merito.
- Non è corretto riunire in un unico motivo violazioni di legge, vizi motivazionali e questioni probatorie autonome: ogni censura deve essere chiaramente distinta e, quando richiesto, accompagnata da uno specifico quesito o momento di sintesi.
- La decisione non costituisce un precedente sul merito della possibilità di far valere crediti d'imposta omessi nella dichiarazione, perché la Cassazione ha definito il giudizio esclusivamente per ragioni processuali.
- Quando si impugna una cartella derivante da controllo automatizzato, è essenziale distinguere tra contestazioni relative a errori formali o di calcolo emergenti dalla dichiarazione e questioni che richiedono una verifica sostanziale del credito o dei presupposti agevolativi.
- La mancata costituzione o attività difensiva della parte intimata può comportare l'assenza di una condanna alle spese, anche quando il ricorso avversario venga rigettato.
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