Sentenza del 25/03/2016 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Concessionari del servizio di riscossione - Controversie - Competenza territoriale - Sede ente locale concedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa competenza territoriale è attribuita alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'ente locale concedente. Pertanto, un ricorso contro il concessionario deve essere presentato presso il giudice tributario del territorio dell'ente locale che ha affidato la riscossione, anche se il concessionario ha la propria sede in un luogo diverso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente nelle cause proposte contro un concessionario del servizio di riscossione. In seguito alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, disposta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016, la competenza non va individuata necessariamente in base alla sede del concessionario, ma nella circoscrizione in cui ha sede l'ente locale che gli ha affidato il servizio.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, D.lgs. n. 546/1992
La disposizione individua la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali, ma è stata dichiarata parzialmente illegittima nella parte in cui, per le controversie contro i concessionari della riscossione degli enti locali, non collegava la competenza alla sede dell'ente locale concedente.
Corte costituzionale, sentenza n. 44/2016
La Corte ha stabilito che, nelle controversie contro i concessionari del servizio di riscossione degli enti locali, il criterio territoriale corretto è quello della sede dell'ente locale concedente, in quanto tale collegamento garantisce una più coerente individuazione del giudice competente.
Massime di principio
- Quando si impugna un atto del concessionario della riscossione per conto di un ente locale, la competenza territoriale va individuata con riferimento alla sede dell'ente locale concedente e non, di regola, alla sede del concessionario.
- La sede del concessionario non è necessariamente il criterio decisivo per determinare il giudice tributario competente.
- Prima di depositare il ricorso occorre verificare quale ente locale abbia affidato il servizio di riscossione e in quale circoscrizione abbia sede.
- La regola riguarda specificamente le controversie relative alla riscossione affidata da enti locali e deve essere applicata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 44/2016.
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